ATTI REGIONALI LEGGI STATUTARIE Legge statutaria 18 giugno 2024 Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) pag. 11169 LEGGI REGIONALI Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12 Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria) pag. 11171 Legge regionale 25 giugno 2024, n. 13 Disposizioni in materia di proroga di termini pag. 11219 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Seduta del 17 giugno 2024 Dal n. 913 al n. 928 pag. 11221 Seduta del 24 giugno 2024 N. 985 pag. 11222 DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SEGRETERIA GENERALE Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 20 giugno 2024, n. 75 Decreto del Segretario generale n. 71 del 13.06.2024 PNRR Missione 6 salute - Decreto del Segretario generale n. 39 del 19.04.2022 di costituzione cabina di regia e relativi gruppi di lavoro tematici. Modifica ed integrazione - Modifica. pag. 11241 DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 14 giugno 2024, n. 321 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2024 euro 1.472.982,08 pag. 11252 Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 19 giugno 2024, n. 327 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2024 euro 538.368,56 pag. 11252 DIREZIONE - RISORSE UMANE E STRUMENTALI Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 411 pag. 11253 Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 412 pag. 11253 Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 413 pag. 11253 Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 17 giugno 2024, n. 417 pag. 11253 Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 18 giugno 2024, n. 422 Bilancio di previsione 2024/2026 Annualit 2024, 2025 e 2026 - Capitolo 2011010136 Avvio di una procedura aperta ai sensi dellart. 71 del D.lgs. 36/2023, per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche - CUI S80008630420202400014. Approvazione degli elaborati progettuali. pag. 11253 Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 19 giugno 2024, n. 443 Decreto di indizione procedura telematica aperta sottosoglia per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche - Importo a base di gara (IVA esclusa): 180.000,00 - Valore complessivo dellappalto (IVA esclusa): 219.600,00 - CIG B225F6F75B pag. 11255 Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 19 giugno 2024, n. 448 pag. 11256 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE Decreto del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile del 19 giugno 2024, n. 115 pag. 11256 Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica del 14 giugno 2024, n. 153 pag. 11256 Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 14 giugno 2024, n. 111 pag. 11256 Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 20 giugno 2024, n. 113 pag. 11257 Decreto del Dirigente del Vice Commissario Delegato Eventi Metereologici Settembre 2022 del 19 giugno 2024, n. 92 pag. 11257 DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche del 19 giugno 2024, n. 56 pag. 11257 Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 14 giugno 2024, n. 201 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Castelbellino nel Comune di Castelbellino (AN), Loc. Pantiere Societ proponente: e-distribuzione S.p.A. pag. 11257 Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 14 giugno 2024, n. 202 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Visso nel Comune di Visso (MC) Societ proponente: e-distribuzione S.p.A. pag. 11258 Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 17 giugno 2024, n. 203 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della linea elettrica a media tensione denominata Monterado uscente dalla cabina primaria Mondolfo (PU) nei Comuni di Mondolfo, Monte Porzio, San Costanzo (PU) e Trecastelli (AN) Societ proponente: e-distribuzione S.p.A.. pag. 11259 Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 20 giugno 2024, n. 210 D. Lgs n. 387/2003, Art. 12 Autorizzazione Unica per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un impianto idroelettrico sul fiume Potenza, nel Comune di San Severino Marche (MC), localit Cannucciaro, di cui al DDPF n. 65/EFR del 12/07/2012 Voltura a favore della societ A.S.SE.M. S.P.A pag. 11260 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 14 giugno 2024, n. 122 pag. 11261 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 123 pag. 11261 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 124 pag. 11261 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 125 (V00675) Realizzazione di linee elettriche MT aeree denominate Progettazione di una linea elettrica MT aerea e interrata in derivazione dalla linea elettrica denominata Minonna, dalla cabina primaria Jesi alla cabina secondaria Lot. Canta 141811 nei comuni di Jesi (AN), Cingoli (MC) e Filottrano (AN). Rilascio di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dellart 146 del D.Lgs. 42/04. pag. 11261 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 126 Allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 17/ 02/2017, n. 42. Aggiornamento professionale dei tecnici abilitati allo svolgimento dellattivit di tecnico competente in acustica Riconoscimento corso di aggiornamento (istanza acquisita agli atti con prot. 0664975 del 30/05/2024). pag. 11262 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 127 pag. 11262 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 128 Art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Autorizzazione paesaggistica per il progetto Realizzazione di nuovo PTP denominato Torr.Esin nDJ50-2-777060 e raccordo delle linee bt esistenti, con contestuale spostamento della linea area mt esistente e recupero del PTP denominato Esinante nDJ50-2-292146, in contrada Esinante tra il comune di Apiro (MC) e il comune di Serra San Quirico (AN) Proponente: E-Distribuzione S.P.A. pag. 11262 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 129 pag. 11263 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 130 pag. 11263 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 19 giugno 2024, n. 133 pag. 11263 Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 20 giugno 2024, n. 134 pag. 11264 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 401 Concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale, tramite captazione da n.1 pozzo in Comune di Falconara Marittima in localit Via delle Caserme variazione della denominazione della ragione sociale, della sede legale e del Procuratore ad negotia. Ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.a.. Fascicolo: 420.60.90/2023/GCMN/1978 D.R.987 SIAR n. 506790. pag. 11264 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 402 R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Rinnovo concessione per loccupazione ad uso agiamento dellarea di 121 mq appartenente al demanio idrico lungo il torrente Arzilla nel comune di Pesaro (sez G f.gl. 4 ant. mapp 85). Ditta: Tonucci Davide pag. 11265 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 403 R.D. 1775/1933 artt. 20 - L.R. 5/ 2006 artt. 23. Record 1748/P. Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla ditta IMMOBILIARE F.LLI GRAMIGNI SNC, a favore della ditta G.P. IMBALLAGGI DI PATRIGNANI MARCO & C. S.A.S. per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione verde privato dal pozzo sito in Comune di Colli al Metauro - localit Serrungarina. pag. 11266 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 404 Concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi ed antincendio, tramite captazione da n.2 pozzi siti in Comune di Maiolati Spontini in localit Via Clementina Nord, 115/A, variazione della titolarit dalla Ditta LAG S.r.l. alla Ditta Center Gomma S.r.l. - Sede legale Via Roma, 261/BIS del Comune di Jesi (AN). Fascicolo: 420.60.90/2020/EDI/1328 D.R. 1536 SIAR n.512264. pag. 11267 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 405 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Ascani Armando pag. 11268 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 406 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Biducci Donatello pag. 11269 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 407 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Cambio duso, da irriguo a domestico, della concessione pluriennale di acqua pubblica D.R. 1131 dal subalveo del Fiume Esino tramite n.1 pozzo sito in Comune di Monte San Vito in localit Via Ponte Lamato. Ditta: Ronconi Pierina pag. 11271 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 408 pag. 11272 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 409 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Guidi Serena pag. 11272 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 410 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Mariangeli Loretta pag. 11273 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 411 pag. 11274 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 412 pag. 11274 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 413 pag. 11274 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 415 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Turchetti Anna Maria pag. 11274 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 416 pag. 11276 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 417 pag. 11276 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 14 giugno 2024, n. 364 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. - SIAR-DAP 512632.Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla Sig.ra Luigina Borgogna - C.F. BRGLGN53L68F632O - P.IVA 01307000438 (SIAR-DAP 505144) a favore del sig. Simone Baldassari C.F. BLDSMN83E01H211H - P.IVA 0203390430 (SIAR-DAP 512632) - per derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo dal pozzo ID_55850 in Comune di Potenza Picena, F. 34 Part. 128. pag. 11276 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 14 giugno 2024, n. 365 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. - SIAR-DAP 511814.Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla Sig. Giovanni Pinciaroli - C.F. PNCGNN35E09L191S - P.IVA 01135190435 (SIAR-DAP 504938) a favore del sig. Michele Pinciaroli C.F. PNCMHL76M03L191Z - P.IVA 02074620432 (SIAR-DAP 511814) - per derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo dal pozzo ID_69191 in loc. via Nazionale del Comune di Tolentino, F. 56 Part. 79. pag. 11277 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 367 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5 - Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal torrente Fluvione, in sponda destra, allaltezza del mappale n 324, Foglio 47, localit Salare in Comune di Roccafluvione (AP) - Ditta: Forlini Camillo - pag. 11277 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 368 R.D. 1775/1933; L.R. 5/2006 Riconoscimento utenza di derivazioni di acque pubbliche ad uso: antincendio e irrigazione aree a verde da pozzo esistente (codice ID: 99235), ubicato in Comune di Maltignano (AP), su area identificata catastalmente al mappale n 9, Foglio 2 Ditta: Magazzini Gabrielli spa (P IVA 00103300448) con sede legale ad Ascoli Piceno (AP), localit Monticelli - Prat. 1456/AP - pag. 11278 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 369 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5- Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal fosso Pescolla, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 241, Foglio 7, localit Pescolla in Comune di Castorano (AP) - Ditta: Funari Bruno- pag. 11279 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 18 giugno 2024, n. 370 pag. 11280 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 18 giugno 2024, n. 371 pag. 11280 Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 19 giugno 2024, n. 372 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5 - Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal Fiume Aso, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 537, Foglio n 8 del Comune di Comunanza (AP) - Ditta: Silveri Alessandro pag. 11281 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 17 giugno 2024, n. 36 Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Marche e Sviluppo Europa Marche Srl (SVEM Srl) per laffidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica al Piano regionale di potenziamento dei Centri per limpiego. CUP: B79B24000060001. Impegno di spesa di 180.300,00 (pi IVA a norma di legge) pag. 11282 Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 17 giugno 2024, n. 256 Approvazione Graduatoria Definitiva Regionale Unica Integrata, redatta dal C.p.l. di Ancona, per Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 7 Unit afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto ex cat. B) presso lAzienda Sanitaria Territoriale Marche di Ancona da destinare presso le sedi di Jesi (5 unit) e Fabriano (n. 2 Unit).Graduatoria Definitiva Regionale Unica Integrata relativa alle unit da assegnare presso la sede di Fabriano (AN). pag. 11284 Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 17 giugno 2024, n. 258 Approvazione graduatoria definitiva per lAvviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per la copertura di n. 1 unit a tempo indeterminato per la qualifica di Autista di cui allAvviso pubblico emanato con DDS n. 199 del 16.05.2024 presso AST di Macerata. pag. 11286 Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 18 giugno 2024, n. 261 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 L. 56/87.-D.lgs.165/2001- DGR 203/ 2021) Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo indeterminato e tempo parziale 30 ore settimanali, di n. 1 Unit afferente al profilo di Ausiliario Amministrativo (A2 Area Funzionale Prima CCNL Funzioni Locali), richiesto dallOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. pag. 11296 Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 18 giugno 2024, n. 262 Approvazione Graduatoria Regionale unica integrata (Allegato A) di cui allAvviso Pubblico per lavviamento a selezione L. n. 68/99, art. 1, co. 1, approvato con DDS n. 144 del 09/04/ 2024, presso il CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, ai fini dellassunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unit profilo professionale Operatore Amministrativo, posizione economica Area degli Operatori, qualifica professionale 1 Digit della Classificazione ISTAT, codice 4, Professioni esecutive nel lavoro dufficio (lavori dufficio basilari). pag. 11296 Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 19 giugno 2024, n. 263 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse Tematiche allinterno di Botteghe Scuola DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023 - PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025. Approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande pervenute nella prima finestra 2024 (dal 1 marzo al 30 aprile 2024). Impegno a favore dei Maestri Artigiani. pag. 11302 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 493 pag. 11305 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 499 DDS nn. 470/FOAC/2023 e 721/FOAC/2023 Offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, avviso pubblico centralizzato. Ambito territoriale Ascoli Piceno, Capofila IAL innovazione apprendimento lavoro Marche srl Impresa sociale. Approvazione progetto attuativo n.4 id. Siform2 n.1097188 annualit 2024. pag. 11305 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 500 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 505 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 506 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 507 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 508 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 509 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 20 giugno 2024, n. 521 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 14 giugno 2024, n. 93 DGR 398 del 18/03/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse II Istruzione e Formazione, OS 4.e (3), campo di intervento 149 D.Lgs. 36/2023, Art. 76, c. 2, lett. b.3) Acquisizione mediante procedura negoziata allinterno di GT SUAM della fornitura di SORPRENDO PREMIUM e servizi post-vendita 370.000,00 (+IVA a norma di legge) CUP B31I24000180009 CIG B1DA012449 CUI F800086304 20202400044 Bilancio 2024/2026, annualit 2024-2025-2026 pag. 11307 Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 20 giugno 2024, n. 103 D. Lgs. n. 65/2017 - DGR n. 1218/ 2020 - DDPF n. 848/IFD/2020 - DDPF n. 923/IFD/2020 - DDPF n. 1067/IFD/2021 - DDPF n. 1405/IFD/2021 - DDS n. 9/IISP/2024. Programma regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di et, annualit 2020. Approvazione modalit di rendicontazione per il monitoraggio del Fondo 0-6. pag. 11310 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Decreto del Dirigente della Direzione Politiche Sociali del 14 giugno 2024, n. 32 DGR n.1674/2001, DGR n. 2564/01 Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale. pag. 11311 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 239 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 240 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 241 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 242 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 243 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 244 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 245 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 246 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 247 pag. 11326 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 248 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 249 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 251 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 252 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 253 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 254 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 255 pag. 11327 Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 256 pag. 11327 Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 17 giugno 2024, n. 61 pag. 11328 Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 19 giugno 2024, n. 62 pag. 11328 DIREZIONE SANIT E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 124 pag. 11328 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 126 pag. 11328 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 127 pag. 11328 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 128 pag. 11328 Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 20 giugno 2024, n. 129 pag. 11328 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 17 giugno 2024, n. 316 D.lgs. 36/2023 - Avviso di indagine di mercato finalizzata allacquisizione del servizio per la manutenzione, assistenza e aggiornamento della ESP (EUSAIR Stakeholders Platform) nellambito del Progetto Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility Point- Cod. 815 Programma ADRION 2014-2020 RETTIFICA DDD 301/SVE/2024 pag. 11329 Decreto del Dirigente del Settore Turismo del 18 giugno 2024, n. 186 pag. 11330 Decreto del Dirigente del Settore Beni e Attivit Culturali del 20 giugno 2024, n. 224 PNRR - M1C3 Cultura 4.0 - M1 Investimento 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale - Sub-investimento 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale - Convenzione con SVEM Sviluppo Europa Marche S.r.l. per i servizi tecnici di supporto nella gestione dei contratti di appalti per lesecuzione dei servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale delle Marche approvata con DGR n. 817 del 27/05/2024. Assunzione impegno di spesa sul capitolo 2010810115, bilancio 2024- 2026, esercizio 2024 e 2025, CUP B79B23000000006. pag. 11330 DIREZIONE - ATTIVIT PRODUTTIVE E IMPRESE Decreto del Dirigente della Direzione Attivit Produttive e Imprese del 17 giugno 2024, n. 102 DGR 526 del 08.04.2024 - Bando per la concessione dei contributi alle imprese di rivendita di giornali e riviste localizzate nella Regione Marche cratere sisma Proroga scadenza del DDD APIM n. 78/2024. pag. 11331 Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 20 giugno 2024, n. 309 Raccolta di manifestazioni di interesse per programmi di sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative da parte delle organizzazioni del settore. pag. 11331 DIREZIONE - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 432 pag. 11336 Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 433 pag. 11336 Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 435 pag. 11336 AGENZIA REGIONALE SANITARIA Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 14 giugno 2024, n. 63 Istituzione Gruppo di Lavoro Regionale sul Tavolo Tecnico Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale pag. 11337 Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 19 giugno 2024, n. 64 Esito della procedura di mobilit volontaria di cui al Decreto AGT n.3/2024 per la copertura di n. 5 posti vacanti riservati alla mobilit esterna pag. 11338 ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Comune di Fano Delibera della Giunta Comunale n 222 del 31/ 05/2024 approvazione della variante al piano di recupero di Palazzo Zagarelli, oggi Borgogelli avveduti, sito in Fano, via San Francesco dAssisi n 68. Richiedente: Fondazione Carifano pag. 11339 Comune di Fano Delibera della Giunta Comunale n 223 del 31/05/2024 - Piano di Recupero di un fabbricato residenziale sito in Centro Storico in Via Della Valle n. 16, ai sensi della L. 457/1978 e dellart. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i., in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.C.C. n. 126 del 21/03/1980. pag. 11339 Comune di Grottammare Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 11 giugno 2024. Piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione mediante parziale demolizione e ricostruzione (art. 3.1.B T.U.E.) con incremento volumetrico (art.2 l.r. 22/2009) in via Cagliata n.3. Approvazione pag. 11340 DIRPA2 S.c.ar.l. - Roma Pedemontana I lotto decreto di esproprio D2/ 1194 del 13/06/2024 comune di Cerreto dEsi ditte non concordatarie pag. 11341 COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da pozzo (cod.ID: 83225) ubicato in Loc. Marina di Massignano del Comune di Massignano (AP) - Uso: irriguo/antincendio- Ditta richiedente: Pensione Ristorante Il Contadino- pag. 11343 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da pozzo (cod.ID: 78787) ubicato in Comune di Ascoli Piceno (AP)- Uso: irriguo - Ditta: Ferranti Piera (P IVA: 01239380445), con sede nel Comune di Ascoli Piceno, via Loreto 61/A pag. 11343 Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n. 1 pozzo ubicato in via Santi del Comune di Cupra Marittima (AP)- Uso: irrigazione florovivaistica ed usi assimilati - Ditta richiedente: Illuminati Alfredo- Marchetti Maria Grazia Soc Semplice (P IVA: 01346810441), con sede legale nel Comune di Cupra Marittima (AP), via Santi 26- pag. 11344 BANDI DI CONCORSO AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Concorso per titoli ed esami riservato ex art. 20, c. 2, d. lgs. 75/2017 e s.m.i. (stabilizzazione) Dirigente Odontoiatra pag. 11345 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Graduatorie approvate con det. n. 372/AST_AN del 07/06/2024 concorso pubblico, per titoli e prova desame, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria indetto con det. n.1835/AST_AN del 23/11/2023. pag. 11355 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 48 posti di Dirigente Medico, di cui n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna indetto con determina n. 1835/AST Ancona del 28/11/2023. Graduatorie finali di merito approvate con determina n. 378/AST Ancona del 12/06/2024. pag. 11356 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona ACN MMG del 28/04/2022. Approvazione graduatorie dei medici interessati agli incarichi vacanti regionali di A.P. a ciclo di scelta, di A.P. ad attivit oraria e di Assistenza Penitenziaria, anno 2024, per trasferimento e per graduatorie titoli. Approvazione graduatorie dei medici aspiranti agli incarichi vacanti regionali di Emergenza Sanitaria Territoriale, 1 semestre anno 2024, per trasferimento e per graduatorie titoli. DGRM 1718/2022. pag. 11358 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Fermo Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Interna. pag. 11385 AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Fermo Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Trasfusionale. pag. 11400 ARPAM - Ancona Avviso pubblico di mobilit esterna volontaria, ai sensi dellart. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale (Area dei Funzionari CCNL Comparto Sanit) da assegnare allU.O. Gestione Risorse Umane presso la Direzione Generale di Arpa Marche. pag. 11415 AVVISI Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11.12.33, n.1775 D.Lgs. n.152/2006 L.R. 09.06.06, n. 5 art.13. Istanza di autorizzazione alla perforazione e ricerca di acque sotterranee mediante pozzo da falda catastalmente individuata al fg n. 7 part.lla n. 274 del comune di Servigliano (FM) pag. 11423 Provincia di Fermo Art. 16 della L.R. n. 6/2007 ed art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Autorizzazione unica per la costruzione e lesercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 4.876,95 kWp ed opere connesse, localit Via Fonte Murata, Comune di Monte Urano (FM) comprensiva dellautorizzazione delle opere connesse per il collegamento alla rete elettrica - L.R. n. 19/88, ricadenti nel territorio dei Comuni di Monte Urano (FM) e Fermo (FM). pag. 11423 ATTI DELLA REGIONE LEGGI STATUTARIE ____________________________________________ Legge statutaria 18 giugno 2024 concernente: Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione legislativa statutaria, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio - Assemblea legislativa regionale pu fare richiesta di sottoposizione a referendum popolare, a norma dellarticolo 123 della Costituzione. Art.1 (Modifica allarticolo 13 della legge statutaria 1/2005) 1. Al comma 4 dellarticolo 13 della legge statuta?ria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Mar?che) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: I componenti dellUfficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dellelezione decadono dallincarico. Tale disposizione non si applica quando la cessa-? zione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.. Art. 2 (Modifica allarticolo 22 della legge statutaria 1/2005) 1. Al comma 5 bis dellarticolo 22 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti, in fine, i seguenti pe?riodi: Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dallincarico. Tale disposizione non si applica quando la ces?sazione sia stata deliberata dal Gruppo di prove?nienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari.. Art. 3 (Invarianza finanziaria) 1. Dallapplicazione di questa legge non derivano n possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legi-? slatura regionale successiva a quella di entrata in vi-? gore della legge medesima. La presente legge statutaria pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 18 giugno 2024. Il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli ________________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE STATUTARIA REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE STATUTARIA REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 1 Il testo vigente dellarticolo 13 della l.r.stat. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), cos come modificato dalla legge statutaria regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 13 (Elezione del Presidente e dellUfficio di presidenza) - 1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e lUfficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari. 2. Lelezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. 3. Per lelezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza ed i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parit di voti tra consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza risulta eletto Vicepresidente il pi anziano di et e Consigliere segretario il pi giovane det. 4. Il Presidente e lUfficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. I componenti dellUfficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dellelezione decadono dallincarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari. 5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dellUfficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui allarticolo 12, comma 3. 6. Il Presidente e ciascun componente dellUfficio di Presidenza, in presenza di gravi motivi, possono essere revocati dal Consiglio con mozione presentata da almeno un terzo dei consiglieri in carica, approvata per appello nominale con maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti dellAssemblea. La mozione non pu essere posta in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione. Nota allart. 2, comma 1 Il testo vigente dellarticolo 22 della l.r.stat. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), cos come modificato dalla legge statutaria regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 22 (Commissioni consiliari permanenti) - 1. Il Consiglio - Assemblea legislativa istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame, in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari e per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sullamministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza. 2. Le commissioni esercitano altres funzioni consultive nei casi previsti dalla legge e dal regolamento interno. 3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa. 4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio - Assemblea legislativa e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in seno allo stesso. 5. Il regolamento interno individua, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie attribuite alla loro competenza, le modalit di composizione, costituzione e funzionamento. 5-bis. Le Commissioni consiliari permanenti nominano al proprio interno con voto limitato ad uno, un Presidente ed un Vicepresidente; le stesse possono in presenza di gravi motivi disporre la loro revoca con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 3 e 6 dellarticolo 13. Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dallincarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari. 6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa. 7. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non risultino componenti delle commissioni. 8. Le commissioni nellesercizio delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale, dintesa con il Presidente della Giunta stessa. 9. LUfficio di Presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle attivit delle commissioni consiliari permanenti. ____________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge statutaria a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Marinelli, Biancani, Elezi, Ciccioli, Assenti, Marcozzi e Cesetti del 6 febbraio 2024, n. 250; Proposta della I Commissione permanente nella seduta del 18 marzo 2024; Deliberazione legislativa statutaria approvata dallAssemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 9 aprile 2024, n. 149; Deliberazione legislativa statutaria approvata dallAssemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta, conforme alla prima deliberazione, nella seduta del 18 giugno 2024, n. 152; Legge statutaria promulgata ai sensi dellart. 123, terzo comma, della Costituzione. LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 24 giugno 2024, n. 12 concernente: Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifica allarticolo 1 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 5 dellarticolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattivit venatoria), in fine dopo la parola: settore sono aggiunte le seguenti: al fine di perseguire unequilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dellambiente e delle attivit umane che vi si svolgono. Art. 2 (Modifiche allarticolo 2 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 7/1995 le parole: alle Province e Provincia sono sostituite dalle seguenti: alla Regione e Regione. 2. Alla lettera c) del comma 2 dellarticolo 2 della l.r. 7/1995, in fine dopo la parola: faunistica. sono aggiunte le seguenti: A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dallOsservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica: 1) lattivit gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie; 2) la presenza delle specie faunistiche; 3) la produttivit delle zone di ripopolamento e cattura.. 3. Il comma 4 dellarticolo 2 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. La Regione, per lespletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui allarticolo 7.. 4. Al comma 7 dellarticolo 2 della l.r. 7/1995 la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione, le parole: sentita la commissione tecnica provinciale di cui allarticolo 7, sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: e con le modalit di cui allarticolo 18, comma 6. Art. 3 (Modifica allarticolo 3 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 4 dellarticolo 3 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e pu essere aggiornato nel periodo della sua validit. Fino allentrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente.. Art. 4 (Modifica allarticolo 5 della l.r. 7/1995) 1. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 7/1995 in fine dopo la parola: rispetto sono aggiunte le seguenti: e la loro superficie singola e totale per ambito. Art. 5 (Modifiche allarticolo 7 della l.r. 7/1995) 1. La rubrica dellarticolo 7 della l.r. 7/1995 sostituita dalla seguente: (Commissione consultiva regionale). 2. Al comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 7/1995 la parola: tecnico - soppressa. 3. Il comma 2 dellarticolo 7 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 2. La Commissione composta da: a) lAssessore competente, o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato; c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dellarticolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; d) un rappresentante dellente nazionale per la cinofilia italiana; e) un rappresentante delle Province marchigiane; f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia.. 4. Il comma 3 dellarticolo 7 della l.r. 7/1995, sostituito dal seguente: 3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale.. Art. 6 (Modifiche allarticolo 7 bis della l.r. 7/1995) 1. Alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali sono sostituite dalle seguenti: del piano faunistico-venatorio regionale. 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995, aggiunta la seguente: h bis) sovrintendere alle attivit di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC.. 3. Al comma 4 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto: sono sostituite dalle seguenti: stabiliti dalla Giunta regionale.. 4. Le lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 4 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogate. 5. I commi 5 e 6 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati. 6. Al comma 7 dellarticolo 7 bis della l.r. 7/1995, le parole: e del Comitato sono soppresse. Art. 7 (Modifiche allarticolo 8 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 4 dellarticolo 8 della l.r. 7/1995, le parole: dalle Province, sono sostituite dalle seguenti: dalla Regione. 2. Al comma 6 dellarticolo 8 della l.r. 7/1995 la parola: rilevanti soppressa. Art. 8 (Modifiche allarticolo 9 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: dalle Province e dei piani faunistico-venatori provinciali sono sostituite dalle seguenti: dalla Regione e del piano faunistico-venatorio regionale. 2. Al comma 4 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, la parola: Provincia ovunque presente sostituita dalla seguente: Regione. 3. Al comma 5 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, dopo le parole: sotto la vigilanza del personale provinciale, sono aggiunte le seguenti: che pu delegare le guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 37,. 4. Al comma 9 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: le Province e possono sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: la Regione e pu. 5. Al comma 10 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: Le Province provvedono sono sostituite dalle seguenti: La Regione provvede. 6. Al comma 11 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: dalle Province sono sostituite dalle seguenti: dalla Regione. 7. Al comma 13 dellarticolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: dei piani faunistico-venatori provinciali sono sostituite dalle seguenti: del piano faunistico-venatorio regionale. Art. 9 (Modifiche allarticolo 10 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: dalle Province sono sostituite dalle seguenti: dalla Regione. 2. Al comma 3 dellarticolo 10 della l.r. 7/1995, la parola: Provincia sostituita dalle seguenti: polizia provinciale che pu altres delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 37. 3. Il comma 4 dellarticolo 10 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1.. 4. Dopo il comma 5 dellarticolo 10 della l.r. 7/1995, aggiunto il seguente: 5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione pu autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore.. Art. 10 (Modifiche allarticolo 11 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 1 dellarticolo 11 della l.r. 7/1995, sostituito dal seguente: 1. La Regione, nellesercizio delle funzioni amministrative di programmazione, pu istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente allinterno di ZRC o di aree comunque gi precluse allesercizio venatorio. Con latto istitutivo la Regione approva il progetto relativo.. 2. Dopo il comma 1 dellarticolo 11 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui allarticolo 12. In tali zone posto il divieto di caccia.. 3. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dellarticolo 11 della l.r. 7/1995 sono abrogati. Art. 11 (Modifiche allarticolo 12 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 1 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dallATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dallarticolo 4, secondo le modalit del piano faunistico-venatorio regionale.. 2. Al comma 2 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: le Province determinano sono sostituite dalle seguenti: la Regione determina. 3. Al comma 4 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: le Province provvedono sono sostituite dalle seguenti: la Regione provvede. 4. Al comma 5 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione. 5. Al comma 6 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: I piani faunistico-venatori provinciali determinano sono sostituite dalle seguenti: Il piano faunistico-venatorio regionale determina. 6. Al comma 7 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e stabilisce i criteri e le modalit per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per listituzione delle zone di cui allarticolo 33. 7. Al comma 8 dellarticolo 12 della l.r. 7/1995, le parole: le Province possono sono sostituite dalle seguenti: la Regione pu. Art. 12 (Modifiche allarticolo 13 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: Le province e autorizzano sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: La Regione e autorizza. 2. Al comma 2 dellarticolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: le province possono e 10 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: la Regione pu e 15. 3. Al comma 4 dellarticolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. 4. Al comma 8 dellarticolo 13 della l.r. 7/1995 la parola: provinciale sostituita dalla seguente: regionale. Art. 13 (Modifiche allarticolo 14 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: Le province autorizzano sono sostituite dalle seguenti: La Regione autorizza. 2. Al comma 3 dellarticolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: provincia, ove presente, sostituita dalla seguente: Regione. 3. Alla lettera a) del comma 5 dellarticolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. 4. Al comma 6 dellarticolo 14 della l.r. 7/1995 la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. Art. 14 (Modifiche allarticolo 16 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 2 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 2. Per liscrizione nellATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui allarticolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dallambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo delliscrizione allATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dallATC stesso. E facolt di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno.. 2. Il comma 4 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dellATC e comunicato allinteressato che, entro quindici giorni, pu fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti allarticolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. Laccoglimento del ricorso comporta di diritto liscrizione allATC.. 3. Dopo il comma 4 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti: 4 bis. Per liscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia allATC di residenza, pu presentare domanda di iscrizione allATC prescelto entro i termini e con le modalit di cui al comma 3. Laccoglimento della richiesta consente lesercizio dellattivit venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale. 4 ter. Ogni anno liscrizione allATC confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validit sino al 29 giugno dellanno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validit decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dellanno successivo.. 4. Al comma 5 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 aggiunto, in fine, il seguente periodo: LATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per lavifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio.. 5. Dopo il comma 5 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 5 bis. LATC annualmente pu prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dellATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base allopzione della forma di caccia richiesta.. 6. Al comma 6 dellarticolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: ammissibili nelle Marche regolamentandone laccesso secondo le priorit previste dal comma 4 dellarticolo 15 sono soppresse. Art. 15 (Modifiche allarticolo 17 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 01 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995, aggiunto, in fine, il seguente periodo: In considerazione delle finalit dinteresse pubblico perseguite sono soggetti allapplicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e allapplicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalit nella pubblica amministrazione).. 2. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995 sostituita dalla seguente: a) lassemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale;. 3. Alla lettera a) del comma 3 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995, le parole: dei rappresentanti delle associazioni venatorie sono soppresse. 4. La lettera b) del comma 3 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995 sostituita dalla seguente: b) le modalit di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, allinterno del comitato di gestione, nonch la nomina del revisore unico;. 5. Dopo la lettera c) del comma 3 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995 aggiunta la seguente: c bis) le cause di incompatibilit del presidente e dei componenti il comitato di gestione.. 6. Il comma 4 dellarticolo 17 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno allassemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentativit e sono in totale in numero di 40.. 7. Dopo il comma 4 bis dellarticolo 17 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti: 4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviato per il controllo preventivo di legittimit alla Regione, che ne pu richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformit rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, la Regione ne pronuncia con provvedimento motivato lannullamento o, sempre con provvedimento motivato, lesecutivit. 4 quater. Compete altres alla Regione il controllo di legittimit di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dallassemblea.. Art. 16 (Modifiche allarticolo 18 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 2 dellarticolo 18 della l.r. 7/1995 sostituito dai seguenti: 2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da: a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale; b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale; d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane. 2 bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dallassemblea, in base al principio di rappresentativit nel territorio. 2 ter. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dellUnione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dellATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dellATC.. 2. Al comma 3 bis dellarticolo 18 della l.r. 7/1995, le parole: , di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale sono soppresse. 3. Dopo il comma 3 bis dellarticolo 18 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 3 ter. Il Presidente pu restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi.. 4. Il comma 4 dellarticolo 18 della l.r. 7/1995 abrogato. 5. Il comma 6 dellarticolo 18 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui allarticolo 19 o alla disciplina regionale di cui allarticolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalit di cui al comma 7 dellarticolo 2. Ove si verifichi limpossibilit di garantire il regolare funzionamento dellATC, la Regione provvede allo scioglimento dellorgano e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali d corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dallattivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dellATC medesimo.. Art. 17 (Modifiche allarticolo 19 della l.r. 7/1995) 1. Ai commi 1 e 2 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: provinciale sostituita dalla seguente: regionale e la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione. 2. Al comma 3 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995, dopo le parole: pianificazione quinquennale, sono aggiunte le seguenti: oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui allarticolo 10 bis, e la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione. 3. Ai commi 5 e 8 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione e al comma 5 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: tecnica soppressa. 4. Il comma 7 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dellarticolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dallesercizio dellattivit venatoria nonch alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dallarticolo 41 di questa legge. Per le stesse finalit provvedono, altres, allerogazione di contributi ai sensi del comma 14 dellarticolo 14 della legge 157/1992.. 5. Dopo il comma 7 dellarticolo 19 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalit per lattuazione del comma 7, prevedendo se necessario lintervento di risorse proprie dellATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per leventuale quota residua oltre il limite del de minimis, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.. Art. 18 (Modifiche allarticolo 21 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 21 della l.r. 7/1995, le parole: trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre di ogni anno. 2. Ai commi 1 e 3 dellarticolo 21 della l.r. 7/1995, la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. 3. Il comma 2 dellarticolo 21 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta accolta sino alla disponibilit di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali lattivit venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonch di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivit di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.. 4. Al comma 8 dellarticolo 21 della l.r. 7/1995, dopo le parole: Si considerano in attualit di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, sono inserite le seguenti: ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi dacqua permanenti. Art. 19 (Modifiche allarticolo 23 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 2 dellarticolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: Le province autorizzano sono sostituite dalle seguenti: La Regione autorizza. 2. Al comma 3 dellarticolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: provincia competente sono sostituite dalla seguente: Regione. 3. Al comma 5 dellarticolo 23 della l.r. 7/1995, le parole: Le province e autorizzano sono sostituite dalle seguenti: La Regione e autorizza. Art. 20 (Modifica allarticolo 24 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 24 della l.r. 7/1995, la parola: provinciale sostituita dalla seguente: regionale. Art. 21 (Modifiche allarticolo 25 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 2 dellarticolo 25 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 2 La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversit, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumit e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione pu autorizzare, sentito lIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivit di controllo di cui a questo comma non costituiscono attivit venatoria.. 2. Il comma 2 bis dellarticolo 25 della l.r. 7/1995 abrogato. 3. Il comma 3 dellarticolo 25 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unit forestali, ambientali ed agroalimentari dellArma dei Carabinieri. Le autorit deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purch muniti di licenza per lesercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altres avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.. 4. Dopo il comma 3 dellarticolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti: 3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonch le modalit di abilitazione. 3 ter. Gli animali abbattuti durante le attivit di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che allesito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.. 5. Al comma 4 dellarticolo 25 della l.r. 7/1995, le parole: Le province e possono sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: La Regione e pu. 6. Dopo il comma 4 dellarticolo 25 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, aggiunto il seguente: 4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare allattivit di controllo, se in possesso di licenza di caccia.. Art. 22 (Modifica allarticolo 26 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 3 dellarticolo 26 della l.r. 7/1995, la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. Art. 23 (Modifica allarticolo 26 bis della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 26 bis della l.r. 7/1995, le parole: Le Province assicurano sono sostituite dalle seguenti: La Regione assicura. Art. 24 (Modifica allarticolo 27 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 4 dellarticolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: provincia di residenza sono sostituite dalla seguente: Regione. Art. 25 (Modifica allarticolo 27 bis della l.r. 7/1995) 1. Dopo la lettera b) del comma 3 dellarticolo 27 bis della l.r. 7/1995 inserita la seguente: b bis) le modalit di recupero dei capi feriti;. Art. 26 (Modifiche allarticolo 28 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 3 dellarticolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione. 2. Al comma 7 dellarticolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione e le parole: , fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e sono sostituite dalle seguenti: di 25,00 euro. 3. Al comma 8 dellarticolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: Le province organizzano e informano sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: La Regione organizza e informa. 4. Al comma 12 dellarticolo 28 della l.r. 7/1995, le parole: provincia nel cui territorio il candidato risiede sono sostituite dalle seguenti: struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia. Art. 27 (Modifica allarticolo 29 della l.r. 7/1995) 1. Il comma 4 dellarticolo 29 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformit a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed valido per una sola stagione venatoria. E fatta salva la facolt del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attuazione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie.. Art. 28 (Modifiche allarticolo 31 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: dalle Province sono sostituite dalle seguenti: dalla Regione. 2. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 sostituita dalla seguente: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non pi alto di 3 metri da terra;. 3. Al comma 4 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: durante tutto lanno del suolo, sono inserite le seguenti: fatta eccezione del periodo compreso dal 1 maggio al 31 agosto per le attivit di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e. 4. Al comma 5 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995, la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione e la parola: provinciale sostituita dalla seguente: regionale. 5. Il comma 5 bis dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 abrogato. 6. Dopo il comma 5 bis dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 5 ter. Il titolare dellautorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalit telematica, entro il 5 agosto successivo.. 7. I commi 8, 9 e 10 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 sono sostituiti dai seguenti: 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza misurata dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. 9. Ferma restando lesclusivit della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dellarticolo 27, consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici. 10. Durante lesercizio venatorio da appostamento vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20.. 8. Al comma 11 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: , fatto salvo quanto previsto dallarticolo 27, comma 5 bis sono soppresse. 9. Al comma 13 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: Le province autorizzano sono sostituite dalle seguenti: La Regione autorizza. 10. Al comma 16 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: , anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18 sono soppresse. 11. Il comma 17 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20.. 12. Dopo il comma 18 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 18 bis. Lappostamento fisso alla minuta selvaggina pu essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dellutilizzo contemporaneo dei capanni.. 13. Al comma 20 dellarticolo 31 della l.r. 7/1995 aggiunto infine il seguente periodo: Nella parte esterna del capanno principale dellappostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dellautorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile.. Art. 29 (Sostituzione dellarticolo 31 bis della l.r. 7/1995) 1. Larticolo 31 bis della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici) 1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia allavifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, cos come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 31. 2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale.. Art. 30 (Modifiche allarticolo 32 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 2 dellarticolo 32 della l.r. 7/1995 le parole: anellini inamovibili rilasciati dalle province sono sostituite dalle seguenti: anello inamovibile rilasciato dalla Regione. 2. Ai commi 5 e 6 dellarticolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: provincia sostituita dalla seguente: Regione e al comma 6 dellarticolo 32 della l.r. 7/1995 la parola: anellino sostituita dalla seguente: anello. Art. 31 (Modifiche allarticolo 33 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono sono sostituite dalle seguenti: La Regione istituisce e le parole: ne affidano sono sostituite dalle seguenti: ne affida. 2. Al comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria sono sostituite dalle seguenti: dal piano faunistico-venatorio regionale. 3. Dopo il comma 2 ter dellarticolo 33 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti: 2 quater. Qualora listituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dallarticolo 12. 2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali. Per listituzione delle ZAC senza sparo nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 necessario latto di assenso del soggetto gestore.. 4. Al comma 5 dellarticolo 33 della l.r. 7/1995 la parola: Provincia sostituita dalla seguente: Regione. Art. 32 (Modifiche allarticolo 34 della l.r. 7/1995) 1. La rubrica dellarticolo 34 della l.r. 7/1995 sostituita dalla seguente: (Danni prodotti dalla fauna selvatica e nellesercizio dellattivit venatoria). 2. Al comma 1 dellarticolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i sono sostituite dalle seguenti: Ai sensi dellarticolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei e il secondo periodo del comma medesimo soppresso. Art. 33 (Modifiche allarticolo 39 della l.r. 7/1995) 1. Alla lettera uu) del comma 1 dellarticolo 39 della l.r. 7/1995, le parole: provincia competente per territorio sono sostituite dalle seguenti: Regione e ad esclusione dellattivit di controllo faunistico di cui allarticolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie. 2. Dopo la lettera uu) del comma 1 dellarticolo 39 della l.r. 7/1995 inserita la seguente: uu bis) durante lesercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attivit consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attivit di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale;. Art. 34 (Modifiche allarticolo 40 della l.r. 7/1995) 1. Dopo la lettera r) del comma 1 dellarticolo 40 della l.r. 7/1995 inserita la seguente: r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui allarticolo 39, comma 1, lettera qq);. 2. Dopo il comma 5 dellarticolo 40 della l.r. 7/1995 inserito il seguente: 5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui allarticolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r bis) del comma 1, disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui allarticolo 29.. Art. 35 (Modifiche allarticolo 41 della l.r. 7/1995) 1. Al comma 1 dellarticolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e pu prevedere anche risorse integrative destinate alle finalit previste dalle lettere c bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Al comma 3 dellarticolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) allalinea le parole: Il fondo di cui al comma 1 ripartito sono sostituite con le seguenti: La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dallarticolo 35 ripartita; b) alla lettera a) le parole: 32 per cento sono sostituite dalle seguenti: 26 per cento; c) alla lettera c) le parole: 14 per cento sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento; d) alla lettera d) le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento e dopo la parola: Caccia sono aggiunte le seguenti: per le spese sostenute per lesercizio delle altre funzioni previste da questa legge. 3. Dopo la lettera c) del comma 3 dellarticolo 41 della l.r. 7/1995 inserita la seguente: c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dellarticolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione;. 4. Il comma 4 dellarticolo 41 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: 4. La Giunta regionale determina criteri e modalit concernenti: a) lutilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali; b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3; c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per lindennizzo dei medesimi.. 5. Dopo il comma 4 dellarticolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti: 4 bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui allarticolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali. 4 ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui allarticolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui allarticolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.. Art. 36 (Sostituzione dellarticolo 42 della l.r. 7/1995) 1. Larticolo 42 della l.r. 7/1995 sostituito dal seguente: Art. 42 (Disposizioni finanziarie) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di: a) euro 3.161.564,99 per lanno 2024; b) euro 3.411.564,99 per lanno 2025; c) euro 2.481.564,99 per lanno 2026. 2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 garantita: a) con riferimento allanno 2024: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dellentrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; b) con riferimento allanno 2025: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dellentrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa; c) con riferimento allanno 2026: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dellentrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 800.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa. 3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base delleffettivo andamento degli introiti derivanti dallapplicazione di questa legge.. 2. Per effetto del comma 1 sono azzerate le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, di cui alla voce Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilit 2024)) e sono conseguentemente aumentate di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 100.000,00 per lanno 2026 le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 7/1995 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026). 3. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. Art. 37 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui allarticolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come sostituito da questa legge. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale: a) provvede alla nomina di un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui allarticolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge; b) approva lo statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia, ai sensi dellarticolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge; c) adotta gli atti di cui agli articoli 7 bis, comma 4, e 19, comma 7 bis, della l.r. 7/1995, come modificati da questa legge; d) determina i criteri e le modalit per listituzione delle ZAC senza sparo di cui allarticolo 33, comma 2 quinquies, della l.r. 7/1995, come inserito da questa legge. 3. Nelle more dellapprovazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonch gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle medesime. 4. Entro trenta giorni dallapprovazione dello statuto tipo di cui alla lettera b) del comma 2, lassemblea dellAmbito territoriale di caccia approva il relativo statuto, che diviene esecutivo secondo le modalit previste dal comma 4 ter dellarticolo 17 della l.r. 7/1995, come aggiunto da questa legge. 5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di cui alla lettera a) del comma 2 avvia le procedure per la costituzione dellassemblea di ciascun Ambito territoriale di caccia, secondo quanto previsto allarticolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge. 6. La costituzione dei comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia previsti allarticolo 18 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, ha luogo entro i trenta giorni successivi alia costituzione della relativa assemblea. 7. Il Presidente ed i componenti degli organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui allarticolo 17 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, cessano di svolgere le rispettive funzioni il giorno successivo a quello della costituzione dei nuovi organi, secondo le modalit previste da questo articolo. 8. Agli appostamenti fissi storici disciplinati allarticolo 31 bis della l.r. 7/1995 esistenti da almeno trentanni alla data di entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la distanza, non inferiore a 200 metri da altro appostamento fisso, di cui al comma 2 dellarticolo 31 bis della l.r. 7/1995, nel testo previgente del medesimo articolo. Art. 38 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 24 giugno 2024 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _________________________________________________________________ AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003 IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. AI SENSI DELLARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E ALTRESI PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELLEQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLATTIVITA VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA. __________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 18 dicembre 2023, n. 243; * Proposta della II Commissione assembleare permanente in data 13 maggio 2024; * Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali approvato in data 29 marzo 2024; * Parere espresso dal Consiglio Regionale dellEconomia e del Lavoro; * Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente; * Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 18 giugno 2024, n. 152. TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELLEQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLATTIVITA VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO. Avvertenza: ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto allinformazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e lefficacia dei testi normativi riprodotti. TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Finalit) 1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dallalegge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed tutelata e protetta in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della Comunit internazionale, nazionale e regionale. 3. L'esercizio dell'attivit venatoria consentito purch non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole. 4. obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale. 5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore al fine di perseguire unequilibrata e armonica presenza di fauna selvatica sul territorio regionale anche a riguardo dellambiente e delle attivit umane che vi si svolgono. Art. 2 (Esercizio delle funzioni) 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Regione. In particolare la Regione provvede: a) alla protezione della fauna del proprio territorio; b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; c) al controllo dell'attivit gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica. A tal fine la Regione si dota di una banca dati redatta dallOsservatorio faunistico regionale, aggiornata annualmente e finalizzata a rendere pubblica: 1) lattivit gestionale degli Ambiti e delle Aziende faunistico-venatorie; 2) la presenza delle specie faunistiche; 3) la produttivit delle zone di ripopolamento e cattura. 3. (comma abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13). 4. La Regione, per lespletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire la commissione per il coordinamento della gestione faunistica di cui allarticolo 7. 6. (comma abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13). 7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Regione, previa diffida, () interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi e con le modalit di cui allarticolo 18, comma 6. Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attivit di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio cos ripartita: a) una quota dal 20 al 30 per cento destinata a istituti in cui vietato l'esercizio venatorio, quali: 1) oasi di protezione faunistica; 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non pu occupare pi del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia; 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non pu occupare pi del 2 per cento del territorio precluso alla caccia; 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non pu interessare pi del 2 per cento del territorio inibito alla caccia; 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia; 6) aree protette ai sensi dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394(Legge quadro sulle aree protette); 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica; 8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo10dellalegge 21 novembre 2000, n. 353(Legge-quadro in materia di incendi boschivi); b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13. 2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalit stabilite dal titolo IV. 3. (comma abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13). 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e pu essere aggiornato nel periodo della sua validit. Fino allentrata in vigore del nuovo piano resta efficace la pianificazione preesistente. 5. (comma abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13). 6. (comma abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13). Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali) 1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali. 2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le modalit di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali; b) le attivit finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalit omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico; c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale; d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; e) gli indirizzi e le modalit di coordinamento delle attivit previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale; f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati; g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia; h) gli indirizzi per le attivit svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7-bis; i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonch i requisiti del personale tecnico addetto alle attivit di pianificazione e gestione faunistico-venatoria. 3. Nell'atto di cui al comma 1 individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilit, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonch la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali. Art. 5 (Ambiti provinciali) 1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano fauni-stico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono: a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura; b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali; c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto e la loro superficie singola e totale per ambito; d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione; e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalit di presentazione delle domande di concessione; f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile; g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi; h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati; i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo10, comma 7, dellalegge 157/1992. 2. Il piano faunistico venatorio regionale corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4: a) dalla valutazione di incidenza; b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 6 (Modalit di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali) (articolo abrogato dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13) Art. 7 (Commissione consultiva regionale) 1. istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione () consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5. 2. La Commissione composta da: a) lAssessore competente, o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato; c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; d) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana; e) un rappresentante delle Province marchigiane; f) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; g) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; h) un rappresentante designato dagli ambiti territoriali di caccia. 3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere c), f) e g), sono quelle riconosciute a livello nazionale. 4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalit di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Art. 7-bis (Osservatorio faunistico regionale) 1. istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di: a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio; b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna; c) monitorare l'applicazione del piano faunistico-venatorio regionale; d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste; e) verificare l'entit e gli effetti del prelievo venatorio; f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica; g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, dellalegge 2 dicembre 2005, n. 248(Conversione in legge deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria); h) svolgere attivit sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie; h bis) sovrintendere alle attivit di rilevazione faunistico venatoria svolte dagli ATC. 2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalit organizzative e di funzionamento dell'OFR. 3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l'OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale assegnato personale tecnico adeguato. 3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'OFR pu operare in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversit di cui all'articolo25dellalegge regionale 12 giugno 2007, n. 6(Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 14 aprile 2004, n. 7, della L.R. 5 agosto 1992, n. 34, dellaL.R. 28 ottobre 1999, n. 28, della L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e dellaL.R. 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Universit della regione, nonch pu avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia. 4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. a) (lettera abrogata) b) (lettera abrogata dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13) c) (lettera abrogata) d) (lettera abrogata) e) (lettera abrogata) f) (lettera abrogata) g) (lettera abrogata) 5. (comma abrogato) 6. (comma abrogato) 7. I componenti dell'OFR () operano a titolo gratuito. TITOLO II Zone di protezione speciale della fauna Art. 8 (Oasi di protezione) 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare. 3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 4. Le oasi di protezione sono istituite dalla Regione e sono soppresse, nel rispetto delle modalit di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalit. 5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni. 5-bis. La gestione delle oasi affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attivit, corredato dalla relazione descrittiva dell'attivit svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attivit di controllo sulla corretta esecuzione delle attivit gestionali. 6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pu autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; pu altres autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni () alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente. 7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati. 8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede. Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura) 1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densit di popolazione. 2. Le ZRC sono istituite dalla Regione, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e del piano faunistico-venatorio regionale, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC, nel quale sono indicate, in particolare, le attivit relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono pi idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC. 4. La gestione delle ZRC affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Regione. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attivit corredato dalla relazione descrittiva dell'attivit svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformit dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Regione svolge attivit di controllo sulla corretta esecuzione delle attivit gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Regione, previa diffida, revoca la concessione. 5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, che pu delegare le guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 37, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4. 6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale. 7. L'attivit di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA. 8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuit della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densit locali di popolazione. 9. Nelle ZRC la Regione, d'intesa con il soggetto gestore pu autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna. 10. La Regione provvede all'attivit di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie. 11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento restituito alla caccia con le modalit fissate dalla Regione, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilit di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purch titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria. 12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico-venatorio regionale le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi. Art. 10 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalla Regione anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano pi le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalit, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalit di cui all'articolo 9, comma 11. 2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti. 3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della polizia provinciale che pu altres delegare anche le guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 37. 4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica gli ATC attuano il programma di gestione di cui al comma 1. 5. Nei centri di cui al comma 1 vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 5 bis. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica la Regione pu autorizzare gare e prove cinofile previo assenso del soggetto gestore. Art. 10-bis (Aree di rispetto) 1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonch all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento. 2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini. 3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria. 4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o pi specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attivit cinofila, secondo criteri e modalit stabilite dalla Giunta regionale. 5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34. Art. 11 (Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica) 1. La Regione, nellesercizio delle funzioni amministrative di programmazione, pu istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente allinterno di ZRC o di aree comunque gi precluse allesercizio venatorio. Con latto istitutivo la Regione approva il progetto relativo. 1 bis. Le zone di ricerca e sperimentazione faunistica di cui al comma 1 sono istituite con le procedure di cui allarticolo 12. In tali zone posto il divieto di caccia. 2. (comma abrogato) 3. (comma abrogato) 4. (comma abrogato) 5. (comma abrogato) 6. (comma abrogato) 7. (comma abrogato) 8. (comma abrogato) 9. (comma abrogato) 10. (comma abrogato) Art. 12 (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale) 1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dallATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dallarticolo 4, secondo le modalit del piano faunistico-venatorio regionale. 2. Con l'atto istitutivo la Regione determina il perimetro delle aree di protezione. Tale atto notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante: a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati; b) pubblicazione per estratto nel BUR; c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. 3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo10, comma 14, dellalegge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'area non pu essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5. 4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, la Regione provvede alla istituzione delle aree di cui al comma 1. 5. La Regione pu destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3. 6. Il piano faunistico-venatorio regionale determina le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 7. La Giunta regionale determina le modalit di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10-bis e 11 e stabilisce i criteri e le modalit per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 13 e 14 e per listituzione delle zone di cui allarticolo 33. 8. Qualora ricorrano particolari necessit ambientali, la Regione pu costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3. TITOLO III (Strutture di iniziativa privata) Art. 13 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) 1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizza: a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalit naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica; b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola; c) (Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2,L.R. 18 luglio 2011, n. 15). 2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiamento della fauna selvatica, la Regione pu includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 15 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalit di pagamento dell'indennit da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessit del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza. 3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale. 4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Regione. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati. 5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria, nonch la gestione degli ungulati secondo le modalit stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27-bis. 6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere di preferenza con il territorio di una o pi aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio. 7. L'esercizio dell'attivit venatoria nelle aziende di cui al comma 1 pu essere praticato nelle forme di cui all'articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore. 8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione regionale. 9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalit di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione. 10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori gi costituiti. Art. 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove vietato l'esercizio dell'attivit venatoria ed consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. 2. L'autorizzazione dei centri privati subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attivit autorizzate. 3. La Regione ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la Regione, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. 4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonch alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione. 5. In particolare, la revoca disposta qualora il titolare dell'impresa agricola: a) non rispetti il diritto di prelazione della Regione; b) eserciti nel centro privato l'attivit venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio. 6. La Regione, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. TITOLO IV Gestione programmata della caccia Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia - A.T.C.) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non destinato alle finalit di cui ai titoli II e III, suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. 2. La perimetrazione degli ATC definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui istituito almeno un ATC. 3. La perimetrazione pu essere modificata a seguito di espressa richiesta degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi. 4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densit venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorit: a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari; b) residenti nella provincia; c) residenti nei comuni marchigiani a pi alta densit venatoria, individuati dalla Regione; d) residenti nella regione; e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino. 5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attivit venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio dell'attivit venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche. 6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densit venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densit venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC. Art. 16 (Iscrizione nell'ATC) 1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC. 2. Per liscrizione nellATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui allarticolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dallambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo delliscrizione allATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dallATC stesso. E facolt di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno. 3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorit previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine incrementato del 30 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell'indice di densit venatoria assegnato a ciascun ATC. 4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dellATC e comunicato allinteressato che, entro quindici giorni, pu fare ricorso alla Regione nel caso di violazione dei criteri previsti allarticolo 15. La Regione decide entro quarantacinque giorni. Laccoglimento del ricorso comporta di diritto liscrizione allATC. 4 bis. Per liscrizione ad un ATC regionale, il cacciatore non residente nella regione Marche, previa dichiarazione di rinuncia allATC di residenza, pu presentare domanda di iscrizione allATC prescelto entro i termini e con le modalit di cui al comma 3. Laccoglimento della richiesta consente lesercizio dellattivit venatoria in tale ambito secondo quanto previsto dal calendario venatorio regionale. 4 ter. Ogni anno l'iscrizione all'ATC confermata, per i cacciatori residenti, con il versamento della quota annuale che ha validit sino al 29 giugno dellanno successivo, mentre, per i cacciatori non residenti, la validit decorre dalla data del pagamento della quota e fino al 30 luglio dellanno successivo. 5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attivit che lo stesso intende realizzare. Tale quota non pu essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non pu essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attivit di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC pu inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC pu prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27-bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso. LATC annualmente stabilisce inoltre il numero di giornate di caccia per lavifauna migratoria, nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio. 5 bis. LATC annualmente pu prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dellATC, per coloro che risiedono fuori regione e in base allopzione della forma di caccia richiesta. 6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti (). Art. 17 (Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia) 01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalit di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalit giuridica. In considerazione delle finalit d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e allapplicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dellillegalit nella pubblica amministrazione). 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale: a) l'assemblea composta da 40 componenti di cui n. 15 in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, n. 15 in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale e n. 10 in rappresentanza delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale; b) il presidente; c) il comitato di gestione; d) il revisore unico. 2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. Lo statuto disciplina: a) le modalit di convocazione e di svolgimento dell'assemblea (); b) le modalit di elezione del presidente e dei rappresentanti delle organizzazioni venatorie, professionali agricole e protezionistiche, allinterno del comitato di gestione, nonch la nomina del revisore unico; c) le modalit di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilit, nonch le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti; c bis) le cause di incompatibilit del presidente e dei componenti il comitato di gestione. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni protezionistiche, in seno allassemblea, sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, ammesse in veste di socio ordinario, in base al principio di rappresentativit e sono in totale in numero di 40. 4-bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni. 4 ter. Lo statuto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviato per il controllo preventivo di legittimit alla Regione, che ne pu richiedere modifiche o integrazioni, nei successivi sessanta giorni, in caso di difformit rispetto allo statuto tipo. Decorso tale termine, la Regione ne pronuncia con provvedimento motivato lannullamento o, sempre con provvedimento motivato, lesecutivit. 4 quater. Compete altres alla Regione il controllo di legittimit di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dallassemblea. Art. 18 (Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia) 1. In ogni ambito territoriale di caccia costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo. 2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da: a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale; b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale; d) due rappresentanti della Regione residenti nei comuni ricadenti nel territorio degli ATC, di cui almeno uno residente nei comuni delle Unioni montane. 2 bis. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono eletti dallassemblea, in base al principio di rappresentativit nel territorio. 2 ter. La Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, nomina i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma 2, di cui almeno uno individuato tra soggetti residenti nei comuni dellUnione montana il cui territorio ricade, anche parzialmente, in quello dellATC di riferimento, che, a partire dalla loro accettazione, automaticamente entrano a far parte del comitato di gestione dellATC. 3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia. 3-bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale (). 3 ter. Il Presidente pu restare in carica per un massimo di due mandati consecutivi, il mandato si intende espletato qualora abbia raggiunto la durata minima di sei mesi. 4. (comma abrogato) 5.(comma abrogato dall'art.3, comma 1,L.R. 23 dicembre 2013, n. 51) 6. In caso di inerzia ed in tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge o statutarie ovvero inadempienze ai compiti di cui all'articolo 19 o alla disciplina regionale di cui all'articolo 16, la Regione diffida il comitato di gestione a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro i termini, la Regione provvede alla nomina di un Commissario, con le modalit di cui al comma 7 dellarticolo 2. Ove si verifichi l'impossibilit di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali d corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati. Gli oneri derivanti dallattivazione degli interventi sostitutivi sono a carico dellATC medesimo. 7. (comma abrogato dall'art.3, comma 1,L.R. 23 dicembre 2013, n. 51) Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione) 1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, presentano alla Regione a un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti: a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalit gestionali; b) le modalit di gestione faunistica del territorio di caccia programmata; c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna. 2. La Regione, a seguito di verifica della conformit del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio regionale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione. 3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attivit, sulla base della pianificazione quinquennale, oltre ad una relazione sulla gestione delle aree di cui allarticolo 10 bis, alla Regione, che pu richiederne la revisione in caso di difformit. 4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna. 5. La Regione esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione () di cui all'articolo 7 per determinare uniformit degli interventi gestionali della fauna selvatica. 6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attivit di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi delRegolamento (CEE) n. 1094/88del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonch dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolt, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica. 7. Gli ATC provvedono, tramite il comitato di gestione, ai sensi dellarticolo 26 della legge 157/1992, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dallesercizio dellattivit venatoria nonch alla prevenzione dei medesimi danni, mediante fornitura di materiale idoneo, con le risorse allo scopo previste dallarticolo 41 di questa legge. Per le stesse finalit provvedono, altres, all'erogazione di contributi ai sensi del comma 14 dellarticolo 14 della legge 157/1992. 7 bis. La Giunta regionale approva un regolamento recante i criteri e le modalit per lattuazione del comma 7, prevedendo se necessario lintervento di risorse proprie dellATC, derivanti dalle quote annuali versate dagli associati, al fine di concorrere al risarcimento del danno per leventuale quota residua oltre il limite del de minimis, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 8. La Regione verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione. 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale. Art. 20 (Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli) 1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo15, comma 1, dellalegge 157/1992ai proprietari o conduttori di terreni agricoli. 2. (comma abrogato dall'art.7, comma 2,L.R. 10 aprile 2012, n. 7) 3. La Giunta regionale definisce le modalit per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2. 4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC. Art. 21 (Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia) 1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivit venatoria deve inoltrare, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta motivata alla Regione, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso. 2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta accolta sino alla disponibilit di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l'attivit venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonch di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivit di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 3. Il divieto di esercitare l'attivit venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza dichiarata dalla Regione. 4. La Giunta regionale determina le modalit per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali vietato l'esercizio dell'attivit venatoria ai sensi dei commi 1 e 2. 5. L'esercizio venatorio vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonch da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondit di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00. 6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali. 7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 8. L'esercizio venatorio comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualit di coltivazione. Si considerano in attualit di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme ad eccezione delle capezzagne e delle fasce di rispetto dei fossi e corsi d'acqua permanenti; i frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonch a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante inoltre vietato sui terreni in attualit di coltivazione, individuati dalla Giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni Provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 9. L'esercizio venatorio inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purch delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini. TITOLO V Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attivit venatoria Art. 22 (Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo) 1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pu autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle universit e del consiglio nazionale delle ricerche, nonch i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonch a prelevare le uova, nidi e piccoli nati. 2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia pu inoltre, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attivit di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale. 3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pu autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attivit di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'articolo4, comma 4, dellalegge n. 157 del 1992ed gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati. 4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero vietata se non si dimostra la lecita provenienza. 5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo criteri e modalit stabiliti dalla Giunta regionale. 6. La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libert, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilit di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici. 7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto. Art. 23 (Allevamenti) 1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo. 2. La Regione autorizza l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1. 3. Il titolare di un'impresa agricola pu impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice Comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4. 4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalit per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attivit cinotecniche nel rispetto delle norme di cui allalegge 23 agosto 1993, n. 349e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonch il loro uso in funzione di richiamo. 5. La Regione, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizza l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia. 6. (comma abrogato dall'art. 20,L.R. 18 luglio 2011, n. 15) Art. 24 (Attivit di tassidermia e imbalsamazione) 1. L'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivit di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. 2. consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purch catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti; b) alla fauna esotica, purch l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformit alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali; c) alla fauna domestica. 3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalit del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne venuto altrimenti in possesso. 4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o gi preparati, a qualsiasi titolo posseduti. 5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3. 6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno. Art. 25 (Controllo della fauna selvatica) 1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, pu vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo18dellalegge n. 157 del 1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamit. 2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversit, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumit e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione pu autorizzare, sentito lIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivit di controllo di cui a questo comma non costituiscono attivit venatoria. 2-bis. (comma abrogato) 3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unit forestali, ambientali ed agroalimentari dellArma dei Carabinieri. Le autorit deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purch muniti di licenza per lesercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altres avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale. 3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonch le modalit di abilitazione. 3 ter. Gli animali abbattuti durante le attivit di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che allesito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo. 4. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, pu autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche. 4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare allattivit di controllo, se in possesso di licenza di caccia. Art. 26 (Controllo sanitario della fauna) 1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. 2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della Provincia per i necessari accertamenti che pu avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari. 3. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il servizio veterinario della unit sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico. Art. 26-bis (Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficolt) 1. La Regione assicura la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficolt, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS). 2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalit di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonch le modalit operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attivit di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali. TITOLO VI Esercizio dell'attivit venatoria Art. 27 (Esercizio venatorio) 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo13dellalegge n. 157 del 1992, nonch il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia: a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7; b) da appostamento fisso; c) altre forme consentite dalla legge. 4. L'opzione per la forma di caccia deve essere comunicata alla Regione al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attivit venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione gi presentata devono darne comunicazione alla Regione. 5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attivit venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dallalegge n. 157 del 1992. 5-bis. (comma abrogato dall'art. 3, L.R. 1agosto 2012, n. 27). 5-ter. (comma abrogato dall'art.9, comma 2,L.R. 10 aprile 2012, n. 7) 6. (comma abrogato dall'art. 22, comma 2,L.R. 18 luglio 2011, n. 15) 6-bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilit. consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis e secondo le modalit di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita. 7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore pu praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo32dellalegge n. 157 del 1992. 8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento. 9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14. 10. L'attivit venatoria pu essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di et e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilit civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivit venatoria, nonch di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivit venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'articolo12dellalegge n. 157 del 1992. Art. 27-bis (Gestione venatoria degli ungulati) 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilit con l'ambiente, a tutela della biodiversit e della sostenibilit dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5. 2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati. 3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti: a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attivit gestionale, compresi i prelievi; b) le modalit di gestione e di prelievo; b bis) le modalit di recupero dei capi feriti; c) l'attivit di controllo; d) l'attivit di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati; e) le funzioni degli ATC. 4. (comma abrogato dall'art.10, comma 1,L.R. 10 aprile 2012, n. 7) 5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, pu essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata. 6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilit e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA. 7. (comma abrogato dall'art.10, comma 3,L.R. 10 aprile 2012, n. 7) 8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attivit relative alla gestione degli ungulati. 9. Il regolamento di cui al comma 2 pu prevedere che nella attivit di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati alle attivit di gestione degli ungulati e per le attivit di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura nei limiti individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7. Art. 28 (Abilitazione all'esercizio venatorio) 1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale. 2. L'abilitazione venatoria necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca. 3. La Regione stabilisce le modalit per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 4. L'abilitazione concessa se il giudizio favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneit o inidoneit; in caso di idoneit, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi. 6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformit alle disposizioni emanate al riguardo dalla Giunta regionale e secondo un programma approvato dalla Giunta medesima. 7. Ogni candidato tenuto a versare alla Regione, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo di 25,00 euro comprensivo degli ausili didattici, nonch del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione. 8. La Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informa sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco. 10. istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed composta da: a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza; b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale; d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario. 11. La commissione di cui al comma 1 validamente costituita con la presenza della met pi uno dei componenti. 12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, deve essere allegato certificato medico di idoneit fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformit alle disposizioni vigenti, nonch il certificato di residenza. 13. incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale. Art. 29 (Tesserino di caccia) 1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attivit venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare: a) le generalit del titolare; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3; c) l'ambito territoriale di caccia prescelto; d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale. 3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza. 4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformit a quanto previsto dal calendario venatorio, in formato cartaceo e su supporto elettronico, non in via esclusiva, predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed valido per una sola stagione venatoria. E fatta salva la facolt del cacciatore di scegliere la tipologia di tesserino da utilizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione in attuazione della normativa statale relativa al prelievo di determinate specie. 5. Il tesserino personale; non pu essere rilasciato pi di un tesserino intestato alla stessa persona. 5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati. 6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il Comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato. 7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della Regione, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. 8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino. 8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalit stabilite dalla Giunta regionale. 8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Regione l'elenco dei cacciatori inadempienti. 8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalit relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27-bis, comma 2. Art. 30 (Calendario venatorio regionale) 1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale. 2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare: a) le specie cacciabili e i periodi di caccia; b) le giornate di caccia; c) il carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale; d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia; e) i periodi e le modalit per l'addestramento dei cani da caccia. 3. Ogni cacciatore pu allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non pi di due cani o non pi di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non pu comunque utilizzare contemporaneamente pi di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci. 3-bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale stabilito dal regolamento di cui all'articolo 27-bis; 3-ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 4, il calendario venatorio regionale pu essere sottoposto alla procedura di Valutazione d'incidenza di cui alD.P.R. 8 settembre 1997, n. 357(Regolamento recante attuazione delladirettiva 92/43/CEErelativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l'autorit competente all'effettuazione della Valutazione d'incidenza la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 dellaL.R. 6/2007. Art. 31 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalla Regione in conformit alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dallaL.R. n. 34/1992e non sono soggetti, altres, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purch abbiano le seguenti dimensioni: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non pi alto di 3 metri da terra; b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimit dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi. 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purch saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita. 4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, fatta eccezione del periodo compreso dal 1 maggio al 31 agosto per le attivit di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione. 5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso rilasciata dalla Regione e ha validit dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio regionale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non consentito variare per pi di due volte il sito di appostamento, n inoltrare richiesta per pi di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno. 5-bis. (comma abrogato) 5 ter. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 5 provvede al versamento della relativa tassa di concessione annuale entro e non oltre il 31 luglio; la ricevuta del versamento trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalit telematica, entro il 5 agosto successivo. 6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli di cui all'articolo14, comma 12,legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica. 7. Non consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonch dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina. 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente. La distanza misurata dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore di questa legge. 9. Ferma restando l'esclusivit della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate che abbiano scelto la forma esclusiva di caccia di tipo B da appostamento fisso, solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno previsto per minuta selvaggina e dal capanno principale per colombacci e entro un raggio di metri 300 dal capanno principale per acquatici. 10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e per minuta selvaggina collocata a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici salvo quanto previsto al comma 20. 11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia (). Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile. 12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso gi autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attivit, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano pi in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate pi richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto pi anziano. 13. La Regione autorizza il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento. 14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non pu essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. 15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto. 16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non pi di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale (). 17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 200 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta) e dal capanno principale per colombacci, a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per acquatici, salvo quanto previsto dai commi 10 e 20. 18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici pu essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimit di laghi, stagni, prati allagati. 18 bis. Lappostamento fisso alla minuta selvaggina pu essere costituito da un appostamento fisso e da massimo un capanno sussidiario, posto ad una distanza massima di metri 50, fermo restando il divieto dellutilizzo contemporaneo dei capanni. 19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci limitato al periodo 1ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attivit dell'appostamento pu continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e pu essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi. 20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto. Nella parte esterna del capanno principale dellappostamento fisso autorizzato deve essere apposto il numero dellautorizzazione dello stesso, a cura del cacciatore titolare e in forma libera ma leggibile ed indelebile. Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici) 1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia allavifauna migratoria esistenti da almeno trenta anni, cos come accertato dai servizi competenti, anche in deroga alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 31. 2. La distanza degli appostamenti fissi storici da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 500 metri, misurati dal capanno principale. Art. 32 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) 1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attivit venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anello inamovibile rilasciato dalla Regione anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonch il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili libero. 3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivit venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attivit venatoria un numero massimo di dieci unit per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unit. Ai cacciatori che esercitano l'attivit venatoria da appostamento temporaneo consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unit. Qualora l'attivit venatoria sia esercitata da pi soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi raddoppiato. Per lo storno consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore. 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso. 5. vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla Regione, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare. 6. La sostituzione di un richiamo di cattura pu avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla Regione del richiamo vivo o morto, munito di anello. Art. 33 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) 1. La Regione istituisce le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affida la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonch ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC stabilita dal piano faunistico-venatorio regionale. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici. 2-bis. Per l'istituzione delle ZAC necessaria l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalit di pagamento dell'indennit da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L'indennit a carico del soggetto gestore della ZAC. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall'ente nazionale cinofilia italiana. 3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. 2 quater. Qualora listituzione delle ZAC sia richiesta dagli ATC e sia riferita ad una superficie territoriale superiore a 50 ettari senza recinzione, si applica la procedura prevista dallarticolo 12. 2 quinquies. Le ZAC senza sparo possono essere istituite, oltre che nei territori di caccia programmata, con le modalit stabilite dalla Giunta regionale e sentiti i rispettivi soggetti gestori, anche nelle oasi di protezione faunistica, nelle zone di popolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nelle aree di rispetto, nelle zone di ricerca e sperimentazione faunistica e nelle foreste demaniali regionali. Per listituzione delle ZAC senza sparo nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 necessario latto di assenso del soggetto gestore. 4. Nelle ZAC in cui previsto l'abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento. 5. La Regione, all'interno delle ZAC, pu effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25. 6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalit di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC. Art. 34 (Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attivit venatoria) 1. Ai sensi dellarticolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivit venatoria nel le zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. () 2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. 3. Il proprietario o conduttore del fondo tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario. 3-bis. istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui allalegge regionale 20 febbraio 1995, n. 17(Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi. 3-ter. Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma 3-bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui allalegge 6 dicembre 1991, n. 394(Legge quadro sulle aree protette), e allalegge regionale 28 aprile 1994, n. 15(Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali). 3-quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalit per accedere all'indennizzo di cui al comma 3-bis. Resta ferma la necessit del rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. 3-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa. 3-sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3-bis a 3-quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1gennaio 2016. . Art. 34-bis (Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale) (articolo abrogato dall'art.11, comma 2,L.R. 21 dicembre 2015, n. 28) Art. 35 (Tasse di concessione regionale) 1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo: a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso; b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie; c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica; d) l'abilitazione venatoria. 2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa alD.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230e successive modificazioni. 3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa alD.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230e successive modificazioni, fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa alD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641e successive modificazioni. 4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o pi capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati. 5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attivit venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero. 6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attivit venatoria. 6-bis. A decorrere dal 1gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni. 7. (comma abrogato dall'art.18,L.R. 10 aprile 2012, n. 7) Art. 36 (Vigilanza venatoria) 1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria affidata: a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delR.D. 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 affidata, altres, agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi delR.D. 18 giugno 1931, n. 773; affidata altres alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi dellaL.R. 19 luglio 1992, n. 29. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni. 5. Le province coordinano l'attivit delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste. Art. 37 (Guardie venatorie volontarie ed ecologiche) 1. La qualifica di guardia venatoria volontaria pu essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneit rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame. 2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 nominata dalla Provinciaed composta da: a) (lettera abrogata dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13); b) un funzionario della Regione; c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'articolo 38; d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella Provincia; e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana. 3. La commissione di cui al comma 2 validamente costituita con la presenza della met pi uno dei componenti. 4. Ai componenti la commissione non dovuta alcuna indennit. 5. La Giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalit di ammissione all'esame stesso, nonch la procedura del suo svolgimento. 6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma delR.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore dellalegge n. 157 del 1992, non sono soggetti all'esame di idoneit di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui allaL.R. n. 29 del 1992. 7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie gi abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla Provincia stessa. . Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie) 1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia. Art. 39 (Divieti e limitazioni) 1. vietato: a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivit sportive; b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della Giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorit militare, o dove esistano beni monumentali, purch dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di Comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di Comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove vietata l'attivit venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) consentito con armi da fuoco scariche; h) cacciare a rastrello in pi di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare quando il territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purch non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purch, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonch nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33; bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonch loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione; cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli gi posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previstodall'articolo 635 del Codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalit previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio; gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi; hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici; ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'articolo13dellalegge n. 157 del 1992; ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualit di coltivazione previsti dall'articolo15, comma 7, dellalegge n. 157 del 1992, nonch in quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 4; mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondit di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00; nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'articolo 21, comma 9; oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere; pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge; qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'articolo 30, comma 11; ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica; tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui vietata la caccia; uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Regione e ad esclusione dellattivit di controllo faunistico di cui allarticolo 25 e della caccia di selezione al cinghiale secondo quanto definito dalle disposizioni di specifici atti che regolamentano la fattispecie; uu bis) durante lesercizio venatorio usare, detenere o trasportare a bordo di veicoli di qualunque genere, per raggiungere il luogo di caccia, visori notturni e termici per la ricerca della fauna selvatica, fatte salve le attivit consentite dalla legge, autorizzate dalla Regione, le attivit di controllo e di prelievo della specie cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale; vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame; zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio. Art. 40 (Sanzioni) 1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo31dellalegge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f); c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g); d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h); e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i); f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l); g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n); h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o); i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, prevista altres la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni; l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z); m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc); n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee); o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg); p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii); q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm); r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn); r bis) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera qq); s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera Reg. reg.) e lettera vv); t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss); u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt); v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto; z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce. 2. Per le violazioni di cui all'articolo 24, a norma dell'articolo30, comma 2,legge n. 157 del 1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. 3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonch per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00. 4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo32dellalegge n. 157 del 1992, prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, disposta altres, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino. 5 bis. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui allarticolo 39, comma 1, lettera qq), oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera r bis) del comma 1, disposta la sospensione, per il periodo di un anno, del tesserino di caccia di cui allarticolo 29. 6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. 7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dallalegge n. 157 del 1992si osservano le procedure contemplate nellaL.R. 5 luglio 1983, n. 16.. TITOLO VII Disposizioni finanziarie Art. 41 (Ripartizione delle risorse) 1. Per le finalit di cui alla presente legge istituito un fondo regionale il cui ammontare pari almeno alla totalit dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entit del fondo stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione e pu prevedere anche risorse integrative destinate alle finalit previste dalle lettere c bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. (comma abrogato dall'art.11, comma 3,L.R. 21 dicembre 2015, n. 28) 3. La quota del fondo di cui al comma 1 derivante dalle entrate previste dallarticolo 35 ripartita secondo le seguenti modalit: a) 26 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29; b) (lettera abrogata dall'art.7, comma 69, lettera b),L.R. 3 aprile 2015, n. 13); c) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20; c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dellarticolo 34, comma 1, di cui almeno il 20 per cento va destinato alla prevenzione; d) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per lesercizio delle altre funzioni previste da questa legge; e) (lettera abrogata dall'art.5, comma 3,L.R. 30 dicembre 2016, n. 37) f) 4 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione. 4. La Giunta regionale determina criteri e modalit concernenti: a) lutilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 3 per le funzioni regionali; b) la concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3; c) il riparto delle risorse di cui alla lettera c bis) del comma 3, stabilendo la quota delle stesse da destinare rispettivamente per la prevenzione dei danni e per lindennizzo dei medesimi. 4 bis. Ad integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, lettera c bis), istituito un fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui allarticolo 34, comma 1, finanziato con le risorse regionali. 4 ter. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, eventuali richieste di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui allarticolo 34, comma 1, alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento regionale di cui allarticolo 19, comma 7 bis, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 42 (Disposizioni finanziarie) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di: a) euro 3.161.564,99 per lanno 2024; b) euro 3.411.564,99 per lanno 2025; c) euro 2.481.564,99 per lanno 2026. 2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 garantita: a) con riferimento allanno 2024: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), dello stato di previsione dellentrata del bilancio 2024/2026 e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 1.480.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; b) con riferimento allanno 2025: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dellentrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 1.730.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa; c) con riferimento allanno 2026: 1) per euro 1.681.564,99 dalle entrate di cui allarticolo 35, iscritte nel Titolo 1, Tipologia 101, dello stato di previsione dellentrata e correlate alle risorse iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa; 2) per euro 800.000,00 dalle risorse gi iscritte nella Missione 16, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa. 3. Con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e spesa sulla base delleffettivo andamento degli introiti derivanti dallapplicazione di questa legge.. 2. Per effetto del comma 1 sono azzerate le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, di cui alla voce Interventi per gli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilit 2024)) e sono conseguentemente aumentate di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 100.000,00 per lanno 2026 le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 7/1995 della Tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026). 3. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione. TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 43 (Rapporto sull'attivit di vigilanza) 1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'articolo33dellalegge n. 157 del 1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonch un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate. Art. 44 (Rinvio ed abrogazione) 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 dellaL.R. n. 8 del 1983sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23. 2. Trascorso tale termine, autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nelregolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme dellalegge n. 157 del 1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme Comunitarie vigenti. 5. Quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, dal comma 5 dell'articolo 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996. 6. LaL.R. n. 8 del 1983, e successive modificazioni, abrogata. Art. 45 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ____________________________________________ Legge regionale 25 giugno 2024, n. 13 concernente: Disposizioni in materia di proroga di termini Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Proroga di termini) 1. Il termine di cui al comma 3 dellarticolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dellarticolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), gi prorogato al 30 giugno 2024 dal comma 1 dellarticolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilit 2024)), ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024. Art. 2 (Invarianza finanziaria) 1. Dallapplicazione di questa legge non derivano n possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. Art. 3 (Dichiarazione durgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 25 giugno 2024 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _________________________________ AI SENSI DELLARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Note allart. 1, comma 1 - Il testo del comma 3 dellarticolo 10 del r.r. 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dellarticolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), il seguente: Art. 10 (Norme transitorie) - Omissis 3. Fino al 30 giugno 2016, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dalD.M. 12 gennaio 1995, n. 44(Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi): a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano; b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza; c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti; d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto. Omissis - Il testo del comma 1 dellarticolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche - Legge di stabilit 2024) il seguente: Art. 18(Proroga del termine di cui allarticolo 3 della l.r. 8/2023) - 1.Il termine di cui allarticolo 3 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 8(Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale) prorogato al 30 giugno 2024. ___________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Putzu del 19 giugno 2024, n. 272; Proposta della II Commissione permanente nella seduta del 20 giugno 2024; Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 25 giugno 2024, n. 153. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 913 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione del Bilancio di Previsione. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 914 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 915 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs.118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 916 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione del triennio 2024-2026 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2024-2026. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 917 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione del triennio 2024-2026 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2024-2026. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 918 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione del triennio 2024-2026 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 2024-2026. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 919 Art. 51 D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi. Piano di Sviluppo e Coesione Variazione del Bilancio di Previsione. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 920 Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi. Piano di Sviluppo e Coesione Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 921 Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2024-2026 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi. Piano di Sviluppo e Coesione Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 922 Art. 11, L.R. 28 dicembre 2023, n. 26 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2024 2026. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 923 Art. 11, L.R. 28 dicembre 2023, n. 26 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024 2026. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024 2026. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 924 Art. 51, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2024-2026 riguardanti lutilizzo di risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Marche. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 925 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2024 delle economie di spesa - 22 provvedimento ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 926 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2024 delle economie di spesa Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 22 provvedimento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 927 Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per lanno 2024 delle economie di spesa Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 22 provvedimento. ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2024, n. 928 Art. 51 D.Lgs. 118/2011 Variazioni concernenti lattivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 7 provvedimento AVVISO I testi delle delibere sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2024, n. 985 Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) del Piccione di citt (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2024-2025. LA GIUNTA REGIONALE Omissis DELIBERA 1. di autorizzare per la stagione venatoria 2024-2025, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dellart. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (Sturnus vulgaris) - di cui allart. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalit di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nellAllegato A, alla presente deliberazione; 2. di autorizzare per la stagione venatoria 2024-2025, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dellart. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di citt (Columba livia forma domestica) e Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) - di cui allart. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalit di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nellAllegato B, alla presente deliberazione; 3. di prevedere la possibilit di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo stabilito, per ciascuna delle specie in oggetto, anteriormente alla data di termine del prelievo prevista; 4. che al fine di verificare la compatibilit delle conseguenze dellapplicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale proceder a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministero per la Transizione Ecologica, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e allISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga; 5. che la vigilanza esercitata ai sensi dellart. 27 della Legge n. 157/1992 e dellart. 36 della L.R. n. 7/1995. 6. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SEGRETERIA GENERALE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 20 giugno 2024, n. 75 Decreto del Segretario generale n. 71 del 13.06.2024 PNRR Missione 6 salute - Decreto del Segretario generale n. 39 del 19.04.2022 di costituzione cabina di regia e relativi gruppi di lavoro tematici. Modifica ed integrazione - Modifica. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) di sostituire integralmente gli Allegati A, B, C, D, E, F e G del Decreto n. 71 del 13.06.2024 con gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 parti integranti del presente atto; 2) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute di provvedere alladozione di tutti i necessari atti di organizzazione per lo svolgimento delle attivit conseguenti; 3) di attestare che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 4) di trasmettere il presente decreto a tutti i componenti della Cabina di Regia e dei Gruppi di Lavoro sopra elencati; 5) di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.M., ai sensi della Legge regionale n. 17/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario BECCHETTI) DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 14 giugno 2024, n. 321 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2024 euro 1.472.982,08 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di autorizzare, per lannualit 2024, le variazioni in termini di cassa al Bilancio di Previsione, cos come riportato nella TABELLA A parte integrante della presente deliberazione; 2. Di autorizzare, per lannualit 2024, il prelevamento dallo stanziamento di cassa dal capitolo 2200110001, dellimporto complessivo di euro 1.472.982,08 e contestualmente integrare dellimporto complessivo di euro 1.429.826,16 gli stanziamenti di cassa di una serie di capitoli di spesa la cui competenza stata gi stanziata con delibera di reiscrizioni di economie n. 878/2024 e integrare dellimporto complessivo di euro 43.155,92 lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa 2120120002 la cui competenza stata gi stanziata con delibera di reiscrizioni perenti n. 881/2024 cos come riportato nellallegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. Di trasmettere al Tesoriere la TABELLA C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione; 4. Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea Legislativa delle Marche entro 10 giorni e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche entro 15 giorni ai sensi del comma 8 dellart. 29 della LR 31/2001. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. La dirigente (Monica Moretti) ALLEGATI TABELLA A SPESA variazione al Bilancio di Previsione TABELLA B - SPESA variazione al Bilancio Finanziario Gestionale TABELLA C SPESA ALLEGATO 8 AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 19 giugno 2024, n. 327 Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 Prelevamento dal Fondo di Cassa annualit 2024 euro 538.368,56 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di autorizzare, per lannualit 2024, le variazioni in termini di cassa al Bilancio di Previsione, cos come riportato nella TABELLA A parte integrante della presente deliberazione; 2. Di autorizzare, per lannualit 2024, il prelevamento dallo stanziamento di cassa dal capitolo 2200110001, dellimporto complessivo di euro 538.368,56 e contestualmente integrare dellimporto complessivo di euro 538.368,56 gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa 2040210059 e 2070210055 la cui competenza stata gi stanziata con delibera di reiscrizioni di economie n. 927/2024 cos come riportato nellallegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. Di trasmettere al Tesoriere la TABELLA C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione; 4. Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea Legislativa delle Marche entro 10 giorni e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche entro 15 giorni ai sensi del comma 8 dellart. 29 della LR 31/2001. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. La dirigente (Monica Moretti) ALLEGATI TABELLA A SPESA variazione al Bilancio di Previsione TABELLA B - SPESA variazione al Bilancio Finanziario Gestionale TABELLA C SPESA ALLEGATO 8 AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE - RISORSE UMANE E STRUMENTALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 411 Procedura concorso pubblico per esami per n. 32 posti - Area degli Istruttori, profilo professionale C/LF Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per il potenziamento dei Centri per limpiego. Ammissione con riserva dei candidati al concorso. ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 412 Procedura concorso pubblico per esami per n. 32 posti - Area degli Istruttori, profilo professionale C/LF Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per il potenziamento dei Centri per limpiego. Nomina della Commissione esaminatrice. ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 14 giugno 2024, n. 413 Procedura concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione, profilo professionale D/IT Funzionario sistemi informativi e tecnologici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Nomina della Commissione esaminatrice. ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 17 giugno 2024, n. 417 Procedura concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dellelevata qualificazione, profilo professionale D/IT Funzionario sistemi informativi e tecnologici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Rettifica del decreto n. 413 del 14/06/2024 di nomina della Commissione esaminatrice. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 18 giugno 2024, n. 422 Bilancio di previsione 2024/2026 Annualit 2024, 2025 e 2026 - Capitolo 2011010136 Avvio di una procedura aperta ai sensi dellart. 71 del D.lgs. 36/2023, per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche - CUI S80008630420202400014. Approvazione degli elaborati progettuali. IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di approvare gli elaborati progettuali per una procedura di gara aperta per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche, come di seguito indicati e costituenti parte integrante del presente atto: Allegato A: Relazione Tecnico-Illustrativa; Allegato B: Capitolato Tecnico, comprensivo di: Allegato 1: Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale Marche Allegato 2: Schede processi di lavoro Allegato 3: Profili professionali della Giunta regionale Marche Allegato 4: Atto per la designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali Allegato C: Schema di Contratto - di autorizzare lespletamento della procedura aperta ai sensi dellart. 71 del d.lgs. 36/2023, per lacquisizione del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche, per le motivazioni di cui al documento istruttorio; - che limporto complessivo a base di gara pari a 180.000,00 + IVA 22%; - di demandare, in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 1523 del 06 dicembre 2021, al Settore Provveditorato ed Economato lespletamento della fase di affidamento della procedura in oggetto, con acquisizione del relativo CIG; - di trasmettere, per le motivazioni di cui al punto precedente, il presente Decreto completo degli allegati al Settore Provveditorato ed Economato; - che la gara verr aggiudicata con il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa, ai sensi dellart. 108, comma 2, lettera b) del Codice, determinata da una commissione giudicatrice ed individuata sulla base del miglior rapporto qualit/prezzo; - di accertare, ai sensi dellart. 48, comma 2 del D.lgs. 36/2023, lassenza di un interesse transfrontaliero certo per laffidamento in questione; - di dare atto che il codice CUI del presente intervento S80008630420202400014; - di dare atto della mancata suddivisione dellappalto in lotti per le motivazioni esposte, ex. Art. 58, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, nella Relazione Tecnico-Illustrativa; - di dare atto che, essendo configurato il servizio in oggetto come di natura intellettuale, con riferimento allobbligo di cui allart. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. derivanti dalla valutazione delle interferenze da imputare nella base di appalto, considerata la tipologia di servizio che si intende realizzare, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) (art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008); - di designare, ai sensi dellart. 15 del D.lgs. n. 36/ 2023, Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Arianna Scacciapiche, funzionario della Direzione Risorse umane e strumentali; - di far fronte alla copertura finanziaria relativa allimporto pari a 219.600,00 (iva inclusa), assumendo le prenotazioni di impegno di spesa, ai sensi dellart. 56 e 10, comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011 a carico del capitolo di spesa n. 2011010136, bilancio 2024-2026, annualit 2024-2025-2026, come specificato nel seguente cronoprogramma: - le sopraddette prenotazioni daranno luogo ad impegni a seguito dellefficacia dellaggiudicazione, nel rispetto dellart. 56 del D.lgs.118/2011; - di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalit di utilizzo previste dallatto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n.118/2011 e alla codifica siope; - di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonch di dare attuazione agli obblighi di pubblicit e trasparenza di cui al D.lgs. 36/2023, al D. lgs n.33/2013 e al D.lgs. n.97/2016. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Daniela Del Bello) ALLEGATI Allegato A: Relazione Tecnico-Illustrativa Allegato B: Capitolato Tecnico Allegato 1: Organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale Marche Allegato 2: Schede processi di lavoro Allegato 3: Profili professionali della Giunta regionale Marche Allegato 4: Atto per la designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali Allegato C: Schema di Contratto AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 19 giugno 2024, n. 443 Decreto di indizione procedura telematica aperta sottosoglia per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche - Importo a base di gara (IVA esclusa): 180.000,00 - Valore complessivo dellappalto (IVA esclusa): 219.600,00 - CIG B225F6F75B IL DIRIGENTE omissis DECRETA di avviare, ai sensi della DGR 1523/2021 e dellarticolo 17 del D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito Codice), una procedura telematica aperta sottosoglia per laffidamento del servizio di definizione del sistema dei profili professionali secondo il modello articolato per competenze, del personale della Giunta della Regione Marche CUI S80008630420202400014 - Importo a base di gara (IVA esclusa): 180.000,00 - Valore complessivo dellappalto (IVA esclusa): 219.600,00, per conto della Direzione Risorse Umane e Strumentali e sulla base degli elaborati di gara approvati con decreto a contrarre n. 422/RUS del 18 giugno 2024; di stabilire che laffidamento avverr mediante procedura aperta, ai sensi dellart. 71 del D.lgs. 36/2023, e nel rispetto della disciplina contenuta nei Libri I e II del Codice, per quanto applicabile, ed in particolare del Libro II - Parte I; di dare atto che la procedura sar aggiudicata con il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa, ai sensi dellart. 108, comma 2, del Codice, determinata da una commissione giudicatrice ed individuata sulla base del miglior rapporto qualit/prezzo; di dare atto che, ai sensi dellart. 15 del Codice, con decreto n. 422/RUS/2024 stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Arianna Scacciapiche, funzionario della Direzione Risorse Umane e Strumentali; di individuare quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RPA), ai sensi dellart. 15 del Codice, la Dott.ssa Samuela Volpi, funzionario del Settore Provveditorato ed Economato; di dare atto che la procedura viene espletata tramite la piattaforma telematica certificata GT-SUAM, attraverso la quale il RPA ha generato la gara G09204 e acquisito il CIG B225F6F75B; il CIG verr poi trasferito al RUP per gli adempimenti relativi alla fase di esecuzione; di stabilire che la procedura viene avviata, altres, sulla base dei seguenti documenti amministrativi, che con il presente atto vengono formalmente approvati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: A. Disciplinare di gara e relativi modelli dichiarativi allegati: 1 Allegato 1 (dedicato al concorrente): Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse; 2 Allegato 2: Avvalimento: Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario; 3 eDGUE-IT_request.pdf (versione PDF del file G09240_eDGUE-IT_request.xml - Documento di gara unico europeo; 4 Modello assolvimento imposta di bollo; B. patto di integrit di dare atto che, ai sensi dellart. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta la garanzia provvisoria; di stabilire che il Responsabile del Procedimento relativo alla fase di Affidamento svolger i propri compiti con il supporto del seguente personale, che quindi contestualmente autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alla suddetta fase di affidamento: - Francesca Ruggeri - con funzioni di collaboratore principale; - Claudia Crocetti - con funzione di collaboratore semplice; di dare atto che vengono acquisite, nonch depositate agli atti di gara, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dellart. 16 del D.Lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dellart. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, inerenti linesistenza di cause ostative alla partecipazione alla presente procedura, da parte del Responsabile del Procedimento di Affidamento e di tutti gli altri soggetti del gruppo di lavoro del Settore Provveditorato ed Economato; di dare atto che per lappalto in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP, ex art. 26, comma 1, Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; di dare atto di quanto accertato dalla struttura committente, ai sensi dellart. 48, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in merito allassenza di un interesse transfrontaliero certo per laffidamento in questione; di dare atto che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sussistono rischi di natura interferenziale e non stato necessario redigere il DUVRI ai sensi dellart. 26, commi 1 e 3 bis; di dare atto che, ai sensi dellallegato I.3 al Codice, la presente procedura di appalto dovr concludersi entro 4 mesi dalla pubblicazione del bando; di stabilire, nel rispetto dellart. 71 del Codice, la seguente tempistica: - termine perentorio per la presentazione delle offerte: 23/07/2024 ore 10.00; - termine per richieste di chiarimenti: 13/07/2024; - termine per risposta alle richieste di chiarimenti: 17/07/2024; di dare atto che tutti gli atti di gara saranno integralmente pubblicati, attraverso la piattaforma telematica GT-SUAM, sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://appaltisuam.regione.marche.it; la pubblicit a livello nazionale garantita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC (di seguito anche BDNCP), senza oneri; di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul B.U.R.M. e sul sito istituzionale della Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente dott.ssa Daniela Del Bello ALLEGATI A. Disciplinare di gara e relativi modelli dichiarativi allegati: 1 Allegato 1 (dedicato al concorrente): Domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse; 2 Allegato 2: Avvalimento: Dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario; 3 eDGUE-IT_request.pdf (versione PDF del file G09240_eDGUE-IT_request.xml - Documento di gara unico europeo; B. patto di integrit AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato del 19 giugno 2024, n. 448 Avvio procedura per laffidamento diretto del servizio di gestione delle aree verdi di pertinenza delle sedi della Regione Marche, ai sensi dellart. 50 co. 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile del 19 giugno 2024, n. 115 Affidamento del servizio di supporto specialistico per lanalisi economico finanziaria volta a definire la compensazione economica da porre a base dasta nellambito della continuit territoriale aerea tra laeroporto di Ancona e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Capodichino (e viceversa) in caso di OSP chiuso e con compensazione ai sensi dellart.50, co.1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 CIG B18E86F183 impegno di spesa di 99.839,92 (Iva 22% inclusa) cap.2100210090, Bilanc AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica del 14 giugno 2024, n. 153 Decreto a contrarre per affidamento ai sensi dellart. 50 comma 1 Lett e), del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di comunicazione (organizzazione di convegni, produzione e diffusione di video e testi a stampa) utili alla divulgazione, disseminazione e sensibilizzazione del progetto PNRR/PNC NecessARIA - CUP B55I22001750001 CIG B1F8E26E2C. Approvazione della documentazione di gara. Importo pari a 19.049,18, bilancio 2024/2026 annualit 2024, capitolo 2040210088. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 14 giugno 2024, n. 111 Incarico di stipula rogiti notarili per la formalizzazione degli atti pubblici di cessione, a titolo gratuito, di porzioni di terreni, dove ricade parte della strada regionale dellEremo di Val di Sasso, in localit Valleremita, nel Comune di Fabriano, da soggetti privati a favore della Regione Marche. Assunzione di impegni di spesa a favore dello studio notarile per complessivi 5.680,00 sul capitolo 2010510023 del bilancio 2024/2026 annualit 2024. CIG: B0A380B558 - CUP: B97H23000060002. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 20 giugno 2024, n. 113 Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, dellincarico per lo svolgimento delle prove di accettazione sui materiali previste dalle NTC 2018 nellambito dei lavori di demolizione e ricostruzione della casa colonica di propriet regionale sita a San Severino Marche in localit Tufano (MC) - CUP B51D18000110001 - per un importo complessivo di 5.156,35 a carico del capitolo 2010520016 del bilancio 2024/2026 annualit 2024. Aggiudicazione. CIG: B1DD17FDDC AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Vice Commissario Delegato Eventi Metereologici Settembre 2022 del 19 giugno 2024, n. 92 Artt.15 e 45 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i - O.C.D.P.C. n. 1011/2023 e s.m.i. Nomina del nuovo Responsabile Unico del Progetto (RUP) e integrazione del gruppo di lavoro per le attivit tecniche relativamente allIntervento di Manutenzione Straordinaria del Fosso Molinello nella Frazione Petrara del COMUNE DI SERRA SANTABBONDIO (PU) - Codice Intervento : 18 - CUP: B68H23015630001 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche del 19 giugno 2024, n. 56 Affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza e consulenza per lacquisizione di permessi, autorizzazioni e nulla osta per poter permettere il volo dei droni utilizzati per il monitoraggio della costa marchigiana, importo 3.416,00 (IVA inclusa) capitolo 2090110071 bilancio di previsione 2024-2026, annualit 2024 CIG B1837E0E1A. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 14 giugno 2024, n. 201 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Castelbellino nel Comune di Castelbellino (AN), Loc. Pantiere Societ proponente: e-distribuzione S.p.A. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare il progetto dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Castelbellino nel Comune di Castelbellino (AN), Loc. Pantiere, presentato dalla societ edistribuzione S.p.A. e formato dagli elaborati elencati nel documento istruttorio; 2. di autorizzare la societ e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone n. 2 CF e PIVA 05779711000 - alla costruzione ed allesercizio dellopera di cui alloggetto nel Comune di Castelbellino (AN) in conformit al progetto approvato di cui al punto 1; 3. di subordinare la validit della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio e sintetizzate nellAllegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di dichiarare, ai sensi degli artt. 9 e 14 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii., la pubblica utilit, lurgenza, lindifferibilit e linamovibilit dellopera in oggetto; 5. di disporre che entro un anno dalla notifica del presente atto, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga linizio dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 6. di disporre che entro tre anni dalla data di inizio lavori, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga la conclusione dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 7. di rappresentare che la societ e-distribuzione S.p.A. dovr adempiere tutti gli obblighi conseguenti lautorizzazione di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii.; 8. di stabilire che la presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto losservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La societ e-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilit nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dallesercizio dellopera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 9. di trasmettere copia del presente atto alla societ e-distribuzione S.p.A. ed a tutti i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo: Comune di Castelbellino, Provincia di Ancona, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Terna Rete Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ARPAM, Snam Rete Gas S.p.A., Rete Ferroviairia Italiana S.p.A., Viva Servizi S.p.A., ET Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l.; 10. di stabilire che, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento pu essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonch ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dallavvenuta conoscenza del presente atto; 11. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 12. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente Ing. Massimo Sbriscia ALLEGATI Allegato A Prescrizioni AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 14 giugno 2024, n. 202 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Visso nel Comune di Visso (MC) Societ proponente: e-distribuzione S.p.A. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare il progetto dellopera Potenziamento della cabina primaria denominata CP Visso nel Comune di Visso (MC), presentato dalla societ e-distribuzione S.p.A. e formato dagli elaborati elencati nel documento istruttorio; 2. di autorizzare la societ e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone n. 2 CF e PIVA 05779711000 - alla costruzione ed allesercizio dellopera di cui alloggetto nel Comune di VIsso (MC) in conformit al progetto approvato di cui al punto 1; 3. di subordinare la validit della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio e sintetizzate nellAllegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di dichiarare, ai sensi degli artt. 9 e 14 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii., la pubblica utilit, lurgenza, lindifferibilit e linamovibilit dellopera in oggetto; 5. di disporre che entro un anno dalla notifica del presente atto, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga linizio dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 6. di disporre che entro tre anni dalla data di inizio lavori, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga la conclusione dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 7. di rappresentare che la societ e-distribuzione S.p.A. dovr adempiere tutti gli obblighi conseguenti lautorizzazione di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii.; 8. di stabilire che la presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto losservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La societ e-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilit nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dallesercizio dellopera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 9. di trasmettere copia del presente atto alla societ e-distribuzione S.p.A. ed a tutti i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo: Comune di Visso, Provincia di Macerata, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, Terna Rete Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ARPAM, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Snam Rete Gas S.p.A., Ranton S.r.l. e, per conoscenza, a ENAC, ENAV S.p.A., Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - UNMIG e Regione Marche Settore Rischio Sismico; 10. di stabilire che, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento pu essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonch ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dallavvenuta conoscenza del presente atto; 11. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 12. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente Ing. Massimo Sbriscia ALLEGATI Allegato A Prescrizioni AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 17 giugno 2024, n. 203 L.R. n. 19/1988 Autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellopera Potenziamento della linea elettrica a media tensione denominata Monterado uscente dalla cabina primaria Mondolfo (PU) nei Comuni di Mondolfo, Monte Porzio, San Costanzo (PU) e Trecastelli (AN) Societ proponente: e-distribuzione S.p.A.. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare il progetto dellopera Potenziamento della linea elettrica a media tensione denominata Monterado uscente dalla cabina primaria Mondolfo (PU) nei Comuni di Mondolfo, Monte Porzio, San Costanzo (PU) e Trecastelli (AN), presentato dalla societ edistribuzione S.p.A. e formato dagli elaborati elencati nel documento istruttorio; 2. di autorizzare la societ e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone n. 2 CF e PIVA 05779711000 - alla costruzione ed allesercizio dellopera di cui alloggetto nei Comuni di Mondolfo, Monte Porzio, San Costanzo (PU) e Trecastelli (AN), in conformit al progetto approvato di cui al punto 1; 3. di subordinare la validit della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nellAllegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di dichiarare la conformit delle opere previste nel progetto di cui al punto 1 agli strumenti urbanistici vigenti nei territori comunali interessati dallintervento come relazionato nel documento istruttorio e di rappresentare comunque che, laddove necessario, la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati; 5. di dichiarare, ai sensi degli artt. 9 e 14 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii., la pubblica utilit, lurgenza, lindifferibilit e linamovibilit dellopera in oggetto; 6. di apporre il vincolo preordinato allesproprio della durata di cinque anni dalla data del presente decreto, sulle aree interessate dalla realizzazione dellopera in oggetto ed indicate negli elaborati Tav. 2- Inquadramento elettrodotto su catastale Data: 06/11/2023 I, II e III Stralcio del progetto approvato di cui al punto 1; 7. di disporre che entro un anno dalla notifica del presente atto, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga linizio dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 8. di disporre che entro tre anni dalla data di inizio lavori, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga la conclusione dei lavori, da comunicare alla Regione Marche Settore Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere; 9. di rappresentare che la societ e-distribuzione S.p.A. dovr adempiere tutti gli obblighi conseguenti lautorizzazione di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii.; 10. di stabilire che la presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto losservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La societ e-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilit nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dallesercizio dellopera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati; 11. di trasmettere copia del presente atto alle societ e-distribuzione S.p.A. e Margisf 4 S.r.l. ed a tutti i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo: Comune di Mondolfo, Comune di Monte Porzio, Comune di San Costanzo, Comune di Trecastelli, Provincia di Pesaro e Urbino, Autorit di Bacino Distrettuale dellAppennino Centrale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comando Militare Esercito Marche, Comando Marittimo Centro e Capitale, Aeronautica Militare, Terna Rete Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ARPAM, Snam Rete Gas S.p.A., Societ Gasdotti Italia S.p.A., Viva Servizi S.p.A., Marche Multiservizi S.r.l., Sadori Reti S.r.l., Aset S.p.A., Consorzio di Bonifica delle Marche, Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord e, per conoscenza, ENAC, ENAV e Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sezione UNMIG; 12. di comunicare ladozione del presente atto a tutti i soggetti proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dellopera, secondo il disposto del comma 7, art. 52 quater del DPR n. 327/01; 13. di stabilire che, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento pu essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonch ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dallavvenuta conoscenza del presente atto; 14. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 15. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il dirigente Ing. Massimo Sbriscia ALLEGATI Allegato A Prescrizioni AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere del 20 giugno 2024, n. 210 D. Lgs n. 387/2003, Art. 12 Autorizzazione Unica per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un impianto idroelettrico sul fiume Potenza, nel Comune di San Severino Marche (MC), localit Cannucciaro, di cui al DDPF n. 65/EFR del 12/07/2012 Voltura a favore della societ A.S.SE.M. S.P.A IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di volturare alla societ A.S.SE.M. S.P.A., avente sede legale in via Localit Colotto, 11 - 62027 San Severino Marche (MC) - P.IVA e C.F. 01210650436, lAutorizzazione Unica di cui al Decreto del Dirigente della PF Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi n. 65/EFR del 12/07/2012, per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di un impianto idroelettrico esistente e delle relative opere connesse, ubicato sul fiume Potenza in Comune di San Severino Marche (MC), localit Cannucciaro; 2. di stabilire che la societ A.S.SE.M. S.P.A. dovr rispettare tutti gli oneri, obblighi e condizioni imposti dallAutorizzazione Unica di cui al DDPF n. 65/EFR del 12/07/2012, nonch tutti quelli che dovessero derivare dalle normative applicabili sopravvenute; 3. di trasmettere copia del presente atto alle societ A.S.SE.M. Patrimonio S.r.l. e A.S.SE.M. S.p.A. ed a tutti i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo conclusosi con DDPF n. 65/EFR del 12/07/2012: Comune di San Severino Marche, Provincia di Macerata, Unione Montana Potenza Esino Musone, Settore Genio Civile Marche Sud, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; 4. di stabilire che, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento pu essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonch ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dallavvenuta conoscenza del presente atto; 5. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 6. di pubblicare il presente atto in formato integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Marche e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva, n pu derivare, un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Ing. Massimo Sbriscia ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 14 giugno 2024, n. 122 DGR 82/2023 - Convenzione con ARPAM in materia di rete di monitoraggio della qualit dellaria ambiente Proroga Convenzione anno 2026 ai sensi dellart. 10, concessione finanziamento e impegno per 500.000,00 cap. n. 2090810011 - Bilancio 2024/2026 annualit 2026. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 123 Art. 21 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42: Elenco ministeriale dei soggetti abilitati allo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica. Istanza di iscrizione presentata da B.F. prot. 0656338 in data 29/05/2024. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 124 Art. 21 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42: Elenco ministeriale dei soggetti abilitati allo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica. Istanza di iscrizione presentata da C.M. prot. 0689377 del 03/06/2024. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 17 giugno 2024, n. 125 (V00675) Realizzazione di linee elettriche MT aeree denominate Progettazione di una linea elettrica MT aerea e interrata in derivazione dalla linea elettrica denominata Minonna, dalla cabina primaria Jesi alla cabina secondaria Lot. Canta 141811 nei comuni di Jesi (AN), Cingoli (MC) e Filottrano (AN). Rilascio di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dellart 146 del D.Lgs. 42/04. IL DIRIGENTE omissis DECRETA DI RILASCIARE lAutorizzazione Paesaggistica, ai sensi dellart. 146 del D.Lgs. n. 42/04, per lintervento di Progettazione di una linea elettrica MT aerea e interrata in derivazione dalla linea elettrica denominata Minonna, dalla cabina primaria Jesi alla cabina secondaria Lot. Canta 141811 nei comuni di Jesi (AN), Cingoli (MC) e Filottrano (AN), soggetto proponente edistribuzione Spa, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, nel rispetto dei contenuti del sottoriportato parere del Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per le Marche, acquisito al ns. prot. n. 715229 del 07/06/2024. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni pu, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, dal seguente link selezionando il Codice Pratica V00675: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#16008_Ricerca-Procedimenti Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. (nel caso in cui dal decreto non derivi n possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione) Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Roberto Ciccioli) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 126 Allegato 1, comma 2 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42. Aggiornamento professionale dei tecnici abilitati allo svolgimento dellattivit di tecnico competente in acustica Riconoscimento corso di aggiornamento (istanza acquisita agli atti con prot. 0664975 del 30/05/2024). IL DIRIGENTE omissis DECRETA Di riconoscere, ai sensi del punto 2, dellAllegato 1 e delle linee guida emanate ai sensi dellart. 23 del D.Lgs. 42/2017, il corso di aggiornamento professionale Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici: dalla UNI EN ISO 12354-2017 alla UNI 11175-1:2021, presentato dalla Societ E-Train di Loreto, in qualit di soggetto competente, ai sensi del punto 1, parte B, dellAllegato 2 del medesimo decreto; Di limitare il riconoscimento al numero delle edizioni proposte; Di stabilire che il presente provvedimento rilasciato ai soli ed esclusivi fini previsti dal D. Lgs 42/2017, e che , pertanto, onere del proponente munirsi delle ulteriori autorizzazioni e degli atti di assenso eventualmente necessari di competenza di questa o di altre amministrazioni, previsti dalla legge per lo svolgimento del corso; Di dare atto che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche; Di pubblicare il presente atto per estratto nel B.U.R. e in forma integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (D.G.R. n. 1158 del 09/10/2017); Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n 241, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini. Si ricorda, infine, che pu essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. Il dirigente (Roberto Ciccioli) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 127 Art. 21 del D.Lgs. 17/02/2017, n. 42. Diniego alliscrizione nellelenco ministeriale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica - Istanza prot. 0455529 del 16/04/2024 presentata da D.L. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 128 Art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Autorizzazione paesaggistica per il progetto Realizzazione di nuovo PTP denominato Torr.Esin nDJ50-2-777060 e raccordo delle linee bt esistenti, con contestuale spostamento della linea area mt esistente e recupero del PTP denominato Esinante nDJ50-2-292146, in contrada Esinante tra il comune di Apiro (MC) e il comune di Serra San Quirico (AN) Proponente: E-Distribuzione S.P.A. IL DIRIGENTE omissis DECRETA DI RILASCIARE LAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, di cui allart. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto denominato REALIZZAZIONE DI NUOVO PTP DENOMINATO TORR.ESIN NDJ50-2-777060 E RACCORDO DELLE LINEE BT ESISTENTI, CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA LINEA AREA MT ESISTENTE E RECUPERO DEL PTP DENOMINATO ESINANTE NDJ50-2-292146, IN CONTRADA ESINANTE TRA IL COMUNE DI APIRO (MC) E IL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO (AN) come da istanza presentata da E-Distribuzione S.p.A. DI PRESCRIVERE al proponente il rispetto delle condizioni in materia di tutela archeologica contenute nel parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e PesaroUrbino allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso; DI DARE ATTO che lAutorizzazione Paesaggistica efficace per un periodo di cinque anni secondo quanto stabilito dallart. 146 comma 4 del D.lgs. 42/2004, il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo eventualmente necessario per la realizzazione dellintervento; DI TRASMETTERE il presente decreto a E-Distribuzione S.p.A.; DI TRASMETTERE, ai sensi dellart. 146 comma 11 del D.lgs. n. 42/2004, il presente decreto al Segretariato Regionale Mic delle Marche, al comune di Apiro (MC) e al comune di Serra San Quirico (AN); DI DARE ATTO che ai sensi dellart. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, restano salve le competenze delle autorit preposte a vigilare sullosservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla localit; DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed in forma integrale nel sito regionale www.norme.marche.it, DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3 c. 4 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni pu, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Attesta inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Roberto Ciccioli ALLEGATI 569951014282A 2024 elettrodotto SerraSQ Apiro - art.146 v2_Parere Sabap.pdf AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 129 D.Lgs. 152/2006 - Aggiornamento del decreto n. 31 del 04/02/2020 Installazione di Ostra Vetere (AN) Via Burello - Azienda Agricola Perlini Aldo ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18 giugno 2024, n. 130 D.Lgs n. 152/2006, art. 27bis , L. n. 241/1990. Proponente: Profilglass s.p.a. Progetto: Modifica impianto e adeguamento alle prescrizioni contenute nellA.I.A. n 109/2020 presso lo stabilimento produttivo sito nel Comune di Fano (PU) in Via Meda, 28 Loc. Bellocchi ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 19 giugno 2024, n. 133 D.Lgs. 152/2006 art. 29-octies, comma 3, lett. b); L.R. 25/2020, art.9; ENI spa Centrale Gas Fano, loc. Tombaccia Via Caminate 71C del Comune di Fano (PU). Riesame dellautorizzazione integrata ambientale 79/VAA del 05/08/2008 aggiornata con decreto n.40/VAA del 26/03/2012. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 20 giugno 2024, n. 134 D.Lgs. n. 152/2006 art. 29-nonies, comma 4. Installazione di Montecosaro (MC), Via Contrada Castellarso 100- Voltura dellautorizzazione integrata ambientale n. 186 del 14/10/2020, rettificato con decreto n. 246 del 21/12/2022 a favore di Mima Societ Agricola Semplice. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 401 Concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale, tramite captazione da n.1 pozzo in Comune di Falconara Marittima in localit Via delle Caserme variazione della denominazione della ragione sociale, della sede legale e del Procuratore ad negotia. Ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.a.. Fascicolo: 420.60.90/2023/GCMN/1978 D.R.987 SIAR n.506790. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI ACCORDARE ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/1933 e dellart. 23 della L.R. 5/2006, la variazione della denominazione della ragione sociale, da Calcestruzzi S.p.a. a Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.a. in forma abbreviata HM Italia Calcestruzzi S.p.a., della sede legale da Via Stezzano, 87 nel Comune di Bergamo (BG) a Via Lombardia n.2/A nel comune di Peschiera Borromeo (MI) e la variazione del procuratore ad negotia della concessione pluriennale di acque pubbliche ad uso industriale, attraverso n.1 pozzo, per il prelievo di 0,40 l/sec. nel Comune di Falconara Marittima (AN) in localit Via delle Caserme su area distinta al C.T. Foglio 15 mappale 35, come meglio identificato nel documento istruttorio; 2. DI VINCOLARE la Ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.a. allosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo n.173 del 23/04/2021, registrato c/o lagenzia delle Entrate in data 28/04/2021 al n.1136 approvato con decreto n.248 del 11/06/2021 rilasciato dalla Regione Marche, che regola la concessione per la derivazione dacqua identificata con n. D.R.987, fascicolo n. 420.60.90/2023/GCMN/1978, della durata di anni quindici con scadenza il 17 novembre 2033 (15 anni dalla data di scadenza della vecchia concessione 17/11/2018) art. 7 del disciplinare e non come erroneamente riportato nel decreto n.248 del 11/06/2021, 15 anni dalla data del decreto di rinnovo; 3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi: 4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponder alla Regione Marche il canone annuale di 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), calcolato ai sensi dellart. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) http://mpay.regione.marche.it/mpay/ raggiungibile tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP; 5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dellanno precedente; 6. DI DARE ATTO che facolta dellAmministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare lacqua pubblica in tutti i casi previsti dallart. 55 del R.D. n. 1775/1933; 7. DI DARE ATTO che la concessione rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 8. DI PRECISARE che ai sensi dellart.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui allart.13, in caso contrario dovr comunicare la cessazione dellutenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente; 9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche; 10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza; 12.DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.a. con sede legale in Via Lombardia n.2/A nel comune di Peschiera Borromeo (MI), PEC: zonacentro@calcestruzzi.legalmail.it; 13.DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. La Dirigente del Settore Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 402 R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Rinnovo concessione per loccupazione ad uso agiamento dellarea di 121 mq appartenente al demanio idrico lungo il torrente Arzilla nel comune di Pesaro (sez G f.gl. 4 ant. mapp 85). Ditta: Tonucci Davide IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI RILASCIARE alla ditta TONUCCI DAVIDE (P. IVA 02596980413) sede legale in via Molini s.n. in Comune di Pesaro-Monteciccardo (PU) a. la concessione, di cui allart. 31 della L.R. 5/ 2006, per loccupazione di unarea di mq 121 appartenente al Demanio Idrico lungo il Torrente Arzilla in localit Villa Betti - Molino Betti nel Comune di Pesaro-Monteciccardo ad uso AGIAMENTO (piazzale di manovra) identificata catastalmente al sez. G f.gl. 4 ant. mapp 85 del predetto Comune, per la durata di anni dieci (10) dal 07.02.2023; b. il Nullaosta idraulico n 1177/arz del 15.12. 2023 ai sensi dellart. 93 del R.D. n. 523/1904, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nel DISCIPLINARE (Allegato A) accluso nel presente atto quale parte integrante e sostanziale; 2. DI ATTESTARE che larea demaniale come sopra identificata risulta trattata dal Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico tra quelle interessate dalle inondazioni corrispondenti a piene con tempi di ritorno pari a 200 anni, con il codice E-04-0014 (R1), e che gli usi richiesti rientrano tra quelli consentiti dallart.7 comma 6 lettera d) delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 3. DI APPROVARE lo schema di disciplinare da sottoscrivere tra le parti contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri del concessionario; 4. DI STABILIRE che la concessione da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni in relazione alle prescrizioni contenute nei piani di bacino e nelle direttive emanate da ogni Autorit giuridicamente competente; 5. DI STABILIRE che comunque facolt di questa Amministrazione procedere alla revoca del presente atto anche prima della scadenza del termine, ove larea occorresse per opere o servizi pubblici o fosse oggetto di provvedimento di sdemanializzazione, senza che per tale fatto possa pretendersi alcun compenso o ristoro; 6. DI DETERMINARE che il canone annuale dovuto dalla ditta per la concessione richiesta ammonta a 125,00 (centoventicinque/00), 7. DI ATTESTARE che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 comma 1 della Legge 241/90, il Dott. Roberto Gattoni per il quale avvenuta la verifica dellinesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente concessione pu essere visionata presso lufficio di supporto amministrativo del Settore; 8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Pesaro; 9. DI RAPPRESENTARE che il presente atto rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico come stabilito dallart. 30 della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovr ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la legittima occupazione dellarea; 10. DI RAPPRESENTARE ai sensi dellart. 3 comma 4 della legge 241/90, che il presente atto pu essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 11. DI PUBBLICARE il presente atto, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente (Arch. Lucia Taffetani) ALLEGATI A Disciplinare di Concessione B Planimetria di riferimento AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 403 R.D. 1775/1933 artt. 20 - L.R. 5/2006 artt. 23. Record 1748/P. Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla ditta IMMOBILIARE F.LLI GRAMIGNI SNC, a favore della ditta G.P. IMBALLAGGI DI PATRIGNANI MARCO & C. S.A.S. per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione verde privato dal pozzo sito in Comune di Colli al Metauro - localit Serrungarina. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente atto, ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/33 e dellart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, il cambio di titolarit della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2373 del 03/12/2015 alla ditta IMMOBILIARE F.LLI GRAMIGNI S.n.c., a favore della ditta G.P. IMBALLAGGI DI PATRIGNANI MARCO & C. S.A.S. (P. IVA 02430280418). 2) Di stabilire che la derivazione in oggetto avviene dal pozzo ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 22 Mappale 954 del Comune di Colli al Metauro - localit Serrungarina - via Guazzi, per uso irrigazione verde privato, con una portata massima di 0,3 l/s ed un volume non superiore a 200 mc/annui e con lobbligo di installare idoneo dispositivo per la misurazione dei quantitativi idrici prelevati dal pozzo. 3) Di approvare il disciplinare rep. 330 REG dell11/06/2024, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 4) Di precisare che ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit Concedente (questo Settore), entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle misure eseguite relative ai quantitativi idrici prelevati nellanno precedente, utilizzando la piattaforma informatica SIAR-DAP accessibile al seguente link: https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx. 5) Di confermare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 03/12/2015, data di rilascio del provvedimento di concessione originario (Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2373 del 03/12/2015), verso il pagamento allAutorit Concedente del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche. 6) Di precisare che ai sensi dellart. 16 della L.R. 5/2006, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza della concessione in oggetto, fissata al 02/12/2030, la ditta concessionaria, se interessata alla continuazione del prelievo, tenuta a presentare apposita domanda di rinnovo. 7) Di inviare copia conforme alloriginale del presente Decreto e del relativo Disciplinare n. 330REG/2024 dell11/06/2024 alla Ditta concessionaria. 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche sede di Pesaro. 10) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza. 11) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 12) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Disciplinare rep. n. 330 REG/2024 dell11/06/2024 AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 404 Concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi ed antincendio, tramite captazione da n.2 pozzi siti in Comune di Maiolati Spontini in localit Via Clementina Nord, 115/A, variazione della titolarit dalla Ditta LAG S.r.l. alla Ditta Center Gomma S.r.l. - Sede legale Via Roma, 261/BIS del Comune di Jesi (AN). Fascicolo: 420.60.90/2020/EDI/1328 D.R.1536 SIAR n.512264. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI ACCORDARE ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/1933 e dellart. 23 della L.R. 5/2006, la variazione della titolarit della concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche ad uso irrigazione aree verdi ed antincendio, tramite captazione da n.2 pozzi siti in Comune di Maiolati Spontini (AN) in localit Via Clementina Nord, 115/A, per il prelievo di 0,5 l/sec., su area distinta al C.T. Foglio 5 mappale 116, dalla Ditta LAG S.r.l. alla Ditta Center Gomma S.r.l. con sede legale in Via Roma, 261/BIS del Comune di Jesi (AN), gi assentita alla Ditta Lag S.r.l., come meglio identificato nel documento istruttorio; 2. DI VINCOLARE la Ditta center Gomma S.r.l. allosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo rilasciato in data 05/11/2020 n.154 approvato con decreto n.15 del 22 gennaio 2021 dalla Regione Marche Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, che regola la concessione per la derivazione dacqua identificata con n. D.R.1536, fascicolo n. 420.60.90/2019/EDI/1328, della durata di anni quindici e con scadenza il 22 gennaio 2036; 3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi: 4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponder alla Regione Marche il canone annuale di 170,00 (centosettanta/00), calcolato ai sensi dellart. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) http://mpay.regione.marche.it/mpay/ raggiungibile tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP; 5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite lapposita sezione presente allinterno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dellanno precedente; 6. DI DARE ATTO che facolta dellAmministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare lacqua pubblica in tutti i casi previsti dallart. 55 del R.D. n. 1775/1933; 7. DI DARE ATTO che la concessione rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni; 8. DI PRECISARE che ai sensi dellart.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui allart.13, in caso contrario dovr comunicare la cessazione dellutenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente; 9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche; 10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza; 12. DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Center Gomma S.r.l. con sede legale in Via Roma, 261/BIS del Comune di Jesi (AN), PEC: centergomma@pec.it; 13.DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. La Dirigente del Settore Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 405 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Ascani Armando IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Ascani Armando (P.IVA/C.F. SCNRND57A15C100I), la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalit riportate nel documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadr il 31.12.2024; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potr avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo consentito nei giorni di Luned-Mercoled-Venerd per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted-Gioved-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) la licenza subordinata alla disponibilit, da parte del titolare del presente atto, dellarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non d diritto di accedere o attraversare aree di propriet private; f) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terr sollevata questa Amministrazione; g) la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; h) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; i) ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/ 2025, la stima dei volumi attinti nellanno 2024; - il prelievo in oggetto non soggetto allobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; j) la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Documento AMMISSIBILIT DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 406 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Biducci Donatello IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Biducci Donatello (P.IVA/C.F. BDCDTL72L14D488E), la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalit riportate nel documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadr il 31.12.2024; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potr avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo consentito nei giorni di Luned-Mercoled-Venerd per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted-Gioved-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) il prelievo complessivo di acqua non potr superare 1 l/s, pertanto trattandosi di due punti di prelievo, non si potr attingere contemporaneamente in entrambi i punti; f) la licenza subordinata alla disponibilit, da parte del titolare del presente atto, dellarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non d diritto di accedere o attraversare aree di propriet private; g) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terr sollevata questa Amministrazione; h) la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; i) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; j) ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/ 2025, la stima dei volumi attinti nellanno 2024; - il prelievo in oggetto non soggetto allobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; k) la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Documento AMMISSIBILIT DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 14 giugno 2024, n. 407 D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Cambio duso, da irriguo a domestico, della concessione pluriennale di acqua pubblica D.R. 1131 dal subalveo del Fiume Esino tramite n.1 pozzo sito in Comune di Monte San Vito in localit Via Ponte Lamato. Ditta: Ronconi Pierina IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI ACCORDARE la variazione di utilizzo del pozzo in oggetto, di propriet della Sig.ra Ronconi Pierina (C.F. RNCPRN45M71F745K), residente in P.zza Ugo Foscolo, 26, del Comune di Monte San Vito (AN) ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 19 Mappale 1021 (ex 967 ex 29) del Comune di Monte San Vito in localit Via Ponte Lamato a partire dalla data del presente decreto da uso irriguo ad uso domestico, come definito dallart. 1, comma 3, lettera a), della L.R. 5/2006, sotto la sua responsabilit, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dallart. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 2) DI SUBORDINARE la validit del presente atto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: - irrigare una superficie di 900 mq, come da mappa catastale con rappresentazione dellesatto perimetro dellarea oggetto di irrigazione; - luso dellacqua non pu configurare unattivit economico-produttiva o con finalit di lucro. 3) DI STABILIRE che, losservanza degli obblighi e condizioni previsti nel disciplinare n. 302/1131 del 23/03/2004, e relativa Determina Dirigenziale di approvazione n.177 del 23/03/2004 rilasciati dalla Provincia di Ancona IX Settore - Tutela dellAmbiente Area Tutela Acque Territorio e Demanio ivi compreso il pagamento dellannuo canone, sono cessati dal 2023. 4) DI DISPORRE larchiviazione definitiva della concessione pluriennale di acque pubbliche, per il prelievo di 0,016 l/sec, di acqua pubblica ad uso irriguo dal subalveo del fiume Esino tramite n.1 pozzo, gi assentita alla Sig.ra Ronconi Pierina residente in P.zza Ugo Foscolo, 26 del Comune di Monte San Vito (AN). 5) DI PRECISARE, altres, che variazioni future nelluso dellacqua del pozzo che dovessero comportare un uso diverso dal domestico, come definito allart. 1 della L.R. 5/2006, dovranno essere preventivamente comunicate a questo Settore ai fini dellattivazione del procedimento di rilascio della concessione pluriennale di derivazione dacqua pubblica. 6) DI riservarsi la possibilit di effettuare controlli e verifiche per accertare la rispondenza di quanto stabilito nel presente atto con le condizioni di utilizzo del pozzo. 7) DI pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17. 8) DI precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dellart. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 il Dott. Alessaandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche. 9) DI rappresentare, ai sensi dellart. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto pu essere proposto: Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui allart. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933; Ricorso giurisdizionale per le materie di cui allart. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui allart. 145 del T.U. n. 1775/1933. Per tutti gli altri aspetti, pu essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui linteressato ne ha avuto piena conoscenza. 10) DI trasmettere il presente decreto alla Sig.ra Ronconi Pierina e al Comune di Monte San Vito pec: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it. 11) DI attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 12) DI attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 408 R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Lavori di consolidamento del versante nord dellabitato di Frontino, zona sottostante il cimitero del capoluogo, interventi di protezione al piede, in destra idraulica del torrente Mutino. Progetto di variante. Ditta richiedente: Amministrazione Comunale di Frontino (C.F. p. IVA 00360580419). Autorizzazione Rep. n 3002/fo. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 409 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Guidi Serena IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Guidi Serena (P.IVA/C.F. GDUSRN78R58D451R), la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalit riportate nel documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadr il 31.12.2024; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potr avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo consentito nei giorni di Luned-Mercoled-Venerd per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted-Gioved-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) la licenza subordinata alla disponibilit, da parte del titolare del presente atto, dellarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non d diritto di accedere o attraversare aree di propriet private; f) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terr sollevata questa Amministrazione; g) la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; h) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; i) ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/ 2025, la stima dei volumi attinti nellanno 2024; - il prelievo in oggetto non soggetto allobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; j) la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Documento AMMISSIBILIT DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 410 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Mariangeli Loretta IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Mariangeli Loretta (P.IVA/C.F. MRNLTT55M45D451N), la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalit riportate nel documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadr il 31.12.2024; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potr avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo consentito nei giorni di Luned-Mercoled-Venerd per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted-Gioved-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) la licenza subordinata alla disponibilit, da parte del titolare del presente atto, dellarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non d diritto di accedere o attraversare aree di propriet private; f) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terr sollevata questa Amministrazione; g) la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; h) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; i) ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/ 2025, la stima dei volumi attinti nellanno 2024; - il prelievo in oggetto non soggetto allobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; j) la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Documento AMMISSIBILIT DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 411 ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. SPORTELLO UNICO PER LEDILIZIA DEL COMUNE DI FERMIGNANONulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per la realizzazione di muro di contenimento e di un parcheggio ad uso esclusivo delle due unit abitative, ubicato in localit Pagino n. 40 (Foglio n. 42, particella n. 159 sub. 11 e 12 e particella 219 e 221), Comune di Fermignano. Istanza presentata dalla ditta MARCHIONNI MASSIMO, tramite il SUE del Comune di Ferm ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 412 Art.7 del R.D.L. 3267/1923: Nulla osta al vincolo idrogeologico relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di Bassa Tensione con relativa posa di nuovi C3M, in Frazione Montacuto nel Comune di Ancona (AN). Codice SGQ DA0000233293842. Riferimento EDIS74064277 - AUT_57985615. Ditta richiedente: e-distribuzione S.p.A. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 17 giugno 2024, n. 413 Art.7 del R.D.L. 3267/1923: Nulla osta al vincolo idrogeologico con prescrizioni relativo al progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione delledificato e ricostruzione delocalizzata con ampliamento a fini residenziali in applicazione dei benefici della L.r. 22/2009 e ss.mm.ii. Propriet di cui al Fgl. 116 mapp. 1108, 1113, 1111, 1099, 1115, 982, 983, 734, 1097, 1094 e 1102 ubicata in frazione Melano di Fabriano. Ditta richiedente: Diasen S.r.l. per il tramite del Comune di Fabrian AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 415 Rilascio di licenza di attingimento annuale ai sensi dellart. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dellart. 17 della L.R. 09.06.2006 n. 5. Ditta Turchetti Anna Maria IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) Di concedere alla ditta Turchetti Anna Maria (P.IVA/C.F. TRCNMR57T69D451G), la licenza di attingimento annuale nel rispetto delle modalit riportate nel documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA che viene allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di approvare il documento AMMISSIBILITA DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, contenente gli estremi identificativi del richiedente, il corpo idrico oggetto di prelievo e i principali dati caratteristici dellattingimento (localizzazione, uso, portata, volume, ecc.), precisando che il suddetto documento, che riporta le valutazioni istruttorie effettuate nella piattaforma informatica SIAR-DAP, pu aver modificato la portata richiesta di prelievo, se ritenuta non congrua rispetto al fabbisogno dichiarato. 3) Di stabilire che la presente licenza sottoposta alle seguenti prescrizioni di carattere generale: a) la presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potr, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ci possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione; b) la licenza viene accordata a decorrere dalla data del presente atto e scadr il 31.12.2024; c) con riferimento al solo uso irriguo-agricolo, il prelievo potr avvenire soltanto a giorni alterni, con esclusione della domenica. In particolare, il prelievo consentito nei giorni di Luned-Mercoled-Venerd per i prelievi situati in sponda sinistra e nei giorni di Marted-Gioved-Sabato per i prelievi in sponda destra; d) il prelievo comunque vietato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00; e) la licenza subordinata alla disponibilit, da parte del titolare del presente atto, dellarea oggetto di irrigazione. La licenza, inoltre, non d diritto di accedere o attraversare aree di propriet private; f) la licenza si intende accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Per ogni danno conseguente allesercizio del prelievo di cui al presente atto, la Ditta terr sollevata questa Amministrazione; g) la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore a metri 10 dalle sponde, compresi gli scavi la rimozione di alberi e vegetazione, ai sensi dellart. 96 lett. F del R.D. 523/1904; h) il prelievo in esame, non superando il valore soglia di portata di 2,0 l/s, non soggetto al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi dellart. 60, comma 4, lettera b), delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque; i) ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 4, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche: - il titolare della presente licenza dovr comunicare a questo Settore, entro il 31/03/ 2025, la stima dei volumi attinti nellanno 2024; - il prelievo in oggetto non soggetto allobbligo di installazione dei misuratori dei volumi idrici prelevati; j) la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Settore o di altri Enti aventi funzione di ispezione e controllo. 4) Di precisare che in base allart. 17 della L.R. 5/2006 e allart. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento pu essere accordata, salvo rinnovo, per non pi di cinque volte per una durata non superiore ad un anno. 5) Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 6) Di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. 7) Di attestare lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990. 8) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Il Dirigente Arch. Lucia Taffetani ALLEGATI 1) Documento AMMISSIBILIT DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 416 ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per razionalizzazione dellelettrodotto aereo in Bassa Tensione denominato D in uscita dalla cabina Vallugola NDJ50-2-640924 (Foglio n. 1-2), per nuova fornitura cliente nel Comune di Pesaro (PU). Codice SGQ DF0000178288459. Istanza presentata dalla ditta E-DISTRIBUZIONE (AUT_2520712). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 20 giugno 2024, n. 417 Art.7 del R.D.L. 3267/1923: Nulla osta al vincolo idrogeologico con prescrizioni relativo al progetto per la realizzazione di un pozzo ad uso domestico sul fondo censito al Fgl. 121 mapp. 440 C.T. in loc. Rocchetta di Fabriano. Ditta richiedente: Giorgi Amorino e Giorgi Danilo per il tramite del Comune di Fabriano. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 14 giugno 2024, n. 364 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. - SIAR-DAP 512632.Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla Sig.ra Luigina Borgogna - C.F. BRGLGN53L68F632O - P.IVA 01307000438 (SIAR-DAP 505144) a favore del sig. Simone Baldassari C.F. BLDSMN83E01H211H - P.IVA 0203390430 (SIAR-DAP 512632) - per derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo dal pozzo ID_55850 in Comune di Potenza Picena, F. 34 Part. 128. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI AVER ACCERTATO il cambio titolarit, ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/33 e dellart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, dalla Sig.ra Luigina Borgogna - C.F. BRGLGN53L68F632O - P.IVA 01307000438 (SIAR-DAP 505144) al sig. Simone Baldassari C.F. BLDSMN83E01H211H - P.IVA 0203390430 (SIAR-DAP 512632), in forza dellatto di donazione redatto dal Dott. Renato Bucci Registrato in Ancona il 21/06/2022 n. 5266 e trascritto in Macerata il 22/06/2022 ai n. 9819 e 9820 reg.ord; n.7206 e 7207 reg. part. istanza prot. 0395617|04/04/2024|R_MARCHE|GRM|ITPC|A|420.60.90/2019/ITE/826; 2) DI PROVVEDERE, ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/33 e dellart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, al cambio di titolarit del Provvedimento di riconoscimento di derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo, concessa con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud n. 641 del 30/10/2023; 3) DI STABILIRE che la durata del Provvedimento di riconoscimento di 5 (cinque) anni a partire dal 30/10/2023, con scadenza il 29/10/2028 e che entro tale termine il titolare della presente derivazione, ovvero il proprietario dei pozzi, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovr presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (https://siar.regione.marche.it); 4) DI STABILIRE che le condizioni per luso sono le stesse impartite con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud n. 641 del 30/10/2023; 5) DI RICONOSCERE che la portata di prelievo non dovr superare 1,5 l/s, per una superficie irrigata 3,00 ha; 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 14 giugno 2024, n. 365 R.D. 1775/1933 art. 20 - L.R. 5/2006 art. 23. - SIAR-DAP 511814.Cambio di titolarit della concessione rilasciata alla Sig. Giovanni Pinciaroli - C.F. PNCGNN35E09L191S - P.IVA 01135190435 (SIAR-DAP 504938) a favore del sig. Michele Pinciaroli C.F. PNCMHL76M03L191Z - P.IVA 02074620432 (SIAR-DAP 511814) - per derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo dal pozzo ID_69191 in loc. via Nazionale del Comune di Tolentino, F. 56 Part. 79. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) DI AVER ACCERTATO il cambio titolarit, ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/33 e dellart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, dalla Sig. Giovanni Pinciaroli - C.F. PNCGNN35E09L191S - P.IVA 01135190435 (SIAR-DAP 504938) al sig. Michele Pinciaroli P.IVA 02074620432 (SIAR-DAP 511814), in forza della scrittura privata Contratto di affitto Prot. AGEA anno 2022 n. 932 e anno 2022 n. 204 allegato alla richiesta di voltura prot. 0125650|31/01/2024|R_MARCHE|GRM|ITPC|A|420.60.90/2019/ITE/826; 2) DI PROVVEDERE, ai sensi dellart. 20 del R.D. 1775/33 e dellart. 23 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, al cambio di titolarit del Provvedimento di riconoscimento di derivazione di acqua pubblica ad uso agricolo, concessa con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud n. 415 del 10/08/2022; 3) DI STABILIRE che la durata del Provvedimento di riconoscimento di 5 (cinque) anni a partire dal 10/08/2022, ma essendo il contratto di affitto valido fino 1/01/2026, prima della scadenza di tale termine, il proprietario del pozzo o il nuovo locatario del fondo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovr presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale, secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (https://siar.regione.marche.it); 4) DI STABILIRE che le condizioni per luso sono le stesse impartite con Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud n. 415 del 10/08/2022; 5) DI RICONOSCERE che la portata di prelievo non dovr superare 0,5 l/s, per una superficie irrigata 10000 mq 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dellart. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 367 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5 - Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal torrente Fluvione, in sponda destra, allaltezza del mappale n 324, Foglio 47, localit Salare in Comune di Roccafluvione (AP) - Ditta: Forlini Camillo - IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di concedere al Sig. Forlini Camillo (C.F.: FRLCLL42R05H390D) residente in Roccafluvione (AP) in via Salare, 62, la licenza di attingimento di acqua pubblica dal torrente Fluvione, in sponda destra, allaltezza del mappale n 324, Foglio 47, in localit Salare in Comune di Roccafluvione (AP), per uso irriguo per colture orticole per mezzo di opera di presa costituita da elettropompa mobile, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto, a pena, in caso di inosservanza, della revoca della presente licenza, nonch lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente; - di stabilire che, per luso irriguo per colture orticole, il prelievo potr avvenire esclusivamente per il periodo dal 01/06/2023 al 31/10/2023, per mezzo di opera di presa costituita da elettropompa mobile; - di sottoporre la licenza alle seguenti prescrizioni: o il prelievo, per una portata massima di 1 l/s, potr avvenire soltanto nei giorni di luned, mercoled e venerd di ogni mese concesso per una durata di prelievo di 2 ore/giorno per lirrigazione di una superficie di mq 2.000 di un fondo agricolo catastalmente contraddistinto al mappale n 324 - Foglio n47 del NCT del Comune di Roccafluvione (planimetria allegata); o il prelievo vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00; o la licenza si intende accordata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi; o per ogni danno conseguente allesercizio dellautorizzazione, la Ditta dovr tenere sollevata lAmministrazione; o la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore di quanto previsto allart. 96 lett. f) del RD 523/1904; o facolt dellAmministrazione revocare la presente autorizzazione, o di modificarla a suo giudizio insindacabile senza che il concessionario possa domandare compensi o indennizzi di sorta per danni che in conseguenza alla revoca o modifica derivassero al concessionario stesso; o la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Servizio o di altri Enti con attribuzione di ispezione e controllo; o oltre alle norme contenute nel presente atto la ditta concessionaria tenuta alla piena osservanza delle diposizioni di cui al TU 11.12.1933 n. 1775 e successive norme regolamentari; - di dare atto che il presente decreto sar pubblicato sul BUR e sar visibile sul sito regionale allindirizzo: http://www.norme.marche.it. - di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c.4, della L. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. 11.12.1933 n.1775; per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche; - di attestare altres che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 368 R.D. 1775/1933; L.R. 5/2006 Riconoscimento utenza di derivazioni di acque pubbliche ad uso: antincendio e irrigazione aree a verde da pozzo esistente (codice ID: 99235), ubicato in Comune di Maltignano (AP), su area identificata catastalmente al mappale n 9, Foglio 2 Ditta: Magazzini Gabrielli spa ( P IVA 00103300448) con sede legale ad Ascoli Piceno (AP), localit Monticelli - Prat. 1456/AP - IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di riconoscere, ai sensi dellart. 37, comma 3, della L.R. 5/2006, lutenza in atto di derivazione di acque pubbliche da n. 1 pozzo (cod.ID: 99235) di propriet della Ditta: Magazzini Gabrielli spa (P IVA 00103300448) con sede legale ad Ascoli Piceno (AP), localit Monticelli snc, ad uso: antincendio e irrigazione aree a verde, fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, entro i limiti di disponibilit dellacqua e comunque nella prospettiva della sua tutela e risparmio, anche tramite la raccolta di acque piovane o sistemi alternativi, riutilizzo e riciclo della risorsa, eliminazione degli sprechi e riduzione dei consumi, mediante lutilizzazione delle migliori tecniche disponibili; - di stabilire che lattingimento di acque pubbliche dal pozzo (cod.ID: 99235), ubicato su area catastalmente identificata al mappale n9, Foglio 2, localit Piane Tronto del Comune di Maltignano, utilizzate per lirrigazione di aree a verde e riempimento vasca antincendio, ubicate su area di pertinenza del deposito della Ditta in oggetto, contraddistinta catastalmente al mappale n. 9, Foglio 2 del Comune di Maltignano, dovr avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: il prelievo, da effettuare nei mesi da maggio a settembre per lirrigazione, con esclusione della fascia oraria tra le ore 10:00 e le ore 18:00, non potr superare la portata istantanea max di moduli 0,01 (1 l/s), con obbligo di comunicare le caratteristiche del limitatore di portata, o altro dispositivo che funga da regolatore di portata, avendo la pompa installata portata massima maggiore di quella concessa, entro 60 giorni dallemanazione del presente provvedimento; il volume complessivo annuo non dovr superare i 200 mc/annui, entro i limiti di disponibilit e purch lo stesso non risulti in contrasto con il buon regime delle acque, escludendo, con periodici controlli a carico della Ditta concessionaria, qualsivoglia forma di inquinamento o insufficienza del sistema di derivazione che, se riconosciute, dovranno essere denunciate alle autorit competenti; un eventuale superamento della portata massima e del prelievo annuo complessivo concessi (con un margine di tolleranza del 15%, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore) costituisce violazione di una norma essenziale della derivazione, punibile con sanzione amministrativa ai sensi della vigente normativa in materia di acque pubbliche in oggetto specificata; il titolare della derivazione dovr porre in atto ogni utile accorgimento per la messa in sicurezza del pozzo e al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonch infortuni o intrusioni casuali; il presente Decreto dovr essere conservato presso larea di ubicazione della derivazione di acque pubbliche, a disposizione delle autorit preposte alla vigilanza; le ristrutturazioni, i potenziamenti o modifiche sostanziali del sistema di distribuzione delle acque come risultante dalla documentazione tecnica agli atti relativa al pozzo in oggetto che siano intervenuti successivamente all originaria denuncia e autocertificazione dei dati tecnici e catastali riportati nella scheda allegata, dovranno essere tempestivamente denunciati allo scrivente Settore, a pena di sanzioni pecuniarie di cui al TU Acque Pubbliche (RD 1775/33 e s.m.i.),in caso di discordanze riscontrate in sede di eventuale effettuazione di sopralluogo ricognitivo; la ditta concessionaria terr sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud di AP da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonch da ogni reclamo o azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto; la ditta concessionaria dovr consentire laccesso al personale incaricato di effettuare accertamenti e/o verifiche; lacquisizione di ulteriori dati e/o leventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potrebbero determinare la revisione delle condizioni stabilite nel presente atto; - di precisare che il presente decreto, ai sensi dellart. 37 della L.R. 5/2006, ha una durata di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, al termine dei quali dovr presentare domanda di concessione secondo la normativa vigente, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca; - di dare atto che la Ditta concessionaria in oggetto dovr corrispondere anticipatamente entro il 31 marzo di ogni anno il canone demaniale, il cui importo determinato dalla Regione Marche, come stabilito dallart. 46 della L.R. 5/2006, in ragione del relativo uso, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa, salvo il diritto di rinuncia; - di dare atto che la Ditta concessionaria in regola con il pagamento dei canoni pregressi e del canone annualit 2024; - di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dallart. 67, comma 3, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la Ditta concessionaria dovr comunicare allAutorit concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, il volume di acque pubbliche prelevate dallimpianto nellanno precedente; - di dare atto che il presente decreto sar pubblicato sul BUR e sar visibile sul sito regionale allindirizzo: http:/www.norme.marche.it; - di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (Ing. Vincenzo Marzialetti) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 17 giugno 2024, n. 369 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5- Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal fosso Pescolla, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 241, Foglio 7, localit Pescolla in Comune di Castorano (AP) - Ditta: Funari Bruno- IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di concedere al Sig. Funari Bruno (C.F.: FNRBRN49L28H588Q) residente in Castorano (AP) in via Pescolla, 21, la licenza di attingimento di acqua pubblica dal fosso Pescolla, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 241, Foglio 7, in localit Pescolla in Comune di Castorano (AP), per uso irriguo per colture orticole per mezzo di opera di presa costituita da elettropompa mobile, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto, a pena, in caso di inosservanza, della revoca della presente licenza, nonch lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente; - di dare atto che la presente licenza rilasciata in via eccezionale, dovendo dal prossimo anno lutente in oggetto presentare istanza di concessione ordinaria pluriennale; - di stabilire che, per luso irriguo per colture orticole, il prelievo potr avvenire esclusivamente per il periodo dal 01/04/2024 al 30/09/2024, per mezzo di opera di presa costituita da elettropompa mobile; - di sottoporre la licenza alle seguenti prescrizioni: o il prelievo, per una portata massima di 1 l/s, potr avvenire soltanto nei giorni di marted e venerd di ogni mese concesso per una durata di prelievo di ore 3, per lirrigazione di una superficie di mq 4.680 di un fondo agricolo catastalmente contraddistinto al mappale n 96 - Foglio n 7 del NCT del Comune di Castorano (planimetria allegata); o il prelievo vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00; o la licenza si intende accordata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi; o per ogni danno conseguente allesercizio dellautorizzazione, la Ditta dovr tenere sollevata lAmministrazione; o la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore di quanto previsto allart. 96 lett. f) del RD 523/1904; o facolt dellAmministrazione revocare la presente autorizzazione, o di modificarla a suo giudizio insindacabile senza che il concessionario possa domandare compensi o indennizzi di sorta per danni che in conseguenza alla revoca o modifica derivassero al concessionario stesso; o la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Servizio o di altri Enti con attribuzione di ispezione e controllo; o oltre alle norme contenute nel presente atto la ditta concessionaria tenuta alla piena osservanza delle diposizioni di cui al TU 11.12.1933 n. 1775 e successive norme regolamentari; - di dare atto che il presente decreto sar pubblicato sul BUR e sar visibile sul sito regionale allindirizzo: http://www.norme.marche.it. - di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c.4, della L. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. 11.12.1933 n.1775; per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche; - di attestare altres che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti ALLEGATI (planimetria) AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 18 giugno 2024, n. 370 CAMBIO DI TITOLARITA CONCESSIONE DEMANIALE assentita con Decreto n. 445/GCMS/ 2023 per n. 1 scarico di acque reflue industriali provenienti dal piazzale dellimpianto sul fosso Casoni nel Comune di Magliano di Tenna (FM), in favore della ditta EUROCAP PETROLI S.p.A. (P.IVA 02068960364), ai sensi degli artt. 23 e 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 18 giugno 2024, n. 371 CAMBIO DI TITOLARITA CONCESSIONE DEMANIALE assentita con Decreto n. 14/TTF/ 2020 per n. 1 scarico sul fosso Ceccuccio in sponda dx nel Comune di Falerone (FM), in favore della ditta ANTORAF UNIPERSONALE SRL (P.IVA 02520240447) ai sensi degli artt. 23 e 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 19 giugno 2024, n. 372 T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - L.R. 09/06/2006 n. 5 - Rilascio di licenza di attingimento annuale di acqua pubblica dal Fiume Aso, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 537, Foglio n 8 del Comune di Comunanza (AP) - Ditta: Silveri Alessandro IL DIRIGENTE omissis DECRETA - di concedere al Sig. Silveri Alessandro (C.F.: SLVLSN56C14C935M), residente a Comunanza (AP) in via Trieste, 94, la licenza di attingimento di acqua pubblica dal Fiume Aso, in sponda sinistra, allaltezza del mappale n 537, Foglio 8, del Comune di Comunanza (AP), per uso irriguo (colture orticole) per mezzo di opera di presa mobile collocata su terreno di propriet della Sig.ra Berrettarossa Maria Rita, la quale autorizza il Sig. Silveri Alessandro al passaggio sulla sua propriet. Tutto ci nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto, a pena, in caso di inosservanza, della revoca della presente licenza, nonch lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente; - di stabilire che, per luso irriguo per colture orticole, il prelievo potr avvenire esclusivamente per il periodo dal 01/05/2024 al 30/09/2024, per mezzo di opera di presa costituita da elettropompa mobile; - di sottoporre la licenza alle seguenti prescrizioni: o il prelievo, per una portata massima di 1,5 l/s, potr avvenire soltanto a giorni alterni, per non pi di 12 giorni/mese, per lirrigazione di una superficie di circa mq 250, di un fondo agricolo catastalmente contraddistinto al mappale 571, Foglio 8 del NCT del Comune di Comunanza (AP) (planimetria allegata); o il prelievo vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00; o la licenza si intende accordata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi; o per ogni danno conseguente allesercizio dellautorizzazione, la Ditta dovr tenere sollevata lAmministrazione; o la licenza di attingimento non d diritto di effettuare opere fisse e/o lavori di alcun genere in alveo fluviale o demaniale ovvero a distanza inferiore di quanto previsto allart. 96 lett. f) del RD 523/1904; o facolt dellAmministrazione revocare la presente autorizzazione, o di modificarla a suo giudizio insindacabile senza che il concessionario possa domandare compensi o indennizzi di sorta per danni che in conseguenza alla revoca o modifica derivassero al concessionario stesso; o la Ditta concessionaria obbligata a tenere e conservare la presente autorizzazione sul luogo ove avviene lutilizzazione dellacqua concessa e ad esibirla a richiesta del personale di questo Servizio o di altri Enti con attribuzione di ispezione e controllo; o oltre alle norme contenute nel presente atto la ditta concessionaria tenuta alla piena osservanza delle diposizioni di cui al TU 11.12.1933 n. 1775 e successive norme regolamentari; - di dare atto che il presente decreto sar pubblicato sul BUR e sar visibile sul sito regionale allindirizzo: http://www.norme.marche.it. - di rappresentare, ai sensi dellart. 3, c.4, della L. 241/90, che contro il presente provvedimento pu essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che linteressato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. 11.12.1933 n.1775; per tutti gli altri aspetti pu essere presentato ricorso presso il TAR Marche; - di attestare altres che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti ALLEGATI (planimetria) AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 17 giugno 2024, n. 36 Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Marche e Sviluppo Europa Marche Srl (SVEM Srl) per laffidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica al Piano regionale di potenziamento dei Centri per limpiego. CUP: B79B24000060001. Impegno di spesa di 180.300,00 (pi IVA a norma di legge) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 17 giugno 2024, n. 256 Approvazione Graduatoria Definitiva Regionale Unica Integrata, redatta dal C.p.l. di Ancona, per Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 7 Unit afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto ex cat. B) presso lAzienda Sanitaria Territoriale Marche di Ancona da destinare presso le sedi di Jesi (5 unit) e Fabriano (n. 2 Unit).Graduatoria Definitiva Regionale Unica Integrata relativa alle unit da assegnare presso la sede di Fabriano (AN). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di approvare, in esito allistruttoria ed a seguito della Graduatoria Regionale, sulla base delle motivazioni articolate nel presente decreto, la Graduatoria Regionale Unica Integrata Definitiva riportata in allegato, parte integrale e sostanziale dello stesso, redatta dal Centro per lImpiego di Ancona, afferente alla chiamata per lavviamento a selezione, di cui allart. 16 L. 56/87, alla D.G.R. Marche n. 203/2021 e al Decreto Dirigenziale n.252/GML/2021, tenutasi in data 06/06/2024, richiesta dallAzienda Sanitaria Territoriale Marche di Ancona con nota pervenuta in data 121/052024, assunta agli atti del Cpi di Ancona con prot. nr. 613156, con cui ha richiesto lavviamento a selezione per la copertura di nr. 2 posti per il profilo professionale di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto ex cat. B)) ricondicibile alla qualifica ISTAT 5.4.5 Addestratori e Custodi di Animali, a tempo indeterminato e pieno da destinare presso la sede di Fabriano (AN). 2. Di dare atto che in sede di istruttoria non si provveduto alla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria Regionale, in quanto pervenuta una(1) sola candidatura; 3. Di dare atto che per lunit mancante, si proceder a una nuova chiamata in data 19/06/2024, come da Avviso pubblicato in data 12/06/2024; 4. La pubblicazione del presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche, nonch negli spazi fisici (bacheche dei CPI) e sui seguenti siti web: > https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale; > https://janet.regione.marche.it/; La pubblicazione avviene con lomissione dei dati sensibili, comunque conservati agli atti interni, per competenza, dei CPI della Regione Marche, in conformit alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, Reg. UE 679/2016 e D.Lgs n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di dette disposizioni, ogni candidato sar inserito in graduatoria con il codice identificativo (I.D.) prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency; 5. Di disporre che la predetta graduatoria abbia validit di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione e che sia utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino allassunzione, o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano i predetti avviamenti; 6. Di autorizzare il titolare di posizione organizzativa Centro per lImpiego di Ancona, o suoi delegati, ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente; 7. Di dare esecuzione al presente procedimento designando a norma dellart. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il Dott. Moreno Menotti, titolare di P.O. Responsabile C.p.l. di Ancona, il quale si avvale del personale assegnato allUfficio Avviamenti a selezione presso Enti Pubblici per listruttoria; 8. Di dare atto che, ai sensi dellart. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto ammessa altres, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n, 1199/1971, fatta salva leventuale giurisdizione del Giudice Ordinario. Si d atto, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della Legge 241/90. Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. Il Dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 17 giugno 2024, n. 258 Approvazione graduatoria definitiva per lAvviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per la copertura di n. 1 unit a tempo indeterminato per la qualifica di Autista di cui allAvviso pubblico emanato con DDS n. 199 del 16.05.2024 presso AST di Macerata. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di prendere atto delle risultanze dellistruttoria esperita dal Centro Impiego di Macerata circa le candidature, proposte per lavviamento a selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro a tempo indeterminato per la qualifica di Autista, presso AST di Macerata di cui allAvviso emanato con DDS n. 199 del 16.05.2024 in conformit alle disposizioni e ai criteri indicati nella DGR n. 203/2021 e nel Decreto Dirigenziale n. 252/GML/2021. 2. Di ammettere, in relazione al profilo professionale richiesto, n. 90 candidature presentate risultanti in possesso dei requisiti richiesti dallAvviso pubblico per la qualifica di Autista, cod. Istat 7.4.2. Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 04.06.2024, sul sito www.regione.marche.it - nella sezione Offerte enti pubblici - della nota dirigenziale ID: 33251786|04/06/2024|PSI-MAC che approvava la graduatoria provvisoria contenente le candidature elencate al punto 2 in possesso dei requisiti per la qualifica. 3. Di dar conto che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale stata presentata n. 1 istanza di riesame. 4. Di approvare la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per lImpiego di Macerata, cos come riportato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come Allegato A. 5. Di disporre la pubblicazione della graduatoria e dellelenco dei candidati non ammessi sul sito della Regione Marche (www.regione.marche.it) - nella sezione relativa alle Offerte di lavoro presso Enti Pubblici) con valore di notifica per gli interessati. 6. Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente punto 5 avvenga nel rispetto delle normative previste dal Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e delle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso lomissione dei dati identificativi dei candidati, che verranno identificati per mezzo del codice IDSIL attribuito a ciascun candidato dal gestionale JA e preventivamente comunicato a ciascun concorrente. 7. Di disporre che la graduatoria approvata con il presente atto abbia validit per sei mesi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul BUR Marche, e possa avere efficacia, nel medesimo periodo, per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino allassunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. 8. Di dare mandato al Responsabile del Centro per lImpiego di Macerata ad avviare a selezione in ordine di graduatoria un numero pari al posto a tempo determinato messo a selezione - presso lIRCR di Macerata. 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, n pu comportare impegni a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche. 10. Di dare atto che lincarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi stato assegnato, in conformit alla L.n.241/90, art.5, alla Dott.ssa Teresa Lambertucci titolare della P.O. Gestione Servizi Offerti dal Centro Impiego (C.P.I.) Macerata. 11. Di evidenziare che avverso le presenti graduatorie ammesso ricorso al Giudice ordinario ai sensi dellart. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile di Macerata Sezione Giudice del Lavoro). 12. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento. Il Dirigente (Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 18 giugno 2024, n. 261 Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art.16 L. 56/87.-D.lgs.165/2001- DGR 203/2021) Avviso Pubblico per lavviamento a selezione a tempo indeterminato e tempo parziale 30 ore settimanali, di n. 1 Unit afferente al profilo di Ausiliario Amministrativo (A2 Area Funzionale Prima CCNL Funzioni Locali), richiesto dallOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di considerare le premesse dellAllegato A - Avviso Pubblico, come parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare il proposto Avviso Pubblico contenuto nellAllegato A Avviso Pubblico per lavviamento a selezione finalizzato alllavviamento a selezione a tempo indeterminato e tempo parziale 30 ore settimanali, di n. 1 Unit afferenti al profilo di Ausiliario Amministrativo (A2 Area Funzionale Prima CCNL Funzioni Locali) riconducibile alla qualifica codice Istat 2011 4 Professioni esecutive nel lavoro di ufficio presso lOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona. Lente richiedente ha precisato che n. 1 lavoratore ha esercitato il Diritto di Precedenza, ai sensi dellart. 36 comma 2 del D.lgs. n.165/2001 in applicazione dellart. 24, D.lgs. n.81/15, nella qualifica di Ausiliario Amministrativo; 3. di dare atto che lavviso di cui all Allegato A stato formulato a seguito della richiesta pervenuta dallOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona di Ancona relativamente allassunzione, a tempo indeterminato e tempo parziale 30 ore settimanali, di n. 1 Unit afferente al profilo di Ausiliario Amministrativo, riconducibile alla qualifica codice Istat 2011 4 Professioni esecutive nel lavoro di ufficio; 4. di dare atto che tutta la procedura in questione segue la specifica normativa per lavviamento a selezione presso gli EE.PP. (art. 16 legge 56/87; art. 35 d. lgs. 165; DGR 203/21 nonch DDPF attuativo n. 252/GML/2021); 5. di specificare pertanto che la presentazione della domanda pu avvenire esclusivamente per via telematica mediante lutilizzo del portale Janet raggiungibile al link https://janet.regione.marche.it, mediante autenticazione diretta dellutente con SPID, CNS, CIE e che la domanda dovr essere presentata direttamente dallutente o in caso di impossibilit di procedere autonomamente con lutilizzo di un PC del Centro Impiego da concordare preventivamente e nei limiti di disponibilit delle agende del CPI; 6. di dare atto che levasione della presente richiesta di personale fissata entro i seguenti termini perentori dalle ore 00.01 alle ore 23,59,59 del giorno 26/06/2024, di disporre la pubblicazione dellAvviso Pubblico di cui allAllegato A mediante pubblicazione del presente decreto per estratto sul BUR e in forma integrale nel sito istituzionale della Regione Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonch sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato; 7. di disporre la pubblicazione integrale dellAvviso Pubblico di cui allAllegato A sul sito www.regione.marche.it al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici; 8. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dellart. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile di Procedimento il Dott. Moreno Menotti, P.O. del Centro per lImpiego di Ancona. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente del Settore Servizi per limpiego e politiche del lavoro Dott. Massimo Rocchi ALLEGATI ALLEGATO A . Avviso Pubblico AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 18 giugno 2024, n. 262 Approvazione Graduatoria Regionale unica integrata (Allegato A) di cui allAvviso Pubblico per lavviamento a selezione L. n. 68/99, art. 1, co. 1, approvato con DDS n. 144 del 09/04/ 2024, presso il CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, ai fini dellassunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unit profilo professionale Operatore Amministrativo, posizione economica Area degli Operatori, qualifica professionale 1 Digit della Classificazione ISTAT, codice 4, Professioni esecutive nel lavoro dufficio (lavori dufficio basilari). IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di prendere atto, al fine della formulazione della graduatoria regionale unica integrata per lavviamento a selezione L. 68/99, art. 1 co.1, presso il Consiglio di Stato e T.A.R. di n. 1 unit di personale appartenente allArea degli Operatori, qualifica professionale 1 Digit della Classificazione ISTAT - Cod. 4, di cui allAvviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 144 del 09/04/2024, delle note di validazione delle graduatorie locali, trasmesse dai 13 Centri per lImpiego, dalle quali si evince listruttoria esperita; 2. di approvare, sulla base delle graduatorie locali, la graduatoria regionale unica integrata di cui allallegato A. Lallegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3. di disporre che, in conformit alle disposizioni di cui al Reg. UE n. 2016/679 e al D. Lgs 196/03, per ragioni di protezione dei dati personali e sensibili, gli iscritti nelle graduatorie siano identificati con il codice IdSil attribuito dal gestionale regionale Job Agency. 4. Di dare atto che, secondo la graduatoria approvata di cui al precedente punto 2, i candidati ammessi sono pari a n. 95 mentre i candidati esclusi, sono pari n. 3. 5. Di dare atto, altres, che ai sensi dellart. 6 dellAvviso, lincarico di Responsabile del procedimento assegnato, in conformit alla L. 241/90, art. 5, al Dott. Paolo Carloni quale responsabile P.O. delle attivit di coordinamento dei Centri per lImpiego Regionali. 6. Di dare mandato al Responsabile del procedimento come sopra individuato, visti gli articoli 7 e 8 dellAvviso, di: comunicare al Comitato Tecnico i nominativi dei candidati, utilmente collocati in graduatoria, al fine di acquisire la valutazione della compatibilit delle residue capacit lavorative con la mansione; di avviare a selezione presso lEnte richiedente, previa valutazione del Comitato Tecnico, i candidati secondo lordine di graduatoria, utilizzando la stessa graduatoria anche qualora vi fossero casi di non idoneit o assenze alla prova dei candidati precedentemente avviati. Al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, se valutati idonei senza prescrizioni dal Comitato Tecnico, potranno essere avviati in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, ferma la condizione che la selezione non comporti una valutazione comparativa e che detta condizione venga resa nota dallEnte assumente nella lettera di convocazione; 7. Di dare atto che la procedura di cui al presente decreto devoluta alla Giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dellart. 63 del D. Lgs n. 165/2001, pertanto, avverso il presente provvedimento, ammesso ricorso al Tribunale Civile Ordinario di Ancona Giudice del Lavoro; 8. Di pubblicizzare la Graduatoria approvata con la sua pubblicazione sul sito www.regione.marche.it, al seguente link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici e mediante affissione sulle bacheche dei 13 Centri Impieghi regionali e presso gli sportelli decentrati; 9. Di disporre, con valore di notifica per gli interessati, la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BUR Marche, art. 4, co. 2 L.R. Marche n. 17/2003. Attesta inoltre che, dal presente decreto, non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Dirigente (Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Servizi per lImpiego e Politiche del Lavoro del 19 giugno 2024, n. 263 Avviso Pubblico per lassegnazione di Borse Tematiche allinterno di Botteghe Scuola DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023 - PR Marche FSE+ 2021-2027 Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) Campo di intervento 134 Annualit 2023-2024-2025. Approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande pervenute nella prima finestra 2024 (dal 1 marzo al 30 aprile 2024). Impegno a favore dei Maestri Artigiani. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 493 PR MARCHE FSE PLUS 2021/2027 Asse 3 Inclusione sociale ob.spec.4h(2) C.I.153 DGR N. 1935 del 12/12/2023. Avviso Pubblico relativo alla presentazione diprogetti formativi a sostegno dellinserimento occupazionale di soggetti svantaggiati Riparametrazione del costo relativo al Progetto n. 1095267 Operatore macchine utensili ed accertamento delleconomia di spesa Ente gestore: ISI Rife s.r.l - Decreto di impegno 270/FOAC/2024 - Capitoli di spesa n. 2150410254 2150410256 2150410257 AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 499 DDS nn. 470/FOAC/2023 e 721/FOAC/2023 Offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante, avviso pubblico centralizzato. Ambito territoriale Ascoli Piceno, Capofila IAL innovazione apprendimento lavoro Marche srl Impresa sociale. Approvazione progetto attuativo n.4 id. Siform2 n.1097188 annualit 2024. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare, in conformit al progetto quadro cod. Siform2 1090358, denominato APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Ambito Territoriale Ascoli Piceno presentato da IAL innovazione apprendimento lavoro Marche srl Impresa sociale, capofila di ATI/ATS, ammesso a finanziamento con DDS 819/FOAC del 05/09/2023, a seguito della procedura selettiva prevista dallAvviso pubblico approvato con DDPF n. 470 del 25.05.2023, il progetto formativo attuativo identificato con il cod. Siform2 1097188, denominato: attuativo 4 rivolto a lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui al D.Lgs n. 81/2015, tenuti ad un percorso di formazione di base e trasversale, i cui dati sono sintetizzati nell Allegato 1 al presente atto di cui parte integrante e sostanziale, proposto da IAL innovazione apprendimento lavoro Marche srl Impresa sociale, in qualit di Capofila dellATI/ATS, costituita con apposito atto, per la gestione della attivit formative relativamente allambito territoriale Ascoli Piceno; 2. di dare atto che la spesa pari ad . 48.600,00 garantita: - quanto ad .30.018,22 dall impegno di spesa n.888/2024, capitolo 2150210162, - quanto ad .18.581,78 dall impegno di spesa n.296/2025, capitolo 2150210162 a carico del Bilancio 2024/2026, annualit 2024, assunzione e registrazione impegni avvenuta con DDS 819 del 05.09.2023, e che pertanto dal presente provvedimento non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale; 3. di dare atto che il CUP identificativo del progetto attuativo richiamato al primo punto del presente dispositivo, acquisito successivamente allemanazione del presente provvedimento, sar notificato a IAL innovazione apprendimento lavoro Marche srl Impresa sociale e riportato in tutti gli atti e documenti relativi al progetto stesso; 4. di dare atto che il responsabile del procedimento , ai sensi dellart. 5, 1 comma, della legge 241/90, Mario Lazzari; 5. di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente provvedimento a IAL Marche; 6. di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale; 7. di disporre la pubblicazione del presente atto, per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e s.m.i. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Massimo Rocchi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 14 giugno 2024, n. 500 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Corso: Operatore dei trattamenti estetici - scheda 1085466 Ente gestore: IAL MARCHE srl parziale rettifica. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 505 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Corso: OPERATORE DEI TRATTAMENTI ESTETICI ediz. I^ - cod. 1086054 Ente gestore: CHARME Centro di Formazione srl Ancona. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 506 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionali liberi autorizzati corso di Operatore socio sanitario - cod. 1089299 - Ente gestore CSC LEONARDO SRLS Recanati (MC). ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 507 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Corso: Tecnico dellacconciatura - I^ ediz. - scheda 1087060 Ente gestore: ELLECI sas di Carella Donatella & C.- Ancona. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 508 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Corso: Tecnico dei trattamenti estetici II^ ediz. cod. 1085726 Ente gestore: CHARME Centro di Formazione Srl Ancona. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 17 giugno 2024, n. 509 Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati Corso: Operatore dei trattamenti estetici - cod. 1088042 Ente gestore: SCOLASTICA SRL Ancona. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse del 20 giugno 2024, n. 521 L.R. n.16/1990, art. 10 - Costituzione e nomina della Commissione di esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati corso di OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI - cod. 1086305 - Ente gestore MONNALISA ACADEMY - ACCADEMIA DEI MESTIERI DELLA BELLEZZA - RETE DI IMPRESE- Pesaro (PU). AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 14 giugno 2024, n. 93 DGR 398 del 18/03/2024 - PR Marche FSE+ 2021/2027 Asse II Istruzione e Formazione, OS 4.e (3), campo di intervento 149 D.Lgs. 36/2023, Art. 76, c. 2, lett. b.3) Acquisizione mediante procedura negoziata allinterno di GT SUAM della fornitura di SORPRENDO PREMIUM e servizi post-vendita 370.000,00 (+IVA a norma di legge) CUP B31I24000180009 CIG B1DA012449 CUI F80008630420202400044 Bilancio 2024/2026, annualit 2024-2025-2026 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare formale attuazione alla DGR n. 398 del 18/03/2024 per limplementazione dellattivit di orientamento alle professioni nellambito dellorientamento scolastico; 2. di autorizzare, per i motivi esplicitati nel documento istruttorio che si fanno propri, il ricorso, avviando la procedura negoziata ai sensi dellart. 76, comma 2, lettera b.3) del D. Lgs. 36/2023, utilizzando la piattaforma GT- SUAM, con operatore economico determinato - Centro Studi Pluriversum s.r.l., con sede legale in Piazza Abbadia 4, Siena, Codice fiscale e P.I. 00942960527 - per lacquisizione di una versione personalizzata del pacchetto software educativo per lorientamento alle professioni SORPRENDO PREMIUM e dei servizi post vendita; 3. di approvare il quadro economico complessivo pari a 451.400,00 ( 370.000,00 base imponibile + IVA 22 % pari a 81.400,00) di cui 146.400,00 annualit 2024, esigibilit 2024, 146.400,00 annualit 2025, esigibilit 2025 e 158.600,00 annualit 2026, esigibilit 2026; 4. di dare atto che lintervento di cui trattasi rientra nellambito del PR Marche FSE+ 2021/2027 Regione Marche - Asse II Istruzione e Formazione, OS 4.e (3), campo di intervento 149 Orientamento alle professioni tramite SORPRENDO; 5. di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Allegato 1 - Capitolato tecnico Allegato 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva Allegato 3 Patto di integrit Allegato 4 Schema di contratto 6. di stabilire, altres, che la presentazione dellofferta dovr avere come termine il giorno 27/06/2024 e che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dellofferta; 7. di utilizzare, ai fini dellaggiudicazione, il criterio del minor prezzo, ai sensi dellart. 108, c. 3, D. Lgs. 36/2023; 8. di nominare quale responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dellart. 15 del D.Lgs. 36/2023, Paola Paolinelli, P.O. Orientamento scolastico e didattica innovativa del Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport; 9. di dare atto che il Codice Unico di Intervento CUI F80008630420202400044; 10. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) B31I24000180009; 11. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) B1DA012449; 12. di dare atto che, in considerazione della tipologia del servizio (servizi di natura intellettuale) visto il comma 3 bis allart. 26 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal DL 69/2013 e convertito con modifiche dalla L. 98/2013, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00; 13. di aver verificato che per la fornitura in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e art.1 c. 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento; 14. di precisare che la Regione Marche si riserva di non procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura intervenga lattivazione di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 15. di dare atto che lonere derivante dalla presente procedura, pari a 451.400,00 ( 370.000,00 base dappalto, 81.400,00 IVA a norma di legge 22%), assicurato dalle risorse disponibili sui capitoli di Bilancio di previsione 2024/2026, annualit 2024, 2025, 2026, sui quali vengono assunte le prenotazioni di impegno di spesa ai sensi dellart. 56 e art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 118/2011, tenuto conto della nota ID: 32958730|08/05/2024|PRCN (a rettifica del precedente ID 32118022|09/02/2024|IISP) di autorizzazione allutilizzo delle risorse a carico dei capitoli di spesa e per gli importi di seguito indicati: 16. di specificare altres che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalit di utilizzo previste dallatto, fatte salve variazioni di bilancio necessarie, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nonch codifica siope; 17. di stabilire che il contratto sar stipulato in forma elettronica; 18. di provvedere allaggiudicazione e liquidazione delle spettanze con successivi decreti, subordinatamente alla verifica della regolare prestazione della fornitura del servizio e dellacquisizione di specifica fattura; 19. di pubblicare sulla Piattaforma Telematica SUAM gli atti di cui allart. 28 del D. Lgs. 36/2023 ed assolvere agli adempimenti sulla trasparenza, ivi inclusi quelli di pubblicazione secondo le specifiche ANAC; 20. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche: www.regione.marche.it e sotto la sezione appalti dellarea istruzione e diritto allo studio; 21. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Per la dirigente del Settore (Dott.ssa Immacolata De Simone) Il dirigente (Dott. Massimo Rocchi) ALLEGATI Allegato 1 - Capitolato tecnico Allegato 2 - Schema di dichiarazione sostitutiva Allegato 3 - Patto di integrit Allegato 4 - Schema di contratto AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 20 giugno 2024, n. 103 D. Lgs. n. 65/2017 - DGR n. 1218/2020 - DDPF n. 848/IFD/2020 - DDPF n. 923/IFD/2020 - DDPF n. 1067/IFD/2021 - DDPF n. 1405/IFD/2021 - DDS n. 9/IISP/2024. Programma regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di et, annualit 2020. Approvazione modalit di rendicontazione per il monitoraggio del Fondo 0-6. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di approvare le modalit per la presentazione della rendicontazione del Fondo 0-6, relativo al Programma regionale 2020, da parte dei Comuni interessati, contenute nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto: - Allegato A) Modalit di presentazione della rendicontazione del Fondo 0-6 da parte dei Comuni per lannualit 2020; - Allegato B) Scheda di rendicontazione; - Allegato C) Relazione del/i progetto/i; 2. Di dare atto che la competente Struttura regionale trasmetter alla DGOSVI-MIM il monitoraggio del Fondo 0-6 2020, compilando la scheda di cui allAllegato B al Decreto del Ministro dellistruzione e del merito n. 17/2024, da cui si evinca lutilizzo dellintero ammontare delle risorse statali assegnate, dellintero stanziamento messo a disposizione a titolo di cofinanziamento regionale e delleffettivo concorso da parte dei Comuni. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si dispone la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017. Si trasmette copia del presente provvedimento, con valore di notifica, a tutti i soggetti interessati. Avverso il presente decreto ammesso ricorso innanzi alle Autorit giurisdizionalmente competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per il Dirigente del Settore Il Dirigente del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse (Massimo Rocchi) ALLEGATI - Allegato A) Modalit di presentazione della rendicontazione del Fondo 0-6 da parte dei Comuni per lannualit 2020; - Allegato B) Scheda di rendicontazione; - Allegato C) Relazione del/i progetto/i. AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE POLITICHE SOCIALI ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Politiche Sociali del 14 giugno 2024, n. 32 DGR n.1674/2001, DGR n. 2564/01 Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di integrare lElenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale istituito con con DGR n. 1674/01 e riportato nellAllegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con il seguente nominativo: Claudio Tomassoni. 2. Di provvedere alla pubblicazione sul BUR Marche dellElenco aggiornato degli aspiranti al ruolo di Coordinatore dAmbito nelle modalit previste dalla DGR n. 2564 del 30/10/2001. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva ne pu comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Avverso il presente decreto ammesso ricorso innanzi alle Autorit giurisdizionalmente competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente Il Dirigente Maria Elena Tartari ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 239 Iscrizione dellEnte ALIMA APS (rep. n. 135040; CF 02130140433), con sede legale in Chiostro SantAgostino n. 3/A 62019 Recanati (MC), nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 240 Iscrizione dellEnte PASSO DOPO PASSO - ETS (rep. n. 137265; CF 02132090438), con sede legale in Via C. COLOMBO N. 4 62010 TREIA (MC), nella sezione Altri enti del Terzo settore del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 /del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 14 giugno 2024, n. 241 Iscrizione dellEnte CIRCOLO ARCI MARTIRI DELLA LIBERTA APS (rep. n. 136778; CF 92054250425), con sede legale in Via Roma 25/bis 60035 Jesi (AN), nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 242 Iscrizione dellEnte Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP e Cyberbullismo Ente del Terzo Settore in sigla Associazione DI.TE. ETS (rep. 51522; C.F. 92043150421) con sede legale in Senigallia (AN) Via Fiorini 25 nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per migrazione dalla sezione Organizzazioni di Volontariato e contestuale cancellazione dalla sezione di provenienza ai sensi dellart. 50 comma 3 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 243 Iscrizione dellEnte Circolo Cittadino Ricreativo Maiolati APS , rep. n. 135495; CF 91004980420 con sede legale a Maiolati Spontini (AN) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 244 Iscrizione dellEnte Pro Loco ProSarnano APS, rep. n. 138518; CF 92003580435 con sede legale Sarnano (MC), Via Roma, n. 2 (CAP 62028) - nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 245 Iscrizione dellEnte Ersia, rep. n. 138789; CF 93171020428 con sede legale a ANCONA, Vicolo Guidobaldo Bonarelli, n. 21 (CAP 60121) - nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 246 Iscrizione dellEnte Visioneria APS, rep. n. 138809; CF 91053840442 con sede legale a Carassai (AP), via Giuseppe Garibaldi, n. 31 (CAP 63063) - nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 247 Iscrizione dellEnte Corpo Bandistico G. Verdi Pollenza - MC, rep. n. 136991; CF 80015890439 con sede legale a Pollenza (MC), via Roma, n. 77 (CAP 62010) - nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 248 Iscrizione dellEnte Spazio Rosso Associazione di Promozione Sociale in breve Spazio Rosso APS , rep. n.134459; CF 02822660417 con sede legale a Pesaro (PU) Via Sapri n. 2 (CAP 61122) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 19 giugno 2024, n. 249 Iscrizione dellEnte AUSER - CIRCOLO LA GRAMIGNA APS ETS, rep. n. 137270; CF 01666590441 con sede legale a Amandola (FM), Villa casa Tasso, n. 17 (CAP 63857) - nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 251 Iscrizione dellEnte SIALIDOSI ITALIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (rep. n. 138296; C.F. 91053890447), con sede legale in Via San Paterniano n. 23 63066 GROTTAMMARE (AP), nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 252 Iscrizione dellEnte CORPORAZIONE DEI MULATTIERI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (rep. n. 138307; C.F. 90075970443) con sede legale in Via Pagani snc 63026 MONTERUBBIANO (FM), nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 253 Iscrizione dellEnte BORGO DELLE GINESTRE CASTELLETTA ODV (rep. n. 139044; C.F. 92057420421) con sede legale in Frazione Castelletta n. 26 60044 FABRIANO (AN), nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 254 Iscrizione dellEnte AUSER-INSIEME CIRCOLO SCINTILLE APS ETS (rep. n. 137866; C.F. 90075930447), con sede legale in Via Luogo di Sasso n.6, 63855 MONTEFALCONE APPENNINO (FM), nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 255 Iscrizione dellEnte CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (rep. n. 138059; C.F. 92020190432), con sede legale in Via Grifi snc, 62020 CALDAROLA (MC), nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellUfficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 20 giugno 2024, n. 256 Iscrizione dellEnte I CORMORANI I.F.S. ( ISTITUTO DI FORMAZIONE SISTEMICA ) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (rep. n. 138540; C.F. 02130880434), con sede legale in Via Cavallotti n. 22 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC), nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dellarticolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dellarticolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 17 giugno 2024, n. 61 L. 112/2016 - DGR n.801/2024 - Interventi a favore delle persone con disabilit grave prive del sostegno familiare Dopo di Noi. Modalit e termini per la presentazione dei Progetti di Ambito e per la verifica di utilizzo delle risorse statali da parte degli Ambiti Territoriali Sociali. Impegno Fondo nazionale 2022. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 19 giugno 2024, n. 62 DGR n. 1791/2008 - DGR. n. 1578/2016 - Aggiornamento della composizione della Commissione Sanitaria Provinciale - AST di Macerata per il riconoscimento della condizione di disabilit gravissima. AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it DIREZIONE SANIT E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 124 L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 - CONGRUIT DEL PROGETTO ai fini del rilascio dellautorizzazione alla REALIZZAZIONE della struttura sanitaria extraospedaliera denominata CENTRO SAN GIUSEPPE SRL sita nel comune di Pesaro (PU) in via Del Cinema n. 5, per lerogazione delle seguenti prestazioni: Ambulatorio/Poliambulatorio (APOL), Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1 e 2 livello (AMS) e Telemedicina (TELM), in regime ambulatoriale. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 126 L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 - CONGRUIT DEL PROGETTO ai fini del rilascio dellautorizzazione allAMPLIAMENTO funzionale della struttura sanitaria extraospedaliera denominata FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS CENTRO E. BIGNAMINI sita nel comune di Ancona (AN) in via Velino n. 3, per le seguenti prestazioni: Ambulatorio/Poliambulatorio (APOL) e Telemedicina (TELM), questultima oggetto dellincremento di funzioni, in regime ambulatoriale. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 127 L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 - CONGRUIT DEL PROGETTO ai fini del rilascio dellautorizzazione alla REALIZZAZIONE della struttura sanitaria extraospedaliera denominata NICHE SRL sita nel comune di Potenza Picena (MC) in via Duca degli Abruzzi n. 48, per lerogazione delle seguenti prestazioni: Ambulatorio/Poliambulatorio (APOL), Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale (ARRF) e Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1 livello (AMS), in regime ambulatoriale. ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 18 giugno 2024, n. 128 L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. - art. 8 - CONGRUIT DEL PROGETTO ai fini del rilascio dellautorizzazione allAMPLIAMENTO funzionale della struttura sanitaria extraospedaliera denominata POLIAMBULATORIO JESI SALUTE S.R.L.S. sita nel comune di Jesi (AN) in via Ancona n. 15bis, per le seguenti prestazioni: Ambulatorio/Poliambulatorio (APOL), Ambulatorio Chirurgico a Bassa Complessit (ACBC) e Ambulatorio di Medicina dello Sport di 1 livello (AMS) questultima oggetto dellincremento di funzioni, i ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 20 giugno 2024, n. 129 L.R. n. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. n. 1572/ 2019, D.G.R. N. 1263/2023 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO AVANZATO - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA ESSERCI DI DEL SAVIO SONIA, SITA NEL COMUNE DI TOLENTINO (MC), VIA NAZIONALE N. 84. DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 17 giugno 2024, n. 316 D.lgs. 36/2023 - Avviso di indagine di mercato finalizzata allacquisizione del servizio per la manutenzione, assistenza e aggiornamento della ESP (EUSAIR Stakeholders Platform) nellambito del Progetto Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility Point- Cod. 815 Programma ADRION 2014-2020 RETTIFICA DDD 301/SVE/2024 IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. DI AVVIARE, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 - Allegato II.1, art. 2 e per le motivazioni esposte nel documento istruttorio unindagine di mercato finalizzata allacquisizione del servizio per la manutenzione, assistenza e aggiornamento della ESP (EUSAIR Stakeholders Platform) nellambito del Progetto Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility Point - Cod. 815 Programma ADRION 2014-2020, per un importo complessivo presunto stimato in 15.000,00 (iva esclusa); 2. DI STABILIRE che, lindagine di mercato avviata con il presente decreto costituisce atto propedeutico alla conoscenza del mercato di riferimento, ai fini dellaffidamento diretto del servizio di assistenza tecnica specialistica nellambito del Progetto Supporting the Governance of the EUSAIR - Facility Point- Cod. 815 Programma ADRION 2014-2020, nelle modalit di cui allart. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs. 36/2023, nonch, nei limiti della sua applicabilit, allart. 4, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2012 e ss.mm.ii.; 3. DI APPROVARE lAvviso di indagine di mercato allegato nr. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, relativo allindividuazione di operatori economici per lacquisizione ai sensi dellart. 50 del D.lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento della ESP (EUSAIR Stakeholders Platform), che verr pubblicato sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Marche sotto la sezione bandi e contratti allindirizzo https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti, per un minimo di 15 giorni; 4. DI DARE ATTO CHE lindagine di mercato di cui al presente decreto non costituisce invito a partecipare a una procedura di gara, n pu ingenerare alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, la stessa non quindi vincolate per lAmministrazione che si riserva la possibilit di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; dalla stessa non pu altres derivare alcun vincolo od obbligo contrattuale per lAmministrazione procedente; 5. DI ATTESTARE che dal presente provvedimento non deriva n pu derivare, nessun onere a carico della Regione Marche. 6. DI NOMINARE quale Responsabile unico del proggetto, ai sensi e per gli effetti dellart.15 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, nonch dellart. 3 della legge Regionale 22 luglio 2013 n. 19, nonch dellart. 3 R.R. n. 1/20212 e ss.mm.ii. , la dott.ssa Donatella Romozzi in qualit di Funzionaria cat. D titolare di PO del Dipartimento Sviluppo Economico; 7. DI DISPORRE, in attuazione dellart.28 del D.lgs. 36/2023 e per le finalit di cui allart. 2, comma 2, dellAllegato II.1 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale, sul profilo del committente, unitamente ai relativi allegati, nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Regione Marche sotto la sezione bandi di gara e contratti, per un periodo di 20 giorni e di pubblicare altres il presente atto sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n.1158; 8. Di DISPORRE INOLTRE alla pubblicazione del presente atto e dellavviso allegato sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione alla voce Bandi di gara e contratti e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dellANAC ai sensi dellart. 2 comma 2 Dlgs. 36/2023 All. II. 1 9. DI DARE ATTO che le rettifiche al DDD 301/SVE/2024 afferiscono le citazioni del Dlgs n. 50/2016, sostituite con il vigente codice D.lgs. 36/2023; Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il direttore (Stefania Bussoletti) ALLEGATI All N. 1 AVVISO INDAGINE DI MERCATO AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Turismo del 18 giugno 2024, n. 186 DGR n. 510 del 03/04/2024 Approvazione del Programma annuale del turismo anno 2024 ai sensi dellart. 3, comma 1, della L.R. n. 9/2006 e del Programma regionale integrato degli interventi per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi e centri storici delle marche - annualit 2024-2026 ai sensi dellart. 15, comma 1, della L.R. n. 29/2021 approvazione Bando OTIM biennale 2024-2025 per la concessione di incentivi a sostegno di attivit di promo-commercializzazione e destagionalizzazione AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Beni e Attivit Culturali del 20 giugno 2024, n. 224 PNRR - M1C3 Cultura 4.0 - M1 Investimento 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale - Sub-investimento 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale - Convenzione con SVEM Sviluppo Europa Marche S.r.l. per i servizi tecnici di supporto nella gestione dei contratti di appalti per lesecuzione dei servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale delle Marche approvata con DGR n. 817 del 27/05/2024. Assunzione impegno di spesa sul capitolo 2010810115, bilancio 2024- 2026, esercizio 2024 e 2025, CUP B79B230000 00006. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di dare atto che con DGR n. 817 del 27/05/2024 stata approvata la modifica alla DGR n. 1835 che approvava il piano triennale 2024-2026 delle attivit della societ in house Sviluppo Europa Marche S.r.l., con cui si approvato lo schema di convenzione tra Regione Marche e SVEM per laffidamento dei servizi tecnici di supporto nella gestione dei contratti di appalti per lesecuzione dei servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale delle Marche nellambito della Misura PNRR M1C3-1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale; 2. di autorizzare, in attuazione della DGR n. 817 del 27/05/2024, laffidamento in house a Sviluppo Europa Marche (SVEM) S.r.l. (Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona, C.F. e P.I. 01588410421) ai sensi dellarticolo 7 del D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di supporto nella gestione dei contratti di appalti per lesecuzione dei servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale delle Marche nellambito della Misura PNRR M1C3-1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale (CUP: B79B23000000006), per un importo complessivo pari a 279.868,00 (IVA inclusa) di cui 139.934,00 (di cui imponibile 114.700,00 e IVA 25.234,00) annualit 2024 e 139.934,00 (di cui imponibile 114.700,00 e IVA 25.234,00) annualit 2025 per la durata di 18 mesi (prorogabili fino alla conclusione della Misura); 3. di dare atto che, in ragione del principio di competenza finanziaria di cui allart. 3 allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., lobbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente atto, di importo pari a 279.868,00 (comprensivo di IVA al 22%) per servizi, risulta esigibile secondo la seguente suddivisione: e di stabilire che gli oneri derivanti dalladozione del presente atto sono a valere sulle risorse complessive di 2.119.016,23, assegnate a Regione Marche con DM 298/2022 e quindi la copertura finanziaria, intesa come disponibilit, assicurata sul bilancio di previsione 2024-2026 - annualit 2024 e 2025 sul capitolo di spesa 2010810115 correlato al capitolo di entrata 1201010734 (annualit 2024 139.934,00 accertamento n. 2110/2024 assunto con DD n.176/BACU del 22/05/2024; annualit 2025 139.934,00 accertamento n. 411/2025 assunto con DD n.176/BACU del 22/05/2024). Le risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalit di utilizzo previste dallatto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE; 4. di determinare ai sensi dellart. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 la seguente transazione elementare: capitolo in uscita 2010810115 0108 2120116012 000 8 1030219999 000000000000000 4 3 00 0 5. di dare atto che trattasi di affidamento diretto a societ in house art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., pertanto escluso dal CIG; 6. di attestare in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 2 e 3 allAllegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, che le obbligazioni risultano esigibili nelle annualit di riferimento; 7. di provvedere ad impegnare limporto di 279.868,00, cos come stabilito nella Convenzione tra Regione Marche e SVEM, approvata con DGR n. 817 del 27/05/2024 e firmata digitalmente in data 03/06/2024, e che con successivi atti si provveder alle liquidazioni secondo quanto previsto in convenzione in relazione allavanzamento del progetto; 8. di pubblicare il presente decreto in forma integrale ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 14 sul sito www.regione.marche.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente Daniela Tisi DIREZIONE - ATTIVIT PRODUTTIVE E IMPRESE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Attivit Produttive e Imprese del 17 giugno 2024, n. 102 DGR 526 del 08.04.2024 - Bando per la concessione dei contributi alle imprese di rivendita di giornali e riviste localizzate nella Regione Marche cratere sisma Proroga scadenza del DDD APIM n. 78/2024. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande del bando per la concessione dei contributi alle imprese di rivendita di giornali e riviste localizzate nella Regione Marche cratere sisma, approvato con DDD APIM n. 78 del 08 maggio 2024 al giorno 08/07/2024 ore 12:00; 2. Di attestare che dal presente atto non deriva n pu derivare ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio regionale della Regione Marche; 3. Di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta inoltre lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Daniela Tisi) ____________________________________________ Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 20 giugno 2024, n. 309 Raccolta di manifestazioni di interesse per programmi di sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative da parte delle organizzazioni del settore. IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1) di dare attuazione a quanto previsto alla scheda 21 del Fondo di Rotazione 2021-27 per la Reione Marche, approvato con delibera CIPESS n.24 del 23 aprile 2024 attraverso una manifestazione di interesse per programmi di sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative nelle more della pubblicazione della delibera stessa e del suo recepimento; 2) di stabilire che la Regione potr contribuire allattuazione di tali programmi in base ai criteri stabiliti nel documento istruttorio, subordinatamente alla pubblicazione della delibera CIPESS n.24 del 23 aprile 2024, allapprovazione della delibera di recepimento da parte della Giunta regionale e alla disponibilit delle risorse sul bilancio regionale; 3) di stabilire sin dora i criteri di attuazione circa la corrente misura cos come descritti nellallegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) di pubblicare il presente decreto sul sito www.norme.marche.it, nonch sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della LR. n. 17 del 28/07/2003. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il dirigente (Silvano Bertini) DIREZIONE - AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 432 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 2023. Bando Misura 11 Sottomisura 11.1 e 11.2 Pagamenti al fine di adottare o mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, Annualit 2023. Conclusione procedimento. Pubblicazione elenco di pagamento beneficiari. Elenco beneficiari domande non in concordanza senza riesame. Allegato A); ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 433 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 2022 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione C) - Gestione sostenibile dei pascoli. Annualit 2020, 2021 e 2023. Conclusione procedimento. Pubblicazione elenco di pagamento beneficiari. Elenco beneficiari domande non in concordanza senza riesame. Allegato A); ____________________________________________ Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 14 giugno 2024, n. 435 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 2020 - Misura 10 sottomisura 10.1 Operazione d)- Azione 1 Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale, e sottomisura 10.1 Operazione d)- Azione 2 Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale. Annualit 2021 e 2023. Conclusione procedimento. Pubblicazione elenco di pagamento beneficiari. Elenco beneficiari domande non in concordanza senza riesame allegato A); AVVISO I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it AGENZIA REGIONALE SANITARIA ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 14 giugno 2024, n. 63 Istituzione Gruppo di Lavoro Regionale sul Tavolo Tecnico Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale IL DIRIGENTE omissis DECRETA di istituire il Gruppo di Lavoro Regionale sul Tavolo Tecnico Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale composto dai seguenti professionisti di affidare le funzioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro Regionale sul Tavolo Tecnico Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale al Dirigente del Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare; di attribuire ai componenti del Gruppo di Lavoro il compito di individuare la rete di professionisti da coinvolgere nelle attivit dellistituendo Tavolo Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale (TaRSiN); di stabilire che, nelle more della istituzione del TaRSiN, i componenti del Gruppo di Lavoro Regionale operano garantendo il raccordo con le attivit del Tavolo nazionale sulla Sicurezza Nutrizionale (TaSiN); di stabilire che il gruppo di lavoro resta in carica fino al 31 dicembre 2024; di precisare che lincarico non d diritto a compenso e le eventuali spese di viaggio sono a carico dellamministrazione di appartenenza; di notificare il presente decreto agli interessati; di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dellart. 4 della L.R. 28 Luglio 2003, n. 17. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva n pu derivare un impegno di spesa a carico della Regione. Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore dellAgenzia Regionale Sanitaria Prof.ssa Flavia Carle ____________________________________________ Decreto del Dirigente dellAgenzia Regionale Sanitaria del 19 giugno 2024, n. 64 Esito della procedura di mobilit volontaria di cui al Decreto AGT n.3/2024 per la copertura di n. 5 posti vacanti riservati alla mobilit esterna IL DIRIGENTE omissis DECRETA 1. di approvare lesito della procedura di mobilit volontaria esterna, indetta con decreto del dirigente degli Affari Generali n. 3 del 27.02.2024 per la copertura di n. 5 posti vacanti riservati alla mobilit esterna, in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 Piano occupazionale anno 2023 - approvato nellambito del PIAO con deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 09.10.2023 e della deliberazione della Giunta Regionale n.201 del 20.02.2023,di approvazione della dotazione organica di primo impianto stralcio dellAgenzia; 2. di approvare, altres, la graduatoria finale dei posti riservati alla mobilit esterna, data dalla somma dei punteggi ottenuti dai candidati sulla base dei criteri di cui allallegato A1) al decreto n. 3/2024, nonch dal punteggio ottenuto nel colloquio con i dirigenti interessati e delegati, cos come riportato negli allegati A, B, C, D ed E che formano parte integrante del presente atto, ordinate distinguendo gli idonei dai non idonei e indicando il vincitore o la vincitrice; 3. di nominare vincitori della procedura di mobilit, i seguenti candidati: a. Dott. Giancarlo Gambini, per n. 1 posto Area degli Istruttori, ex categoria giuridica C, profilo professionale C/AF Assistente ai Servizi Informatici per le esigenze del Settore Sistema Integrato delle Emergenze; b. Dott. Daniele Messi, per n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D profilo professionale Funzionario tecnico specialista per le esigenze del Settore Sistema Integrato delle Emergenze; c. Dott. Massimo Marconi, per n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D, profilo professionale Funzionario dei sistemi informativi per la sanit per le esigenze del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi; d. Dott.ssa Maria Grazia Corbelli, per n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D, profilo professionale Funzionario amministrativo contabile per le esigenze del Settore Affari generali ARS; e. Dott.ssa Emanuela Ruggieri, per n.1 posto Area degli Istruttori, ex categoria giuridica C, profilo professionale C/AF Assistente Amministrativo contabile per le esigenze del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi. 4. di procedere con successivo atto del Direttore dellArs allinquadramento dei vincitori nella dotazione organica dellAgenzia Regionale Sanitaria e alla successiva stipula del contratto individuale di lavoro; 5. di pubblicare il presente decreto, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito dellAmministrazione trasparente dellAgenzia Regionale, alla voce Bandi di Concorso, nella tabella relativa alla procedura di mobilit di cui al Decreto AGT n. 3 del 27/02/2024; Si attesta lavvenuta verifica dellinesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. Il Direttore (Prof.ssa Flavia Carle) ALLEGATI Allegato A. Graduatoria finale relativa alla copertura di n. 1 posto Area degli Istruttori, ex categoria giuridica C, profilo professionale C/AF Assistente ai Servizi Informatici per le esigenze del Settore Sistema Integrato delle Emergenze; Allegato B. Graduatorie finale relativa alla copertura di n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D profilo professionale Funzionario tecnico specialista per le esigenze del Settore Sistema Integrato delle Emergenze; Allegato C. Graduatorie finale relativa alla copertura di n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D, profilo professionale Funzionario dei sistemi informativi per la sanit per le esigenze del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi; Allegato D. Graduatorie finale relativa alla copertura di n.1 posto Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ex categoria giuridica D, profilo professionale Funzionario amministrativo contabile per le esigenze del Settore Affari generali ARS; Allegato E. Graduatorie finale relativa alla copertura di n.1 posto Area degli Istruttori, ex categoria giuridica C, profilo professionale C/AF Assistente Amministrativo contabile per le esigenze del Settore HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi. AVVISO Lallegato consultabile nel sito: www.norme.marche.it ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ____________________________________________ Comune di Fano Delibera della Giunta Comunale n 222 del 31/ 05/2024 approvazione della variante al piano di recupero di Palazzo Zagarelli, oggi Borgogelli avveduti, sito in Fano, via San Francesco d'Assisi n 68. Richiedente: Fondazione Carifano LA GIUNTA COMUNALE Omissis DELIBERA 1) di DARE ATTO che con DGC Nr. 160 del 11/04/2019 per il complesso edilizio oggetto della presente deliberazione il rilascio dei permessi di costruire subordinato alla formazione di un piano di recupero secondo quanto stabilito dallart. 27 comma 3 della L. 457/78 che recita: 3. Nellambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalit di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28 e che tale piano di recupero stato approvato con la citata delibera; 2) di APPROVARE, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni richiamate in premessa, la variante il Piano di Recupero per un fabbricato sito in Centro Storico in via Francesco n 68 distinto al Catasto al Foglio 141, mapp. 719, ai sensi degli artt. 27 - 28 e 30 della L. 457/1978 e dellart. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i, costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti del settore Urbanistica: TAV RV_VARIANTE-RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA_mar2023 TAV_16V_VARIANTE-NORME TECNICHE ATTUAZIONE_mar2023 attraverso la quale in aggiunta alle destinazioni duso ammesse si inserisce: servizi per listruzione e la formazione superiore, istituti di ricerca; 3) di DARE ATTO che la nuova destinazione urbanistica assegnata agli immobili in conformit a quelle assegnate con il Piano di Recupero approvato DGC Nr. 160 del 11/04/2019 costituisce opera di urbanizzazione secondaria in quanto rientrante tra i centri sociali e attrezzature culturali ai sensi dellart. 16 comma 8 del D.P.R. 380/2001, e come tale non soggetta, ai sensi dellart. 17, del D.P.R. 380/2001 al pagamento del contributo di costruzione in quanto la Fondazione Cassa di Risparmio trasforma i locali in spazi museali, spazi per mostre ed esposizioni, attrezzature culturali e ricreative e sociali, sedi di associazioni, servizi per listruzione e la formazione superiore, istituti di ricerca con una destinazione esclusivamente di interesse pubblico; 4) di DARE ATTO che il presente Piano di Recupero ha valore di Piano Particolareggiato ai sensi e per gli effetti dellart. 28 comma 4 della L. 457/1978; 5) DI DARE ATTO che la presente variante non soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dalla Provincia di Pesaro Urbino con Determinazione n. 625 del 08/06/2023, secondo la vigente normativa richiamata nelle premesse; 6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ling. Marco Ferri, Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore IV - Urbanistica; omissis ____________________________________________ Comune di Fano Delibera della Giunta Comunale n 223 del 31/05/2024 - Piano di Recupero di un fabbricato residenziale sito in Centro Storico in Via Della Valle n. 16, ai sensi della L. 457/1978 e dellart. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i., in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.C.C. n. 126 del 21/03/1980. LA GIUNTA COMUNALE Omissis DELIBERA 1. di INDIVIDUARE il complesso edilizio oggetto della presente deliberazione e subordinare il rilascio dei permessi di costruire alla formazione di un piano di recupero secondo quanto stabilito dall art. 27 comma 3 della L. 457/78 che recita 3, Nellambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalit di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28. 2. di APPROVARE, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni richiamate in premessa, il Piano di Recupero per un fabbricato sito in Centro Storico in via Della Valle n. 16, distinto al Catasto al Foglio 141, mapp 844, ai sensi degli artt. 27 - 28 e 30 della L. 457/1978 e dellart. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i., in variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.C.C. n. 126 del 21/03/1980, costituito dai seguenti elaborati (agli atti del settore urbanistica): Relazione Tecnica Illustrativa; Tav.1: Planimetrie-Prospetti-Dati Tecnici-Stato Attuale e di Progetto; Tav.2: Documentazione Fotografica- Stato attuale; Tav.3: Stato Attuale e di Progetto-Piante,Prospetti,Sezioni; RELAZIONE TECNICA ai sensi dellart.5 della L.R.14/2008 NORME PER LEDILIZIA SOSTENIBILE; Certificato Acustico di Progetto; Dichiarazione Clima Acustico; Relazione L.10/91; Relazione Geologica; Studio di Compatibilit Idraulica; Relazione integrativa per AST; Schema di Convenzione; 3. di DARE ATTO che il presente Piano di Recupero ha valore di Piano Particolareggiato ai sensi e per gli effetti dellart. 28 comma 4 della L. 457/1978. 4. di DARE ATTO che il piano di recupero proposto stato escluso dalle procedure V.A.S. con Determinazione dirigenziale della provincia di Pesaro e Urbino n. 1335 del 14.11.2023; 5. di DARE ATTO che il piano di recupero oggetto della presente deliberazione conforme alla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 ai sensi dellart. 8 della L.R. n. 28/2001 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 ai sensi dellart. 8 della L.R. n. 28/2001 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 ai sensi dellart. 8 della L.R. n. 28/2001. 6. di DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. N 34/1992; 7. di DARE ATTO che la presente Deliberazione sar pubblicata sul sito istituzionale del Comune nellambito di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 8. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento lArch. Michele Adelizzi Funzionario U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale del Settore 4 - Servizio Urbanistica); Omissis ____________________________________________ Comune di Grottammare Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 11 giugno 2024. Piano di recupero per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione mediante parziale demolizione e ricostruzione (art. 3.1.B T.U.E.) con incremento volumetrico (art.2 l.r. 22/2009) in via Cagliata n.3. Approvazione LA GIUNTA COMUNALE OMISSIS DELIBERA di approvare la proposta del Responsabile del Servizio Pianificazione, demanio e beni paesaggistici, Arch. DANIELA MEDORI, e pertanto: 1. Che le premesse, fin qui esposte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di revocare la Delibera di Giunta n. 130 del 03/06/2024 ai fini della corretta approvazione del piano di recupero; 3. Di dare atto che il piano di recupero in oggetto stato pubblicato allalbo pretorio del Comune di Grottammare per 30 giorni consecutivi a far data dal 15-02-2024 e fino al 17-03-2024, come da relata di pubblicazione n. 832/2024; 4. Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione dellavviso di cui al precedente punto 2. del presente deliberato, pervenuta una sola Osservazione registrata al prot. n. 6305 del 22-02-2024, da parte del progettista incaricato dal titolare del Piano di Recupero in oggetto, con la quale stato modificato il progetto, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 12 Febbraio 2024, in maniera non sostanziale per recepire le prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 5. Di accogliere losservazione presentata dal soggetto proponente in data 22-02-2024 con prot. n. 6305 e approvare gli elaborati modificati in conformit a quanto prescritto dai vari Enti; 6. Di approvare il Piano di Recupero per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, distinto in catasto al foglio n. 8 part. 265/porzione, mediante parziale demolizione e ricostruzione (art. 3.1.b T.U.E.) con incremento volumetrico (art.2 L.R. 22/2009) in via Cagliata n.3, presentato in data 31.08.2023 prot. 26417, dal sig. Sebastian Merkhoffer (c.f. MRKSST89H20Z112J) nato a Wiesbaden (Germania) il 20/06/1989, e residente in Taunussstein (Germania) alla Friedrichstrae n. 18/A, redatto dallarch. Ing. Vincenzo Eusebi, composto dai 20 elaborati citati in premessa, modificati con Osservazione registrata al prot. n. 6305 del 22-02-2024 e contrassegnati con Rev. 1 - 03.2024: 7. Di dare atto che lesiguo ampliamento previsto nel progetto modificato, pari a 48,90 mc, utilizzato per modificare la falda di copertura in Via Cagliata, cos da recepire la prescrizione dettata dalla Soprintendenza: risulta ammissibile poich contenuto al di sotto del 20% del volume consentito in ampliamento, ai sensi dellart. 1 della L.R. n. 22/09; non comporta una modifica sostanziale del progetto valutato in sede di Valutazione Ambientale Strategica, poich lincremento non comporta un aumento degli abitanti equivalenti insediabili o un incremento degli impatti rispetto alla matrice ambientale valutata, che permangono non significativi rispetto alla situazione attuale; 8. Di prescrivere al titolare del Piano di Recupero in oggetto di recepire le seguenti prescrizioni, conformemente alle osservazioni di cui alla Determinazione n. 503 del 13/05/2024 del Dirigente del Servizio IV Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno, assunta al nostro prot. n. 15146: che la piscina da intendersi esclusa dal perimetro del P.d.R. del fabbricato sito in Via Cagliata n. 3 che in sede di progetto esecutivo il progettista dovr verificare lopportunit di modificare il . balcone al livello +0 e della relativa pensilina di copertura aggettanti sulla zona destinata a Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco (area attualmente zona bianca per il decorso del termine di cinque anni previsto per il suo esproprio art. 9 del DPR n. 327/01) al di fuori quindi del perimetro della zona per Parchi e giardini privati di interesse storico ambientale; 9. Di dare atto che dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nei seguenti pareri: parere favorevole con prescrizioni della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud, pervenuto in data 07.12.2023, prot. 38112; parere favorevole con prescrizioni dellAST di Ascoli Piceno, U.O.C. Igiene e Sanit Pubblica, pervenuto il 20.10.2023, prot. 32759; 10. Di stabilire che essendo il progetto di recupero del fabbricato di Via Cagliata n. 3 sufficientemente dettagliato, potr essere utilizzata la Segnalazione Certificata di Inizio Attivit quale titolo abilitativo da presentare al SUE per la ristrutturazione effettiva del fabbricato; 11. Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza: alla Responsabile del Servizio Pianificazione, demanio e beni paesaggistici; 12. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante lurgenza di provvedere in merito. ____________________________________________ DIRPA2 S.c.ar.l. - Roma Pedemontana I lotto decreto di esproprio D2/ 1194 del 13/06/2024 comune di Cerreto d'Esi ditte non concordatarie Ai sensi e per gli effetti dellart. 22 del T.U. sulle espropriazioni 8/6/2001 n. 327, si avverte che con provvedimento n. D2/1194-24/13-CA-OUT/GZ/gz del 13/06/2024 adottato dal Direttore Generale della Societ di Progetto DIRPA 2 S.c. a r.l. stata pronunciata la espropriazione in favore del Demanio dello Stato Ramo Strade delle porzioni dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Cerreto dEsi di propriet delle seguenti ditte: n.p. 4 CHIAVELLI Ombretta Maria nata a GENGA (AN) il 03/02/1948 c.f. CHVMRT48B43D965C Propriet 1/2, CRISTALLI Tommaso nato a MATELICA (MC) il 19/09/1949 c.f. CRSTMS49P19F051N Propriet 1/2 Fl. 13 P.lle 323-324 Fl. 14 P.lle 769-770 Indennit Depositata 799,43; n.p. 7.1 CIMAROSSA RAFFAELE n. a CERRETO D'ESI il 19/12/1937 c.f. CMRRFL37T19C524M PROPRIETA' Fl. 8 P.lla 748 Indennit Depositata 725,15; n.p. 8 MONTICELLI Oda nata a CAMERINO (MC) il 24/04/1954 c.f. MNTDOA54D64B474U Propriet Fl. 14 P.lle 795-798-710-713-715 Indennit Depositata 2.098,62; n.p. 11.1 BARTOLONI ADUA n. a ANCONA il 09/06/1936 c.f. BRTDAU36H49A271S PROPRIETA' 1/9 , FOROTTI ALESSANDRA n. a ANCONA il 14/08/1966 c.f. FRTLSN66M54A271P PROPRIETA' 1/9 , FOROTTI CATERINA n. a LUCCA il 22/08/1958 c.f. FRTCRN58M62E715W PROPRIETA' 3/9, FOROTTI PAOLO n. a ANCONA il 21/03/1963 c.f. FRTPLA63C21A271W PROPRIETA' 1/9 FOROTTI ROSA n. a CERRETO D'ESI il 23/03/1920 c.f. FRTRSO20C63C524G PROPRIETA' 3/9 Fl. 8 P.lla 753 Indennit Depositata 2.434,97; n.p. 12.1 FALZETTI ANNA ELISA nata a CAMERINO (MC) il 11/03/1960 FLZNLS60C51B474D Proprieta' 1/3, FALZETTI LUIGINA nata a FABRIANO (AN) il 30/01/1972 FLZLGN72A70D451B Proprieta' 1/3, GATTI MADDALENA n. a CAMERINO il 10/05/1937 c.f. GTTMDL37E50F051O PROPRIETA' 1/3 Fl. 8 P.lla 755 Indennit Depositata 763,31; n.p. 13.1 GATTI MADDALENA n. a CAMERINO il 10/05/1937 c.f. GTTMDL37E50F051O Fl. 8 P.lla 757 Indennit Depositata 173,02; n.p. 14 BOLDRINI Alberto nato a CERRETO D'ESI (AN) il 23/10/1939 c.f. BLDLRT39R23C524L Propriet Fl. 14 P.lla 762 Indennit Depositata 201,48; n.p. 25 LORENZOTTI FRANCESCO nato a MATELICA (MC) il 07/11/1979 LRNFNC79S07F051E Proprieta' 1/2, LORENZOTTI GIORDANO nato a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il 26/09/1986 LRNGDN86P26I156K Proprieta' 1/2 - Fl. 17 P.lla 880 Indennit Depositata 22,90; n.p. 26 FRANCOTTO Maria Antonietta nata a BORGOMASINO (TO) il 24/06/1954 c.f. FRNMNT54H64B021Y Proprieta' 2/12, MARINI Daniela nata a MATELICA (MC) il 04/11/1964 c.f. MRNDNL64S44F051O Proprieta' 1/12, MARINI Maria nata a MATELICA (MC) il 06/03/1966 c.f. MRNMRA66C46F051B Proprieta' 1/12, PARRI Maria Maddalena nata a CERRETO D'ESI (AN) il 04/06/1948 c.f. PRRMMD48H44C524E Proprieta' 2/3 Fl. 17 P.lla 886 Indennit Depositata 358,89; n.p. 35 BARTOCCETTI RITA n. a FABRIANO il 02/04/1939 c.f. BRTRTI39D42D451P USUFRUTTO, BARTOCCETTI RITA n. a FABRIANO il 02/04/1939 c.f. BRTRTI39D42D451P NUDA PROPRIETA' 1/3, RINALDI GIUSEPPE n. a MATELICA il 29/05/1965 c.f. RNLGPP65E29F051I NUDA PROPRIETA' 1/3, RINALDI PAOLO n. a FABRIANO il 12/12/1961 c.f. RNLPLA61T12D451T NUDA PROPRIETA' 1/3 Fl. 17 P.lle 924-762-670 Indennit Depositata 3.943,78; n.p. 39 DE ANGELIS Paola nata a CERRETO D'ESI (AN) il 26/07/1947 c.f. DNGPLA47L66C524R Proprieta' Fl. 17 P.lle 747-782-785-700-911-912-919-914-917 Indennit Depositata 1.999,06; n.p. 42 SERVIDEI Maria nata a CERRETO D'ESI (AN) il 08/03/1947 c.f. SRVMRA47C48C524Z Proprieta' Fl. 17 P.lle 832-826-829 Indennit Depositata 2.452,39; n.p. 56 ALLEGREZZA GUGLIELMO nato a CERRETO D'ESI (AN) il 16/05/1952 c.f. LLGGLL52E16C524N Proprieta' Fl. 8 P.lla 774 Indennit Depositata 437,59; n.p. 58 LAZZARI Daniele nato a FABRIANO (AN) il 16/04/1980 c.f. LZZDNL80D16D451P Proprieta' Fl. 8 P.lla 762 Indennit Depositata 63,09; n.p. 63 INNOCENZI ANZIO n. a MATELICA il 12/07/1962 c.f. NNCNZA62L12F051I PROPRIETA' Fl. 8 P.lla 735 Indennit Depositata 228,99; n.p. 67 BURATTINI GILDA n. a FABRIANO il 05/09/1962 c.f. BRTGLD62P45D451U PROPRIETA' 1/6 , BURATTINI MARIA RITA n. a FABRIANO il 15/08/1969 c.f. BRTMRT69M55D451R PROPRIETA' 1/6, BURATTINI SABRINA n. a FABRIANO il 11/11/1965 c.f. BRTSRN65S51D451U PROPRIETA' 1/6, NORCINI CESARINA n. a SENISE il 24/08/1941 PROPRIETA' 3/6 Fl. 8 P.lla 723 Indennit Depositata 134,85; n.p. 70 PATARACCHIA Emanuele nato a MATELICA (MC) il 31/12/1964 c.f. PTRMNL64T31F051Q Proprieta' 1/2, PATARACCHIA Giuseppe nato a CAMERINO (MC) il 09/11/1959 c.f. PTRGPP59S09B474F Proprieta' 1/2 - Fl. 8 P.lla 777 Indennit Depositata 395,15; n.p. 76 INNOCENZI ANZIO n. a MATELICA il 12/07/1962 c.f. NNCNZA62L12F051I NUDA PROPRIETA', INNOCENZI GIANCARLO n. a CERRETO D'ESI il 24/12/1937 c.f. NNCGCR37T24C524B USUFRUTTO 1/2, MAZZOLINI EDDA n. a CERRETO D'ESI il 03/11/1940 c.f. MZZDDE40S43C524I USUFRUTTO 1/2 - Fl. 8 P.lla 737 Indennit Depositata 437,63; n.p. 80 FONTANELLA Cristina nata a ROMA (RM) il 25/05/1970 c.f. FNTCST70E65H501I Proprieta' Fl. 8 P.lla 810 Indennit Depositata 36,50; n.p. 112 CIMAROSSA LUCIO n. a CERRETO D'ESI il 13/12/1936 c.f. CMRLCU36T13C524S PROPRIETA' Sub 3 - 5 6 Fl. 13 P.lla 317 Indennit Depositata 26,43. Fabriano, 13/06/2024 DIRPA 2 S.c. a r.l. Direttore Generale Dott.Ing. Giacomo Zanchini di Castiglionchio COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da pozzo (cod.ID: 83225) ubicato in Loc. Marina di Massignano del Comune di Massignano (AP) - Uso: irriguo/antincendio- Ditta richiedente: Pensione Ristorante Il Contadino- Il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud RENDE NOTO CHE Con istanza acquisita al prot. n. 539458 del 06/05/2024, e successiva integrazione acquisita al prot.n. 756772 del 17/06/2024, a firma del legale rappresentante Sig. Scaf Franco, la Ditta: Pensione Ristorante Il Contadino, (P IVA 01196690448), con sede legale nel Comune di Massignano (AP), Contrada Montecantino 66, ha presentato istanza di rinnovo di concessione pluriennale di derivazione acque pubbliche ad uso: irrigazione/antincendio, con prelievo da pozzo esistente (identificato nel catasto regionale con cod.ID: 83225), ubicato su area catastalmente identificata al mappale n 109, Foglio 4 del Comune di Massignano. Il prelievo richiesto per una portata massima pari a 0,5 l/s e volume massimo complessivo di 200 mc/annui. La Responsabile del procedimento lArch. Maria Adele Pellei. Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede di Ascoli Piceno del Settore Genio Civile Marche Sud, viale della Repubblica 34, Ascoli Piceno. Chiunque abbia interesse pu presentare memorie scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it o in forma scritta a Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud, sede di Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, 34 - 63100 Ascoli Piceno. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da pozzo (cod.ID: 78787) ubicato in Comune di Ascoli Piceno (AP)- Uso: irriguo - Ditta: Ferranti Piera (P IVA: 01239380445), con sede nel Comune di Ascoli Piceno, via Loreto 61/A Il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud RENDE NOTO CHE Con istanza acquisita al prot. n. 654136 del 29/ 05/2024, e successiva integrazione acquisita al prot.n. 763462 del 18/06/2024, la Ditta: Ferranti Piera (P IVA 01239380445), con sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), via Loreto 61/A, ha presentato istanza di rinnovo di concessione pluriennale di derivazione acque pubbliche da n.1 pozzo (cod.ID: 78787), ubicato su area catastalmente identificata al mappale n 138, Foglio 104 del Comune di Ascoli Piceno, ad uso: irriguo agricolo. Il prelievo richiesto per una portata massima pari a 0,5 l/s e volume massimo complessivo di circa 100 mc/annui. La Responsabile del procedimento lArch. Maria Adele Pellei. Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede di Ascoli Piceno del Settore Genio Civile Marche Sud, viale della Repubblica 34, Ascoli Piceno. Chiunque abbia interesse pu presentare memorie scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it o in forma scritta a Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud, Sede di Ascoli Piceno, viale della Repubblica, 34 - 63100 Ascoli Piceno. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche -L.R. 09/06/2006 n. 5: Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico. Comunicazione dellavvio del procedimento relativo ad istanza di parte per il rinnovo di concessione pluriennale di derivazione di acque pubbliche da n. 1 pozzo ubicato in via Santi del Comune di Cupra Marittima (AP)- Uso: irrigazione florovivaistica ed usi assimilati - Ditta richiedente: Illuminati Alfredo- Marchetti Maria Grazia Soc Semplice (P IVA: 01346810441), con sede legale nel Comune di Cupra Marittima (AP), via Santi 26- Il Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud RENDE NOTO CHE Con istanza acquisita al prot.n. 588151 del 15/05/ 2024, a firma del legale rappresentante, Sig. Illuminati Costantino, e successiva integrazione acquisita al prot.n. 73252 del 12/06/2024, la Ditta: Illuminati Alfredo- Marchetti Maria Grazia Soc Semplice (P IVA: 01346810441), con sede legale nel Comune di Cupra Marittima (AP), via Santi 26, ha chiesto il rilascio della concessione a derivare acque pubbliche ad uso: irrigazione florovivaistica ed usi assimilati (piante fuori terra e in serra, lavaggio teloni) per una superficie di Ha 03.22.08, da n. 1 pozzo (cod.ID: 87705), ubicato su area di propriet catastalmente individuata al mappale n 14, Foglio 3 del Comune di Cupra Marittima. Il prelievo richiesto per una portata massima pari a 2 l/s e volume massimo complessivo di circa 10.000 mc/annui. La Responsabile del procedimento lArch. Maria Adele Pellei. Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede di Ascoli Piceno del Settore Genio Civile Marche Sud, viale della Repubblica 34, Ascoli Piceno. Chiunque abbia interesse pu presentare memorie scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it o in forma scritta a Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud, Sede di Ascoli Piceno, viale della Repubblica, 34 - 63100 Ascoli Piceno. Il Dirigente Ing. Vincenzo Marzialetti BANDI DI CONCORSO ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Concorso per titoli ed esami riservato ex art. 20, c. 2, d. lgs. 75/2017 e s.m.i. (stabilizzazione) Dirigente Odontoiatra ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Graduatorie approvate con det. n. 372/AST_AN del 07/06/2024 concorso pubblico, per titoli e prova desame, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria indetto con det. n. 1835/AST_AN del 23/11/2023. ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 48 posti di Dirigente Medico, di cui n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna indetto con determina n. 1835/AST Ancona del 28/11/2023. Graduatorie finali di merito approvate con determina n. 378/AST Ancona del 12/06/2024. ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Ancona ACN MMG del 28/04/2022. Approvazione graduatorie dei medici interessati agli incarichi vacanti regionali di A.P. a ciclo di scelta, di A.P. ad attivit oraria e di Assistenza Penitenziaria, anno 2024, per trasferimento e per graduatorie titoli. Approvazione graduatorie dei medici aspiranti agli incarichi vacanti regionali di Emergenza Sanitaria Territoriale, 1 semestre anno 2024, per trasferimento e per graduatorie titoli. DGRM 1718/2022. ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Fermo Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Interna. ____________________________________________ AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Fermo Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Trasfusionale. ____________________________________________ ARPAM - Ancona Avviso pubblico di mobilit esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale (Area dei Funzionari CCNL Comparto Sanit) da assegnare allU.O. Gestione Risorse Umane presso la Direzione Generale di Arpa Marche. AVVISI ____________________________________________ Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud T.U. 11.12.33, n.1775 D.Lgs. n.152/2006 L.R. 09.06.06, n. 5 art.13. Istanza di autorizzazione alla perforazione e ricerca di acque sotterranee mediante pozzo da falda catastalmente individuata al fg n. 7 part.lla n. 274 del comune di Servigliano (FM) Il Legale rappresentante La Fornace S.a.s (P.Iva 02459180440), con sede legale in Via della Resistenza snc, nel Comune di Falerone (FM), ha inoltrato istanza, in data 27/03/2024, protocollo n. 0637412, volta al rilascio dellautorizzazione alla perforazione e ricerca di acque sotterranee ai sensi dellart. 18 della LR 05/2006 e ss.mm.ii. mediante un pozzo per uso irriguo agricolo, ubicato in C. da Tacchiare nel di Servigliano, (FM) avente le seguenti caratteristiche: Richiedente: Ditta LA FORNACE (P.I. 02459180440) Luogo di Presa: Comune di Servigliano Foglio.7 particella n. 274 Uso della derivazione: irriguo agricolo Portata del prelievo: 1,0 l/s (moduli 0,01) Si informa che chiunque ha interesse potr prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti in virt dellart. 10 lett. b) della Legge 241/90. Si fa presente che, ai sensi dellart. 13 commi 2 e 4 della L.R. 05/2006, nel periodo di affissione nellAlbo Pretorio del suddetto avviso possono essere presentate osservazioni e opposizioni scritte e il termine per la conclusione del predetto procedimento, salvo sospensioni dei termini, fissato in centottanta giorni. Si comunica, che il Responsabile del Procedimento larch. Raffaella Diletti, funzionario della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Sud Sede di Fermo, via J. Lussu, 14 63900 Fermo, tel. 07342212312, raffaella.diletti@regione.marche.it Il Responsabile del Procedimento Arch. Raffaella Diletti IL DIRIGENTE Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti ____________________________________________ Provincia di Fermo Art. 16 della L.R. n. 6/2007 ed art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Autorizzazione unica per la costruzione e lesercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 4.876,95 kWp ed opere connesse, localit Via Fonte Murata, Comune di Monte Urano (FM) comprensiva dellautorizzazione delle opere connesse per il collegamento alla rete elettrica - L.R. n. 19/88, ricadenti nel territorio dei Comuni di Monte Urano (FM) e Fermo (FM). Societ Proponente: CASONE SOLARE SRL di Porto San Giorgio (FM). Comunicazione avvio del procedimento ai soggetti interessati dallapposizione del vincolo preordinato allesproprio della L. 241/90 e dellart. 11 del D.P.R. 327/2001. Premesso che il Sig. Lucio Brunelli, nato a Roma il 17.01.1972, in qualit di legale rappresentante della Societ CASONE SOLARE SRL (P.IVA/CF 02520550449), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio delle Marche al numero REA FM - 291686, con sede legale a Porto San Giorgio (FM) in via Italo Svevo n.67, con note prot. n. 20789, n. 20790 e n. 20791 del 02.12.2023, integrate con note prot. n. 3241, n. 3242 e n. 3243 del 21.02.2024, ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dellart.12 del D. Lgs. 387/2003, volta alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica a terra di potenza pari a 4.876,95 kW ed opere connesse da realizzarsi nel Comune di Monte Urano (FM), localit Via Fonte Murata, censito al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 16 particelle nn. 1326- 76- 545- 547; Rilevato che limpianto in argomento prevede necessariamente la realizzazione del collegamento alla rete elettrica mediante cavidotto e cabina di sezionamento, come da progetto validato da ENEL, il cui tracciato interesser il Comune di Monte Urano (FM) al foglio 16, particelle nn. 1326, 33, foglio 19 particelle nn. 37, 49 e il Comune di Fermo (FM) al foglio 19 particella strada, al foglio 42, particelle nn. 15 e strada, al foglio 40 particelle strada e nn. 359, 360, 357, 358 e foglio 53 particelle strada e nn. 20, 112, 114, al foglio 54, particella n. 24, al foglio 52, particelle nn.83, 84, 57 come da piano particellare corrispondente a MNU5-040201-R-OR-Piano Particellare allegato al prot. 3243 del 21/02/2024; Considerato che: - per il tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica e alla cabina di sezionamento, ricadente nei Comuni di Monte Urano (FM) e Fermo (FM), come da piano particellare sopra menzionato, il proponente ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilit delle opere connesse e lapposizione del vincolo preordinato allesproprio in ottemperanza alle Linee guida per lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Linee guida per lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto Ministeriale del 10.09.2010 recante Linee guida per lautorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Parte III, punto 13.01, lettera c) e in generale del D.P.R. n. 327/2001; - la Provincia, ai sensi dellart. 16 della LR 6/2007, delegata allesercizio delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui allart. 12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e lesercizio di impianti solari fotovoltaici ed opere connesse, SI A V V I S A N O I sottoelencati proprietari dei beni immobili e/o porzioni di essi interessati alla realizzazione del cavidotto di collegamento alla rete elettrica e alla cabina di sezionamento in oggetto che: - la Provincia di Fermo, quale Autorit competente ad adottare il provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e lesercizio dellimpianto fotovoltaico descritto in premessa, incluse le opere di connessione alla rete elettrica, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e dellart. 7 della L. 241/90, con nota di prot. n. 9071 del 27/05/2024, ha comunicato lavvio del procedimento instaurato con la domanda in oggetto che comporta anche lapposizione del vincolo preordinato allesproprio e la dichiarazione di pubblica utilit dellopera; ? ai fini della realizzazione dellopera di pubblica utilit in esame, saranno interessati i terreni che, da verifiche catastali, risultano di Vostra propriet come da elenco riportato in premessa; SI AVVERTONO ? i proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione del cavidotto di collegamento alla rete elettrica e alla cabina di sezionamento necessari al completamento dellopera in oggetto che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, possono formulare osservazioni in merito inviando una PEC alla Provincia di Fermo, Settore II Sostenibilit Infrastrutture Innovazione allindirizzo provincia.fermo@emarche.it; ? i medesimo che possibile visionare gli elaborati tecnico progettuali sul sito internet istituzionale dellEnte al link: http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/ambiente-ed-energia/energia-e-fonti-rinnovabili/pubblicazione-autorizzazioni-uniche SI AVVERTE ALTRESI che qualora i destinatari della presente raccomandata, risultanti intestatari dei beni immobili per i quali sono previste procedure ablative ai fini della realizzazione dellopera in oggetto non fossero pi gli effettivi proprietari sono tenuti, secondo quanto disposto dallart. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, ad informare lEnte. SI INFORMA INFINE CHE: Il Responsabile del procedimento di autorizzazione unica la P.E.Q. Ing. Roberta Minnetti, e-mail roberta.minnetti@provincia.fm.it, tel. 0734/232321, presso Provincia di Fermo, Settore II, Servizio Energia, Ispezione impianti termici e Fonti Rinnovabili avente sede al Fermo, in Viale Trento n. 97: Il Responsabile del procedimento di apposizione del vincolo preordinato allesproprio la Dott.ssa Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I, Servizi generali e Legali, SUA, Risorse Umane, e mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it .